Corte Di Cassazione Penale Sez. III, 28 Settembre 2015, N. 39181 (Ud. 24 Giugno 2015)

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
mente, dall’esame del sesto motivo dell’atto di gravame
- consentito in questa sede per la natura di errar in pro-
cedendo del vizio denunciato - emerge che la DI.MI. aveva
rilevato l’incoerenza sistematica della decisione in ordine
alla determinazione delle spese tecniche accessorie ai la-
vori di riparazione (di progetto, direzione dei lavori, au-
torizzazioni), quantif‌icate nella misura del 15% dei costi
totali di rifacimento dell’intonaco, pur se riconosciuta la
responsabilità imputabile alla stessa venditrice - costrut-
trice per i danni procurati nei limiti del 60% (addebitato
il restante 40% ad altre concause). Sul punto, la corte di-
strettuale nulla ha dedotto, sicché ricadendo la censura di
omessa pronuncia su un punto astrattamente idoneo ad
incidere sulla liquidazione del pregiudizio riconosciuto da
porre a carico della ricorrente, la doglianza va accolta.
Conclusivamente, vanno rigettati i primi tre motivi di
ricorso, accolto il quarto e la sentenza impugnata deve es-
sere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio
ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova aff‌inché
il giudice si pronunci sulla specif‌ica doglianza formulata
con riferimento al quantum, e segnatamente verif‌ichi in
che termini (forfettari e/o percentuali ovvero esclusiva-
mente sulla quota già decurtata al 60%) il giudice di prime
cure abbia quantif‌icato le spese accessorie spettanti alla
DI.MI. rispetto all’intero importo dei lavori di rifacimento
degli intonaci, tenendo conto della percentuale di respon-
sabilità attribuita alla medesima società.
Al giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 SETTEMBRE 2015, N. 39181
(UD. 24 GIUGNO 2015)
PRES. FRANCO – EST. ORILIA – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. P.
Prostituzione y Favoreggiamento y Cessione in lo-
cazione di appartamento a prostituta y A canone di
mercato y Conf‌igurabilità del reato y Esclusione y
Consapevolezza dell’attività esercitata nell’immo-
bile dalla conduttrice y Irrilevanza.
. Non è ravvisabile il favoreggiamento della prostitu-
zione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo di
mercato un appartamento ad una prostituta, anche se
sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la pro-
stituzione. (Mass. Redaz.) (l. 20 febbraio 1958, n. 75,
art. 3) (1)
(1) In senso conforme, si rimanda – tra le altre - alla citata Cass.
pen., sez. III, 31 luglio 2013, n. 33160, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed.
La Tribuna. Contra, nel senso che costituisce favoreggiamento della
prostituzione il mettere a disposizione di una prostituta, anche a ti-
tolo di locazione, un appartamento, in quanto ciò costituisce attività
idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prosti-
tuzione stessa, cfr. Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2007, n. 35373, in
Cass. pen. 2008, 6, 2597.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 31 gennaio 2014 la Corte d’Appello di
Milano - per quanto ancora interessa in questa sede - ha
confermato la colpevolezza di P.C. per i reati di favoreggia-
mento e sfruttamento aggravato e continuato della prosti-
tuzione di una pluralità di persone; ha confermato altresì
la conf‌isca degli immobili in sequestro.
Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha
innanzitutto rigettato le eccezioni di nullità dei decreti di
proroga delle intercettazioni telefoniche, sollevate dalla di-
fesa sotto il prof‌ilo della mancanza di motivazione, nonchè
l’eccezione di inutilizzabilità del materiale fotograf‌ico rela-
tivo agli appartamenti e depositato dal pubblico ministero
dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari.
Nel merito ha ritenuto la sussistenza dei reati conte-
stati osservando, quanto al favoreggiamento, che gli ap-
partamenti erano stati dati in locazione a donne che eser-
citavano la prostituzione;
quanto allo sfruttamento, che l’imputato percepiva un
vantaggio economico sui canoni di aff‌itto, versati a sca-
denza variabile e in misura rapportata alla quantità di at-
tività svolta dai conduttori.
Ha poi ritenuto infondata l’eccezione di violazione del
principio di correlazione tra fatto e sentenza sollevata
dall’appellante.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione aff‌idato a
quattro censure.
2.1. Con il primo motivo denunzia mancanza, contrad-
dittorietà o manifesta illogicità della motivazione: secondo
il ricorrente non vi è prova - oltre ogni ragionevole dubbio
- che negli appartamenti conf‌iscati si siano realizzati lo
sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Ri-
tiene che nel caso di specie manchi la prova dell’effettiva
percezione del vantaggio economico da parte dell’imputato.
2.2. Col secondo motivo, sviluppato attraverso una plu-
rima articolazione, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione di norme pro-
cessuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità (artt.
267, 405, 415 bis e 521 c.p.p.): ripropone innanzitutto la
questione dei decreti di proroga delle intercettazioni tele-
foniche privi dell’indicazione degli elementi probatori da
ricercare e motivati per relationem. Osserva inoltre che i
rilievi fotograf‌ici eseguiti negli appartamento dopo la con-
clusione delle indagini preliminari e dopo la scadenza del
relativo termine rappresentavano autonomi atti di indagi-
ne e non mera appendice del provvedimento di sequestro
precedentemente disposto.
Rileva inf‌ine il difetto di correlazione tra accusa e
sentenza, osservando che la contestazione riguardava la
percezione di canoni di locazione in misura f‌issa ma su-
periore a quelli di mercato, mentre invece in sentenza si è
ritenuto che l’ammontare dei f‌itti variasse in funzione del
volume di affari del meretricio. Ritiene in tal modo violato
il diritto di difesa perchè la linea difensiva si era concen-
trata nella dimostrazione della congruità dei canoni anche
attraverso la deposizione di un consulente immobiliare.
2.3. Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione sulla
conf‌isca degli appartamenti in sequestro, rilevando la man-

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