Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 14 Novembre 2018, N. 51503 (C.C. 11 Ottobre 2018)

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giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 NOVEMBRE 2018, N. 51503
(C.C. 11 OTTOBRE 2018)
PRES. PETITTI – EST. BASSI – P.M. CESQUI (DIFF.) – RIC. F.
Giudizio abbreviato y Procedimento y Annotazioni
della P.G. y Dichiarazione rese spontaneamente da
persone informate sui fatti y Non formalizzate suc-
cessivamente nel verbale y Rilevanza processuale y
Utilizzabilità anche ai f‌ini cautelari.
. Sono utilizzabili per l’adozione di misure cautelari le
dichiarazioni rese da persone informate sui fatti (nella
specie, la persona offesa del reato) riportate dalla po-
lizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio,
redatte e sottoscritte dall’uff‌iciale di polizia giudiziaria
operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione.
(c.p.p., art. 195; c.p.p., art. 273; c.p.p., art. 357) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2018,
n. 14320, in questa Rivista 2018, 332; Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre
2010, n. 44420, ivi 2012, 221 e Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2009, n.
28542, ivi 2010, 768.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reg-
gio Calabria, sezione specializzata per il riesame, ha an-
nullato nei confronti di F.P. l’impugnata ordinanza del 16
ottobre 2017 del Giudice delle indagini preliminari del Tri-
bunale di Reggio Calabria con limitato riguardo all’incol-
pazione di partecipazione all’associazione per delinquere
di cui all’art. 416-bis c.p. sub capo 1) ed ha sostituito la
misura della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari (con divieto di comunicare con persone diver-
se dai coabitanti) in relazione alle imputazioni provvisorie
di concorrenza illecita ed estorsione sub capo 79), turba-
tiva d’asta, concorrenza illecita ed estorsione sub capo 88)
e di estorsione sub capo 92), reati tutti aggravati ai sensi
dell’art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203. (omissis)
2. Nel ricorso a f‌irma del difensore di f‌iducia, F.P. chiede
l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito
sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p..(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve es-
sere annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Reg-
gio Calabria per nuovo esame.
2. In via preliminare, devono essere risolte alcune que-
stioni di carattere processuale in ordine alla utilizzabilità
delle fonti conoscitive poste a base della valutazione di
gravita indiziaria. (omissis)
2.3. Tanto premesso in linea generale, va rilevato come,
a fronte della contestata univocità delle emergenze delle
captazioni in ordine ad un ruolo attivo, e non meramente
passivo (dunque riportabile alla mera connivenza) rico-
perto dal ricorrente in occasione delle minacce profferite
dall’A. in danno del Br. all’interno dell’esercizio commer-
ciale ove F. prestava la propria attività lavorativa, il Tribu-
nale del riesame calabrese abbia evidenziato a riscontro le
dichiarazioni di Br.Sa. acquisite de relato dall’operante G.
e recepite nell’annotazione di servizio a sua f‌irma.
3. Quanto all’utilizzabilità di tale atto, va ricordato che
l’annotazione di polizia giudiziaria nella quale sia ripor-
tato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in
via conf‌idenziale dalla persona offesa che non abbia vo-
luto verbalizzarle è utilizzabile nel giudizio abbreviato,
costituendo la stessa atto d’indagine alla quale la scelta
dell’imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito
valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo
rito il divieto di testimonianza indiretta dell’uff‌iciale e
dell’agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in
relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (sez.
VI, n. 44420 del 6 luglio 2010, Belforte e altri, Rv. 249029;
sez. V, n. 8376 del 27 settembre 2013 - dep. 2014, Fiore, Rv.
259042; sez. VI, n. 28542 del 18 marzo 2009 - dep. 13 luglio
2009, Severi, Rv. 244803).
3.1. Ritiene il Collegio che detto principio di diritto, sia
pure affermato in relazione al giudizio abbreviato, sia sen-
za dubbio esportabile anche alla materia cautelare, giusta
l’eadem ratio, fondandosi entrambi i giudizi su elementi
conoscitivi non formate nel contraddittorio dibattimen-
tale, in ossequio all’insegnamento delle Sezioni Unite di
questa Corte circa la parif‌icazione dello statuto della “pro-
va” del giudizio abbreviato e del giudizio cautelare (sez.
un., n. 16 del 21 giugno 2000, Tammaro Rv. 216246).
Ed invero, l’annotazione o la relazione di servizio redat-
ta e sottoscritta dall’uff‌iciale di P.G. operante nella quale
siano riportate le informazioni e dichiarazioni raccolte da
persone informate (siano esse persone offese o testimoni
diretti o indiretti di fatti), in quanto atto consentito e le-
gittimo ai sensi dell’art. 357 c.p.p., legittimamente transita
nel fascicolo del P.M. ai sensi del comma 4 della disposi-
zione testè richiamata e può pertanto essere ritualmente
utilizzato ai f‌ini della decisione in punto di gravita indi-
ziaria ove trasmesso al G.i.p. ai sensi dell’art. 291 c.p.p..
L’annotazione di P.G. che raccolga le dichiarazioni che la
persona offesa non abbia voluto formalizzare in una de-
nuncia ex art. 333 c.p.p. ovvero in un verbale di sommarie
informazioni testimoniali ex art. 351 c.p.p. rappresenta di-
fatti una legittima modalità di documentazione storica di
un accadimento (dichiarazioni testimoniali appunto non
formalizzate in una denuncia o in un verbale di s.i.t.), che
- se inutilizzabile nel giudizio ordinario in forza dello spe-
cif‌ico divieto previsto dall’art. 195 c.p.p., comma 4, - può di
contro essere impiegata ai f‌ini di quei giudizi che consen-
tano l’impiego di fonti conoscitive formate al di fuori del
contraddittorio tra le parti.
D’altra parte, la norma dell’art. 195 c.p.p., comma 4,
espressamente tesa a disciplinare la “testimonianza in-
diretta”, è inserita nel nostro codice di rito nel Libro III
(Prove), Titolo II (Mezzi di prova), precisamente nel capo
I volto a regolare la “testimonianza”, tipica modalità di
acquisizione/formazione della prova orale nella fase pro-
cessuale del dibattimento, cioè nel giudizio che si svolga
nelle forme ordinarie. Se ne inferisce che detta disciplina,
in quanto dettata specif‌icamente per il giudizio ordinario,
non può valere negli altri giudizi che postulano la piena

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