Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51688 (ud. 28 novembre 2014)
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Rivista penale 9/2015
LEGITTIMITÀ
Analoghe considerazioni devono svolgersi per le tipologie
di documenti ad essa allegati (come, ad es., la relazione tec-
nica, il computo metrico estimativo, l’atto di sottomissione o
il verbale di concordamento di nuovi prezzi), che ne costi-
tuiscono il naturale corredo espositivo, per essere di per sé
finalizzati, rispettivamente, a motivare le ragioni in base alle
quali il tecnico prospetta le modifiche oggetto di proposta,
a indicare le voci di spesa necessarie in relazione alle opere
suggerite, ovvero a negoziare i prezzi ed a formalizzare l’im-
pegno per la esecuzione delle nuove o maggiori opere.
Ne discende, conclusivamente, che ai documenti menzio-
nati in relazione alle condotte oggetto dei su indicati capi
d’imputazione non può riconoscersi la natura di atti pubblici
fidefacenti, con la conseguente inapplicabilità dell’ipotesi
aggravata di cui all’art. 476, comma 2, c.p., che impone la de-
claratoria di estinzione dei predetti reati in ragione dell’in-
tervenuto decorso del correlativo termine prescrizionale (il
cui limite temporale massimo di anni sette e mesi sei è ormai
spirato, avuto riguardo all’epoca di consumazione individua-
ta fino al settembre 2004, in data 31 marzo 2012). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 DICEMBRE 2014, N. 51688
(UD. 28 NOVEMBRE 2014)
PRES. AGRÒ – EST. GARRIBBA – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. M.M.
Millantato credito y Elemento materiale y Condot-
ta y Estremi y Successione di leggi penali nel tempo
y Successione modificativa y Nuova figura di reato
ex art. 346 bis c.p. y Ipotesi di "traffico di influenze
illecite" y Configurabilità y Sussistenza.
. Le condotte di colui che, vantando un’influenza effet-
tiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere
denaro o altra utilità come prezzo della propria media-
zione o col pretesto di dover comprare il favore del pub-
blico ufficiale, condotte finora qualificate come reato
di millantato credito ai sensi dell’art. 346, commi primo
e secondo c.p., devono, dopo l’entrata in vigore della
legge n. 190/2012, in forza del rapporto di continuità
tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la
previsione dell’art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con
pena più mite. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 319; c.p., art.
346; c.p., art. 346 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. Con ordinanza del 4 agosto 2014 il Tribunale di Mi-
lano confermava il provvedimento del giudice per le inda-
gini preliminari che aveva applicato la misura cautelare
della custodia in carcere a M.M., accusato del delitto pre-
visto dall’art. 319 c.p., per avere, quale “consigliere politi-
co” del Ministro dell’economia T. e quale componente delle
Commissioni parlamentari Bilancio e Finanze, ricevuto da
Ma.Gi., presidente del Consorzio Venezia Nuova, la somma
di Euro cinquecentomila per influire sullo stanziamento
di finanziamenti statali per i lavori del MOSE. Il Tribunale
del riesame, dalla chiamata in correità elevata da Ma., cor-
roborata dalle convergenti chiamate di altri concorrenti
nel reato (B.P., S.P. e Mi.Cl.) e dagli esiti di conversazioni
intercettate, desumeva un quadro indiziario dal quale, in
estrema sintesi, risulta che Ma., tramite i buoni uffici di
Me.Ro. amministratore della Palladio Finanziaria, si era
incontrato con M. e gli aveva promesso il pagamento della
somma di cinquecentomila Euro se fosse riuscito a fare
inserire nella delibera del CIPE il finanziamento neces-
sario per la prosecuzione dei lavori del MOSE. In effetti,
grazie ai contatti tenuti da M. con i funzionari ministeria-
li, veniva deliberato dal CIPE (il 13 maggio 2010) e poi
disposto con D.L. 31 maggio 2010 n. 78 un finanziamento
di quattrocentomilioni a favore del Consorzio; il successi-
vo 14 giugno 2010 Ma., nella sede milanese della Palladio
Finanziaria versava nelle mani di M. la somma pattuita.
Sulla qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale os-
servava che l’indagato, accettando la promessa del dena-
ro, aveva asservito la pubblica funzione ricoperta all’inte-
resse particolare del Consorzio, con violazione dei doveri
di indipendenza e imparzialità, per cui era corretta la con-
testazione del reato di corruzione propria ex art. 319 c.p..
p.2. Avverso detta ordinanza ricorre la difesa dell’inda-
gato, che enuncia i seguenti motivi:
1. inosservanza delle norme processuali di cui all’art.
27 c.p.p., e art. 291 c.p.p., comma 2. Premesso che il giu-
dice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia,
investito della richiesta datata 10 giugno 2014 di emis-
sione della misura cautelare, con ordinanza del 4 luglio
2014 aveva declinato la propria competenza territoriale in
favore del Tribunale di Milano applicando in via d’urgen-
za la misura richiesta, il ricorrente sostiene che, essendo
intervenuta nelle more tra la richiesta e l’ordinanza anzi-
dette, la decisione con cui il Tribunale di Venezia, pronun-
ciando sulla richiesta di riesame presentata dal coindaga-
to Me.Ro., aveva dichiarato la competenza del Tribunale
di Milano (nel cui circondario era avvenuta la consegna
del denaro versato a M.), il giudice per le indagini preli-
minari non avrebbe potuto applicare la misura cautelare
neppure in via di urgenza, perchè privato, a causa della
decisione del giudice dell’impugnazione, di ogni funzione
al riguardo;
2. erronea applicazione di norme processuali e man-
canza e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca delle dichiara-
zioni di Ma., lamenta che il tribunale avrebbe omesso di
considerare: che l’affermazione che i fondi creati con la
frode fiscale erano destinati alla corruzione dei pubblici
ufficiali è contraddetta dalle dichiarazioni di S.P., Bo.Ba.
Ma., Bo.Ba.St. e altri, secondo i quali parte dei fondi sareb-
be rimasta nella disponibilità personale di Ma.; che costui,
per ottenere l’agognato finanziamento, teneva contatti an-
che con il Ministro T., con i funzionari del suo Ministero e
con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio L.G.;
che lacune e discordanze presenti nella narrazione di Ma.
non potevano esser giustificate appellandosi all’età avan-
zata del dichiarante o alla complessità e lontananza nel
tempo dei fatti narrati. Sotto il profilo dell’attendibilità
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