Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 15 Novembre 2018, N. 51692 (C.C. 30 Ottobre 2018)

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giur
LEGITTIMITÀ
dal presidio «F.M.» di Roma di P.I. s.p.a., cioè da un’artico-
lazione interna della stessa società, avente la funzione di
individuare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta.
La citata norma stabilisce che, quando nel corso di
attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti
emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per
l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’os-
servanza delle disposizioni del codice penale.
È sul punto intervenuto un arresto delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione (Cass. sez. un. n. 45477 del 28 no-
vembre 2001, Ranieri, rv. 220291), in forza del quale «il si-
gnif‌icato dell’espressione “quando...emergano indizi di re-
ato” - contenuta nell’art. 220 disp. att. c.p.p. e tesa a f‌issare
il momento a partire dal quale, nell’ipotesi di svolgimento
di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l’obbligo di os-
servare le disposizioni del codice di procedura penale per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa
servire ai f‌ini dell’applicazione della legge penale - deve
intendersi nel senso che presupposto dell’operatività della
norma sia non l’insorgenza di una prova indiretta quale
indicata dall’art. 192 c.p.p., bensì la sussistenza della mera
possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto
che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento
in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso
possa essere riferito ad una persona determinata».
Peraltro la stessa pronuncia ha sottolineato che gli atti
ispettivi comprendono «inchieste, verif‌iche e ogni altra
operazione riconducibile a un rapporto istituzionalizzato di
sovraordinazione gerarchica tra organo ispettore e titolare
della posizione di soggezione» e che quelli di vigilanza ri-
guardano «ogni forma di esercizio di pubblici poteri di sorve-
glianza sul rispetto di leggi e regolamenti da parte di soggetti
che vi sono, a qualsiasi titolo, obbligati», essendo comunque
opportuna, anche in vista delle f‌inalità della disposizione,
«l’accoglimento di una nozione il più ampia possibile».
1.2. Sta di fatto che il rapporto di sovraordinazione
gerarchica o comunque l’attività di sorveglianza devono
essere previsti da leggi o decreti, non nel senso che quelle
fonti genericamente li contemplino, ma nel senso che in
tali fonti debba trovare fondamento il rilievo pubblicistico
dei poteri correlati all’esercizio di dette attività.
Solo in tale prospettiva, cioè con la f‌inalità di def‌inire i
conf‌ini tra attività aventi parimenti connotazione pubbli-
cistica, trova la sua ragion d’essere il richiamato art. 220
disp. att. c.p.p.
Ciò signif‌ica che, quando venga in considerazione l’eser-
cizio di un potere di ispezione e vigilanza, che - pur richiesto
da normative di settore, al f‌ine di assicurare l’adeguato svol-
gimento di attività, che, come quella bancaria, coinvolgono
interessi più ampi - non è tuttavia connotato da preminenza
di rilievo pubblicistico, assumendo rilevanza solo all’interno
della stessa struttura, non può in concreto porsi un pro-
blema di def‌inizione di conf‌ini con l’attività di indagine a
f‌ini penali, attesa la netta distinzione tra la verif‌ica della
regolarità delle condotte a f‌ini interni e l’eventuale rilievo
delle irregolarità ai f‌ini dell’applicazione di sanzioni penali,
oggetto semmai di denuncia alla competente autorità.
Solo così inquadrata la materia, può meglio valutarsi
anche il principio affermato nella sentenza impugnata,
sulla base di un arresto della giurisprudenza di legittimità
(Cass. sez. V, n. 1503 del 12 dicembre 2005, dep. nel 2006,
Piacente, non mass.), secondo cui deve aversi riguardo a
poteri di polizia amministrativa, pur dovendosi convenire
con il ricorrente che non occorre che il soggetto possa al-
tresì assumere la concomitante veste di uff‌iciale o agente
di polizia giudiziaria.
1.3. In ogni caso sulla scorta di quanto f‌in qui rilevato
deve ritenersi che l’attività riconducibile al presidio «f.m.»
di P.I. s.p.a. non sia riconducibile a quei poteri ispettivi o
di vigilanza che sono contemplati dall’art. 220 disp. att.
c.p.p., con la conseguenza che non può prospettarsi nel
presente processo un problema di utilizzabilità o di nulli-
tà degli atti compiuti per mancato rispetto delle garanzie
assicurate dal codice di procedura penale e neppure di
utilizzabilità delle dichiarazioni «de relato» rese dal teste
S.V.M., che, quale addetto alla direzione del presidio, ha
coordinato l’indagine interna, sfociata poi nella denuncia
del ricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 15 NOVEMBRE 2018, N. 51692
(C.C. 30 OTTOBRE 2018)
PRES. CARCANO – EST. SANTALUCIA – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. T.
Esecuzione in materia penale y Abolizione del
reato y Revoca della sentenza di condanna y Sospen-
sione condizionale della pena ex artt. 671, comma
3 c.p.p. e 673, comma 1 c.p.p. y Poteri del giudice y
Conf‌igurabilità.
. In tema di esecuzione, qualora, in presenza di una
pronuncia assolutoria e di una di condanna per lo stes-
so fatto, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 669,
comma 8, c.p.p., ordini l’esecuzione della prima e la re-
voca della seconda, deve ritenersi, alla luce di un prin-
cipio di ordine generale desumibile dalla disciplina
dettata dagli artt. 671, comma 3, e 673, comma 1, c.p.p.,
che rientri fra i suoi poteri anche quello di concedere,
con riferimento ad altre condanne, la sospensione con-
dizionale della pena precedentemente impedita dalla
presenza della condanna revocata. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 669; c.p.p., art. 671; c.p.p., art. 673) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass, pen., sez. un. 15 settembre 2015,
n. 37107, in questa Rivista 2017, 226 e sempre in senso conforme si
veda Cass. pen., sez. un., 6 febbraio 2006, n. 4687, in www.latribu-
naplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’e-
secuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 669 comma 8,
c.p.p., la sentenza emessa il 24 maggio 2013, di riforma in
punto di pena della sentenza della Corte di appello di Mi-
lano del 18 dicembre 2015, nella parte in cui ha condanna-
to T.G. per i reati di cui ai capi F) ed M), invero oggetto di
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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