Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 15 Novembre 2018, N. 51766 (Ud. 18 Settembre 2018)

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giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
validità si parametrano solo al momento della proposizio-
ne del ricorso, requisiti (procura speciale rilasciata dagli
eredi della D.S.) che, nella specie, non sussistono risultan-
do dagli atti la sola procura speciale rilasciata originaria-
mente dalla D.S.. Alla fattispecie in esame, quindi, non si
applica il principio di diritto secondo il quale "Alla morte
della persona costituita parte civile non conseguono gli
effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rappor-
to processuale previsti dall’art. 300 c.p.c. - inapplicabili al
processo penale - in quanto la costituzione resta valida "ex
tunc". Nè, in virtù del principio dell’immanenza della parte
civile, possono integrare comportamento equivalente a re-
voca tacita o presunta la mancata comparizione in appello
degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta
inerzia, atteso che l’art. 82 comma 2, c.p.p., limita i casi di
revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile
alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni
nel corso della discussione in fase di dibattimento di pri-
mo grado": ex plurimis Cass.. 39506/2016 Rv. 267904; Cass.
911/2018 Rv. 272499. Il suddetto principio di diritto, infatti,
trova applicazione nell’ipotesi in cui la morte sia soprav-
venuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione.
Nella fattispecie in esame, invece, il ricorso risulta essere
stato proposto dopo la morte dell’imputata: di conseguen-
za, avendo l’originaria procura speciale - rilasciata dalla
D.S. - cessato di esplicare ogni effetto giuridico, il difenso-
re, per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza
di assoluzione ai soli effetti civili, avrebbe dovuto essere
munito di una nuova procura speciale conferitagli dal sog-
getto subentrato per legge alla parte originaria: in terminis
Cass. civ. 4677/2017 Rv. 643053 - 01; SS.UU. civ. 15295/2014.
Il ricorso presentato dal difensore della D.S., ai soli ef-
fetti civili, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile
alla stregua del seguente principio di diritto: "È inammissi-
bile, per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione
proposto dal difensore di f‌iducia della parte civile deceduta
nelle more fra il deposito della sentenza ed il termine per
proporre impugnazione, ove il difensore non sia munito di
una nuova procura speciale conferitagli dal soggetto su-
bentrato per legge alla parte civile originaria". (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 NOVEMBRE 2018, N. 51766
(UD. 18 SETTEMBRE 2018)
PRES. MOGINI – EST. RICCIARELLI – P.M. LOY (PARZ. DIFF.) – RIC. D.T.
Prova penale y Acquisizione y Ammissione di nuo-
ve prove y Applicabilità del disposto di cui all’art.
220 disp. att. c.p.p. y Obbligo di osservanza delle
disposizioni del codice di rito y Condizioni y Attivi-
tà ispettive previste da leggi o regolamenti y Suff‌i-
cienza y Esclusione y Esercizio dei poteri dal rilievo
pubblicistico.
. Ai f‌ini dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 220
disp. att. c.p.p., per il quale vi è obbligo di osservanza
delle disposizioni del codice di rito quando, nel corso
di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o de-
creti, emergano indizi di reato, non è suff‌iciente che
dette attività siano in effetti previste da leggi o regola-
menti ma occorre anche che da tali fonti emerga che
all’esercizio dei relativi poteri sia da riconoscere un
rilievo pubblicistico. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente
fosse stata esclusa l’operatività della norma in discorso
nel caso di attività ispettive condotte dal c.d. “presidio
fraud management” di Poste italiane s.p.a.). (Mass.
Redaz.) (att. c.p.p., art. 220) (1)
(1) Il primo orientamento in questo senso è stato tracciato da Cass.
pen., sez. un., 20 dicembre 2001, n. 45477, in questa Rivista 2002, 35.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte di appello
dell’Aquila ha confermato quella del Tribunale di Teramo
dell’11 novembre 2014, con cui D.T.C., responsabile della
f‌iliale di (omissis) di P.I. s.p.a., è stato riconosciuto colpe-
vole del delitto di peculato, per essersi impossessato della
complessiva somma di euro 502.880,00, nell’arco di tempo
tra il giugno 2009 e il 29 ottobre 2011, e condannato anche al
risarcimento dei danni in favore della parte civile P.I. s.p.a.
2. Ha presentato ricorso il D.T. tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 220
disp. att. c.p.p. e dell’art. 111 Cost.
La Corte aveva indebitamente respinto l’eccezione di
inutilizzabilità sollevata con riferimento alle dichiarazioni
rese da S.V.M., riguardanti le attività ispettive, comprensi-
ve dell’assunzione di dichiarazioni dell’imputato e di altri
impiegati, effettuate dal servizio F.M. di P.I. s.p.a.
Era infatti ravvisabile la violazione dell’art. 220 disp.
att. c.p.p., a fronte del fatto che il servizio di controllo e di
vigilanza è prescritto per legge per gli istituti di credito,
con estensione anche all’attività di bancoposta, alla luce
della circolare al riguardo emanata da Banca d’Italia.
D’altro canto avrebbe dovuto reputarsi irrilevante che
non si trattasse di attività di polizia amministrativa, avuto
riguardo al tenore della norma.
Inoltre già alla data dell’11 dicembre 2011, in cui il
servizio aveva ricevuto la segnalazione di criticità conta-
bili sussistevano sospetti di ammanchi di denaro e tanto
più ciò avrebbe potuto dirsi il 13 dicembre 2011, allorché
i funzionari di F.M., avendo svolto verif‌ica ispettiva, rile-
vando un ammanco di euro 463.000,00, avevano assunto le
dichiarazioni del direttore D.T. e degli impiegati M. e D.G.
Conseguentemente gli ispettori non avrebbero potuto
chiedere dichiarazioni né all’imputato né agli impiega-
ti, a fronte dei sospetti di peculato, cosicché il D.V. non
avrebbe potuto riferire a dibattimento quanto tali persone
avevano dichiarato, non potendosi neppure acquisire le
dichiarazioni scritte. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il ricorrente ha prospettato l’applicabilità dell’art.
220 disp. att. c.p.p. in relazione all’inchiesta ispettiva svolta

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