Corte di Cassazione Penale sez. un., 19 maggio 2016, n. 20769 (ud. 28 aprile 2016)

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dott
Rivista penale 10/2015
DOTTRINA
fenomenologia terroristica, non presentando, tuttavia,
sempre carattere di coerenza rispetto agli obiettivi dichia-
rati attraverso la riforma.
Ai provvedimenti che conf‌igurano nuove fattispecie di
reato, o che apportano modif‌iche alla fase procedimenta-
le, si aff‌iancano, quindi, misure di prevenzione o ante de-
lictum, tese, in via principale, a ovviare ai rischi connessi
all’idoneità della rete ad agevolare proselitismo e recluta-
mento di foreign f‌ighters.
L’avvalersi di strumenti informatici o telematici –
circostanza già prevista nell’ultimo comma dell’art. 270
quinquies c.p., ad aggravare la condotta di chi addestra
o istruisce utilizzando internet – comporta un aumento
della pena f‌ino a due terzi in relazione alla duplice ipotesi
di istigazione, quella contemplata dall’art. 302 c.p., tra i
delitti contro la personalità dello Stato, e quella a delin-
quere, di cui all’art. 414 c.p.
L’art. 2 della L. n. 43/2015 interviene, attraverso le mo-
dif‌iche apportate all’art. 497 bis c.p., a inasprire il tratta-
mento sanzionatorio delle fattispecie di possesso e fabbri-
cazione di documenti di identità falsi validi per l’espatrio.
Essendo siffatte f‌igure delittuose inserite tra i reati contro
la fede pubblica, di cui al titolo VII del codice Rocco, e,
in particolare, tra quelli concernenti le falsità personali,
appare evidente l’intento legislativo di colpire, in gene-
rale, le condotte tese a ostacolare l’identif‌icazione delle
persone, cui viene attribuita rilevanza penale indipenden-
temente dalla circostanza che siano o meno realizzate in
un “contesto terroristico” (22).
Il mero possesso ovvero la contraffazione o detenzione,
fuori dei casi di uso personale, di un documento falso va-
lido per l’espatrio, punite, rispettivamente, dai commi 1 e
2 dell’art. 497 bis c.p., rappresentano ipotesi autonome di
reato. L’inasprimento del trattamento sanzionatorio, pur se
immediatamente relativo alla prima delle due fattispecie
incriminatrici contemplate nella norma, coinvolge neces-
sariamente anche la successiva. L’intervento del legislato-
re del 2015 ha, infatti, direttamente a oggetto il comma 1
dell’art. 497 bis c.p., sostituendo la reclusione, originaria-
mente compresa tra gli uno e i quattro anni, con quella da
due a cinque anni. Essendo, tuttavia, previsto, nel comma
2, un aumento da un terzo alla metà rispetto alla pena con-
templata nel precedente, l’inasprimento dei limiti edittali
riguarderà, altresì, la seconda f‌igura delittuosa.
Due nuove fattispecie di reato di natura contravven-
zionale sono introdotte dall’art. 3 della L. n. 43/2015:
obiettivo del legislatore è quello di dare attuazione, attra-
verso gli artt. 678 bis e 679 bis c.p., a quanto sancito nel
regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2013.
La prima delle due norme punisce le condotte che vio-
lano gli obblighi e le restrizioni in materia di circolazione
e uso dei precursori di esplosivi. «Chiunque», alla luce
dell’art. 678 bis c.p., «senza averne titolo, introduce nel
territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione
di privati le sostanze o le miscele» che contengono siffat-
ti materiali «è punito con l’arresto f‌ino a diciotto mesi e
con l’ammenda f‌ino a euro 1.000». Ai sensi del successivo
art. 679 bis c.p., si colpisce l’omessa denuncia all’autorità
del furto o della sparizione delle materie indicate come
precursori di esplosivi negli allegati I e II del sopracitato
regolamento (CE) n. 98/2013; in tal caso, il trasgressore
sarà «punito con l’arresto f‌ino a dodici mesi o con l’am-
menda f‌ino a euro 371».
È stato sottolineato come, nonostante la circostanza
che il legislatore abbia optato, nella descrizione dell’auto-
re della condotta vietata attraverso l’art. 679 bis c.p., per
l’espressione «chiunque», si tratti, comunque, di reati pro-
pri, essendo suscettibili di essere realizzati esclusivamen-
te da chi, in relazione ai materiali della cui circolazione o
uso è fatto divieto, rivesta una posizione di garanzia (23).
L’ampliamento della portata dell’ipotesi contravvenzio-
nale di detenzione abusiva di armi, di cui all’art. 697 c.p., si
estrinseca nell’allargare l’ambito del penalmente rilevante
all’inosservanza della denuncia, altresì, dei caricatori.
Sono contemplate, quindi, novità di natura processua-
le. Attraverso l’introduzione, nel comma 2 dell’art. 380
c.p.p., delle lettere m-bis ed m-ter, risulta, innanzitutto,
esteso l’arresto obbligatorio in f‌lagranza ai delitti, rispetti-
vamente, di fabbricazione, detenzione o uso di documento
di identif‌icazione falso, previsti dall’art. 497 bis c.p., e di
promozione, direzione, organizzazione, f‌inanziamento o
effettuazione di trasporto di persone, ai f‌ini dell’ingresso
illegale nel territorio dello Stato, di cui all’art. 12, commi
1 e 3 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (attuale Testo Unico
in materia di immigrazione).
Ai sensi del nuovo art. 234 bis c.p.p. (inserito nel sistema
processuale penale dall’art. 2, comma 1 bis, L. n. 43/2015),
in tema di prova documentale, «è sempre consentita l’ac-
quisizione di documenti e dati informatici conservati all’e-
stero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo
consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare».
A integrare la materia interviene l’art. 4 bis della L. n.
43/2015, che comporta, al f‌ine di agevolare le indagini per
i reati di cui agli articoli 51, comma 3 quater, e 407, comma
2, lettera a), c.p.p., una deroga a quanto stabilito dall’art.
132, comma 1, del codice sulla privacy. I dati relativi al
traff‌ico telefonico o telematico, nonché alle chiamate sen-
za risposta, effettuato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto in esame,
devono essere, limitatamente alle sopraindicate ipotesi,
conservati dal fornitore sino al 31 dicembre 2016.
Accanto agli aspetti della riforma più prettamente
punitivi, il legislatore del 2015 ha posto in atto misure
di carattere preventivo volte al contrasto dell’utilizzo di
strumenti informatici o telematici per il perseguimento di
f‌inalità terroristiche.
Ai f‌ini dello svolgimento delle attività sotto copertura
svolte dagli uff‌iciali di polizia giudiziaria (24), nonché
della prevenzione e repressione dei comportamenti stru-

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