Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 15 Novembre 2018, N. 51539 (C.C. 18 Ottobre 2018)
Pagine | 190-191 |
190
giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 NOVEMBRE 2018, N. 51539
(C.C. 18 OTTOBRE 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. CENCI – P.M. LIGNOLA (CONF.) – RIC. S. ED ALTRO
Nullità nel processo penale y Nullità relativa y
Deducibilità y Condizioni y Proposizione del ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto y Verso
una sentenza della Corte di Cassazione y Possibili-
tà y Ricorrente assistito da due difensori di fiducia
ad uno solo dei quali sia stato notificato l’avviso di
udienza y Esclusione.
. Non può costituire valido motivo per la proposizione
del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
avverso una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi
dell’art. 625 bis c.p.p., il fatto che, essendo il ricorren-
te assistito da due difensori di fiducia, ad uno solo di
essi sia stato notificato il prescritto avviso di udienza,
quando la relativa nullità non sia stata ritualmente ec-
cepita dall’altro difensore (nella specie, rimasto assen-
te), trattandosi di nullità da ritenere non assoluta, a
differenza di quanto invece si verifica in caso di omessa
notifica dell’avviso di udienza all’unico o ad entrambi i
difensori. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 625 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2015, n.
21631, in questa Rivista 2017, 126. Sullo stesso argomento si veda
inoltre Cass. pen., sez. un., 1 giugno 2011, n. 22242, ivi 2012, 454.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I difensori e procuratori speciali di S.G. e di S.C., av-
vocati G.A., del Foro di Roma, e M.V., del Foro di Firenze,
propongono ricorso straordinario, depositato il 5 giugno
2018, per errore materiale o di fatto ai sensi dell’art. 625
bis c.p.p., avverso la sentenza della S.C., sez. III, n. 19158
- 18 del 13 dicembre 2017, depositata il 4 maggio 2018, con
cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi che erano
stati proposti da S.G. e S.C. (oltre che da H.B.), imputati
in relazione ad ipotesi di abuso edilizio, per la cassazio-
ne della sentenza della Corte di appello di Firenze del 24
febbraio 2017, resa in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Firenze del 22 ottobre 2015.
2. I ricorrenti si affidano ad un unico motivo con il quale
denunziano (p. 1) "errore materiale di fatto per mancata
verifica della ritualità della notifica dell’avviso di fissazio-
ne dell’udienza di trattazione del ricorso a tutti i difen-
sori", in quanto il difensore di S.G., di S.C. e di H.B. nel
ricorso definito il 13 dicembre 2017 dalla S.C., avv. G.A.,
non è stato mai avvisato dell’udienza, avendo la Cancel-
leria, invece, dato comunicazione all’avv. M.A. del Foro di
Palermo. Si allega al ricorso fotocopia dell’avviso dato alle
parti nel processo definito il 13 dicembre 2017; richiamata
giurisprudenza di legittimità ritenuta pertinente, si chie-
de la revoca della sentenza impugnata, l’adozione delle
conseguenti statuizioni ai fini della fissazione della nuova
udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi degli impu-
tati avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze
del 24 febbraio 2017 e la sospensione, con ordinanza, degli
effetti della decisione della S.C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può trovare accoglimento, per le se-
guenti ragioni.
1.1. Va premesso che il ricorso è tempestivo, non essen-
do trascorso, alla data della proposizione dello stesso (il 5
giugno 2018), il termine (perentorio: sez. V, n. 18998 del
22 febbraio 2017, Pitino, Rv. 269901; sez. II, n. 29050 del 27
giugno 2014, Parnasso, Rv. 260264; sez. IV, n. 15717 del 7
marzo 2008, Spagnuolo, Rv. 239813) di centottanta giorni
dal deposito del provvedimento (pubblicazione del dispo-
sitivo il 13 dicembre 2017, deposito della motivazione il 4
maggio 2018) di cui all’art. 625 bis comma 2, c.p.p..
1.2. Tanto premesso, il Collegio, atteso il tipo di vizio
- procedurale denunziato, avuto accesso diretto agli atti
(richiamato il fascicolo dalla Corte di appello di Firenze),
ha constatato che dell’udienza fissata innanzi alla sez. III
per l’udienza del 13 dicembre 2017, in effetti, fu dato av-
viso, tramite posta elettronica certificata, per gli imputati
S.G., S.C. e H.B., all’avvocato M.A., del Foro di Palermo,
anziché all’avvocato G.A. del Foro di Roma, difensore di
fiducia degli imputati e che il difensore avv. G.A. non par-
tecipò all’udienza. Si rileva anche che fu dato regolare av-
viso all’avvocato M.V., cassazionista, co-difensore di S.G.,
di S.C. e di H.B. e che l’avv. M. non partecipò all’udienza
del 13 dicembre 2017.
1.3. Ciò posto, si prende atto che si è, in effetti, verificata
una nullità, essendo stata la comunicazione dell’avviso di
fissazione dell’udienza del 13 dicembre 2017 per la tratta-
zione del ricorso per la cassazione della sentenza della Cor-
te di appello di Firenze del 24 febbraio 2017 effettuata nei
confronti di uno soltanto dei due difensori dei ricorrenti.
1.4. Nondimeno, il - pur sussistente - vizio deve ritener-
si sanato a seguito della mancata comparizione all’udienza
pubblica del 13 dicembre 2017 innanzi alla sez. III della S.C.
del codifensore, avv. M., che era stato regolarmente avvisato.
Si è già, infatti, recentemente precisato che "(...) la
comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per
la trattazione del ricorso (di legittimità) in esame è stata
effettuata nei confronti di uno soltanto dei due difensori
del ricorrente. Tuttavia, il vizio procedurale de quo deve
ritenersi sanato, a seguito della mancata comparizione in
udienza dei difensori stessi. A questa conclusione - di re-
cente ribadita, sia pure con riferimento all’udienza came-
rale, da sez. II, n. 21631 del 4 febbraio 2015, Esposito, Rv.
263778 -, si addiviene rilevando, innanzittutto, che l’omis-
sione della comunicazione anzidetta, in ossequio ad una
consolidata giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad
una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., ma ad una
nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi del-
l’art. 180 del codice di rito (sez. un., n. 22242 del 27 genna-
io 2011, Scibè, Rv. 249651). Da tale osservazione discende
che alla nullità in discorso è applicabile la sanatoria previ-
sta dall’art. 184, comma 1, c.p.p., dovendosi cogliere nella
mancata comparizione del difensore regolarmente avvisa-
to e del difensore al quale l’avviso non è stato comunicato
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA