Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 14 Novembre 2018, N. 51502 (C.C. 11 Ottobre 2018)

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giur
LEGITTIMITÀ
utilizzabilità del materiale formato unilateralmente dagli
inquirenti in fase d’indagine, quali appunto il procedi-
mento incidentale de libertate (o come il rito abbreviato
che fonda la deroga al principio di oralità sull’espressa
richiesta/consenso dell’avente diritto in conformità al det-
tato costituzionale dell’art. 111 Cost, comma 5). L’atto il
cui impiego sia vietato nel solo dibattimento, può pertanto
essere utilizzato nelle altre fasi processuali che non im-
prontano la relativa decisione sul principio di oralità della
prova. L’annotazione di P.G. che raccolga le dichiarazioni
del teste (anche persona offesa) non volute formalizzare
costituisce dunque atto - richiamando la categorizzazione
delle diverse tipologie di inutilizzabilità elaborata dalle
Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 16 del 21
giugno 2000, Tammaro Rv. 216246) - affetto da una inuti-
lizzabilita, non assoluta o c.d. patologica ex art. 191 c.p.p.,
ma soltanto da una inutilizzabilita ed. relativa, rilevante
ai soli f‌ini del giudizio dibattimentale. Ciò similmente a
quanto vale per le dichiarazioni spontanee rese dall’inda-
gato alla P.G. in assenza del difensore ai sensi dell’art. 350
c.p.p., comma 7, per le quali v’è divieto espresso di uti-
lizzazione ai f‌ini del solo giudizio dibattimentale, mentre
è pacif‌ica l’utilizzabilità ai f‌ini del giudizio cautelare (v.
da ultimo sez. II, n. 14320 del 13 marzo 2018, Basso, Rv.
272541). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 NOVEMBRE 2018, N. 51502
(C.C. 11 OTTOBRE 2018)
PRES. PETITTI – EST. RICCIARELLI – P.M. CESQUI (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. S.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Revoca y Disposto in vista di futura conf‌isca y Che
è omessa nella sentenza non def‌initiva y Che può
ancora essere disposta a seguito di impugnazione y
Possibilità y Esclusione.
. In tema di sequestro preventivo, deve escludersi che
esso possa essere revocato quando, essendo stato di-
sposto in vista della futura conf‌isca, sussista la pos-
sibilità che questa, ancorché omessa nella sentenza
non def‌initiva, possa essere ancora disposta, eventual-
mente anche a seguito dell’impugnazione, da parte del
pubblico ministero, di detta sentenza. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 321; c.p.p. art. 323; d.l. 8 giugno 1992, n.
306, art. 12 sexies) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2013,
n. 8533, in questa Rivista 2014, 403 e Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre
2009, n. 40388, ivi 2010, 49.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 30 maggio 2018 il Tribunale di
Lecco, in sede di appello cautelare, ha revocato il seque-
stro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in
data 2 settembre 2014 nei confronti di S.F., ordinando la
immediata restituzione dei beni al predetto.
Ha rilevato il Tribunale che, a seguito della sentenza di
condanna pronunciata in primo grado a carico del S., nei
cui confronti era stato ravvisato il delitto di tentata con-
cussione ma era stata esclusa la conf‌isca di cui alla L. n.
356 del 1992, art. 12 sexies, non prevista per la fattispecie
di delitto tentato, non si sarebbe potuto far luogo al man-
tenimento del sequestro dei beni, dovendosi applicare non
l’art. 323 c.p.p., bensì l’art. 321 comma 3, c.p.p..
2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Lecco.
Deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva
erroneamente omesso di considerare che in realtà era con-
f‌igurabile la fattispecie di delitto consumato e che inoltre
con recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione avevano ritenuto ammissibile il sequestro preventivo
L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, anche nel caso di delitto
di estorsione tentata, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
Segnala inoltre il P.M. ricorrente che il Tribunale non
aveva applicato il principio per cui in caso di sentenza non
irrevocabile di condanna deve escludersi l’immediata ese-
cutività dei provvedimenti restitutori, anche nell’ipotesi
in cui non sia stata disposta conf‌isca, salvo che siano ces-
sate le esigenze cautelari giustif‌icative.
3. Ha depositato una memoria il difensore del S. pro-
spettando prof‌ili di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono inammissibili i primi due argomenti posti a fon-
damento del ricorso.
1.1. Ed invero la questione della conf‌igurabilità del de-
litto consumato anziché di quello tentato non può essere
dedotta in questa sede sia perché implica l’esame di prof‌ili
di fatto sia perché comunque essa deve ritenersi devoluta
al giudice competente per il merito e deve formare ogget-
to di eventuale impugnazione avverso la sentenza che ha
riqualif‌icato il fatto.
1.2. Quanto poi al tema della compatibilità della conf‌i-
sca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, (oggi ex art. 240 bis
c.p., in conseguenza del D.L.vo n. 21 del 2018) con l’ipotesi
di concussione tentata, deve ritenersi che la recente sen-
tenza delle Sezioni Unite, invocata dal ricorrente (Cass.
sez. un. n. 40985 del 29 aprile 2018, Di Maro, rv. 273752),
deponga piuttosto per la conclusione opposta, avendo le
Sezioni Unite valorizzato nel caso esaminato la contesta-
zione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
2. È però fondato l’ultimo argomento.
2.1. L’art. 323 comma 3, c.p.p., stabilisce che, se è pro-
nunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la conf‌isca delle cose
sequestrate.
Peraltro tale principio va inteso nel senso che la con-
f‌isca, cui la norma fa riferimento, è quella disposta con
sentenza def‌initiva, con la conseguenza che non può farsi
luogo alla restituzione del bene neanche quando con la
sentenza di condanna la conf‌isca non sia stata disposta,
ma potrebbe esserlo nei successivi gradi di giudizio (sul
punto deve richiamarsi la nitida analisi di Cass. sez. VI, n.
40388 del 26 maggio 2009, Armenise, rv. 245473; cfr. anche
Cass. sez. I, n. 8533 del 9 gennaio 2013, Zhugri, rv. 254927).
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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