Corte di Cassazione Penale sez. VI, 19 giugno 2015, n. 25944 (ud. 31 marzo 2015)

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9/2015 Rivista penale
LEGITTIMITĂ€
ne, ma anche perchè risultava diff‌icile comprendere per
quali ragioni l’interdizione non potesse riguardare incari-
chi dal contenuto def‌inito tali da porre il condannato in
contatto con i minori anche all’interno di una struttura
frequentata in prevalenza da adulti.
In conseguenza di ciò, ricorda sempre l’ordinanza, con
l’intervento legislativo del 2012 l’originario avverbio è sta-
to sostituito «con quello, più def‌inito, che richiama una
nozione maggiormente determinata quale quella dell’abi-
tualità, nel senso che è solo la reiterata frequentazione ad
essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità normati-
vamente richiesta»
Da tale evenienza, conclude l’ordinanza, emerge che la
nuova disposizione risulta sicuramente piĂą favorevole al
reo rispetto alla previgente.
5. Da quanto sopra evidenziato consegue che il generico
richiamo effettuato dal giudice del merito alle «pene ac-
cessorie previste dall’art. 600-septies2 c.p.» non poteva che
riferirsi esclusivamente al secondo comma della disposizio-
ne richiamata e, segnatamente, all’interdizione perpetua
da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché da ogni uff‌icio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Resta dunque da rilevare quale soluzione adottare per
rimediare all’errore in cui è incorso il giudice del merito.
6. Ritiene il Collegio, sulla base di quanto giĂ  stabilito
nell’ordinanza 13850/2014 in precedenza richiamata ed in
considerazione della giurisprudenza prevalente ricordata
anche nella requisitoria in atti che, trattandosi, nella fat-
tispecie, di pena accessoria obbligatoria e predeterminata
ex lege in specie e durata, possa farsi ricorso alla proce-
dura di correzione degli errori prevista dall’art. 619 c.p.p.
(v. sez. VI, n. 4300 del 10 gennaio 2013, Grossi, Rv. 254486,
con richiami ai prec.; sez. VI, n. 48443 del 20 novembre
2008, P.G. in proc. Funari, Rv. 242427. Difforme, sez. VI, n.
20108 del 24 gennaio 2013, P.G. in proc. Derjaj, Rv. 256224,
la quale si limita, però, a disporre l’annullamento senza
rinvio senza alcuna ulteriore specif‌icazione).
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, rettif‌icata
come da dispositivo, anche per ciò che concerne la so-
spensione condizionale della pena la quale, secondo quan-
to stabilito dall’art. 166, comma primo, c.p., oltre che alla
pena principale si estende alle pene accessorie. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 19 GIUGNO 2015, N. 25944
(UD. 31 MARZO 2015)
PRES. AGRÒ – EST. DI SALVO – P.M. SALZANO (CONF.) – RIC. SPOTO
Abuso d’uff‌icio y Elemento oggettivo y Violazione
di legge y Nozione y Sviamento di potere y Sussisten-
za y Fattispecie in tema di rilascio delle autorizza-
zioni provvisorie per l’effettuazione di trasmissio-
ni radiofoniche su determinate frequenze.
. Il reato di abuso d’uff‌icio (art. 323 c.p.) è conf‌igura-
bile anche con riferimento a provvedimenti che co-
stituiscano espressione di attivitĂ  discrezionale della
pubblica amministrazione, allorchè essi vengano adot-
tati in vista soltanto della realizzazione di un interesse
collidente con quello per il quale il potere è stato at-
tribuito, ravvisandosi in tal caso la violazione di legge
nel vizio costituito appunto dallo “sviamento” di quel
potere. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata af-
fermata la sussistenza del reato in un caso nel quale
era risultato accertato che l’imputato, preposto al rila-
scio delle autorizzazioni provvisorie per l’effettuazione
di trasmissioni radiofoniche su determinate frequenze,
aveva indebitamente accolto un’istanza relativa ad un
impianto di potenza assai superiore a quella di un al-
tro impianto al quale si riferiva una precedente istanza
avanzata dal medesimo soggetto, trattandola come se
si trattasse sempre della stessa istanza ed omettendo,
quindi, di effettuare le prescritte comunicazioni ai
competenti uff‌ici ed agli eventuali contro interessati).
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 323) (1)
(1) Sentenza perfettamente in linea con quanto affermato dalle
SS.UU. 10 gennaio 2012, n. 155, in questa Rivista 2012, 413, con nota
di DE BELLIS, Giudice e abuso d’uff‌icio: la nuova strada dello svia-
mento del potere. In genere, nel senso che ai f‌ini dell’integrazione
dell’abuso d’uff‌icio (art. 323 c.p.) è necessario che sussista la c.d.
"doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta,
in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere
l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base
al diritto oggettivo regolante la materia; conseguentemente, occorre
una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far di-
scendere l’ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mez-
zo utilizzato e, quindi, dall’accertata esistenza dell’illegittimità della
condotta, v. Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2008, n. 16895, ivi 2009, 1278,
con nota di DE BELLIS, Il pubblico ministero, il suo consulenrte tec-
nico di f‌iducia e l’abuso d’uff‌icio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Spoto Domenico ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Milano, in data 2 luglio
2014, con la quale è stata confermata la sentenza di con-
danna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui
all’art. 323 c.p. perchè, in qualità di direttore dell’Ispetto-
rato Territoriale Lombardia, intenzionalmente procurava
a “Radio Milan-Inter” un ingiusto vantaggio patrimoniale,
costituito dalla possibilitĂ  di trasmettere, in Milano, dalla
frequenza FM 100.00 Mhz, in forza dell’autorizzazione spe-
rimentale, concessa dallo Spoto, il 27 novembre 2007, ar-
recando a “Radio Lombardia” e “Radio Tre RAI” un danno
ingiusto. In Milano il 27 novembre 2007.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione
dell’art. 323 c.p. e comunque dell’art. 28 comma 2 D.L.vo
- 177/05 e vizio di motivazione, poiché l’autorizzazione spe-
rimentale temporanea, concessa dal ricorrente, consentiva
l’attivazione sperimentale del diffusore radiofonico, con
avvertenza che essa era concessa solo ai f‌ini radioelettri-
ci mentre per l’installazione e l’esercizio degli impianti la
società avrebbe dovuto provvedere all’acquisizione delle
necessarie autorizzazioni. Nell’atto poi si faceva salva la
facoltà di revoca o modif‌ica, in qualsiasi momento, qualora

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