Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 22 Novembre 2018, N. 52617 (Ud. 13 Novembre 2018)

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giur
LEGITTIMITÀ
della persona causa concorrente dell’instaurazione e della
protrazione del vincolo.
9. È del tutto evidente che, quando si tratti delle ipo-
tesi di cui agli artt. 715 e 716 c.p.p., tale condotta potrà
inerire essenzialmente al presupposto del pericolo di fuga.
Per contro, quando all’arresto o all’applicazione prov-
visoria della misura sia seguita la presentazione della
domanda di estradizione, potrà trovare piena esplicazione
il principio posto dalle SS.UU.: il giudice della riparazio-
ne dovrà verif‌icare, al f‌ine di valutare l’ingiustizia della
detenzione, se il giudice sia incorso in errore ravvisando
"ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per
una sentenza favorevole all’estradizione" (art. 714, comma
3, con riferimento all’art. 705 comma 3, c.p.p.) e se tale
errore abbia trovato causa anche in un comportamento
doloso o gravemente colposo dell’estradando.
10. Conclusivamente, quanto sin qui ritenuto può esse-
re sintetizzato nei seguenti principi di diritto:
"In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è am-
missibile la domanda attinente alla privazione della liber-
tà personale subita in relazione a procedura di estradizio-
ne per l’estero, sia quando si tratti di una delle ipotesi di
cui rispettivamente agli artt. 715 e 716 c.p.p., sia quando
si versi nell’ipotesi di cui all’art. 714 c.p.p..
A seconda dei casi può trattarsi di ingiustizia cd. "so-
stanziale" (art. 314 comma 1, c.p.p.), rinvenibile quando
non sussistevano le condizioni per una sentenza favorevo-
le all’estradizione, o di ingiustizia cd. "formale" (art. 314
comma 2, c.p.p.) ed il riconoscimento del diritto presup-
pone comunque che non sia ravvisabile un comportamen-
to doloso o gravemente colposo dell’istante, fattosi con-
causa dell’erroneo provvedimento coercitivo".
11. Traendo da quanto sin qui esposto le necessarie con-
clusioni per il caso che occupa, ritiene il Collegio che la Cor-
te di appello è incorsa nella violazione dell’art. 314 c.p.p.,
assumendo che il diritto alla riparazione presuppone una
sentenza di assoluzione del richiedente con valore di giudi-
cato, così omettendo ogni ulteriore doveroso accertamento.
Il giudice distrettuale, dopo aver constatato che la Cor-
te di appello di Milano aveva respinto la richiesta di estra-
dizione presentata dall’Autorità greca avrebbe dovuto veri-
f‌icare se l’adozione ed il mantenimento del vincolo, fondato
sul pericolo di fuga, avessero trovato in un comportamen-
to doloso o gravemente colposo del M. una concausa; con
ciò dando risposta alla prospettazione del ricorrente che
contestava la mancanza del pericolo di fuga. Deduzione da
analizzare non già nella prospettiva del giudice del riesame
della misura ma in quella caratteristica del giudice della
riparazione; ovvero per verif‌icare se un’eventuale errore
dell’A.G. a riguardo di tale presupposto fosse da ascrivere
anche al dolo o alla colpa grave del M..
Avrebbe poi dovuto verif‌icare se il mantenimento del
vincolo, a seguito della presentazione della domanda di
estradizione, avesse trovato una concausa nel comporta-
mento doloso o gravemente colposo del M..
12. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con
rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 22 NOVEMBRE 2018, N. 52617
(UD. 13 NOVEMBRE 2018)
PRES. GALLO – EST. RAGO – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. OMISSIS
Cassazione civile y Mandato alle liti (procura) y
Procura rilasciata da soggetto deceduto o rimasto
privo di capacità di stare in giudizio in corso di cau-
sa y Idoneità a proporre ricorso per cassazione da
parte del difensore di f‌iducia y Esclusione.
. È inammissibile, per difetto di legittimazione il ricor-
so per cassazione proposto dal difensore di f‌iducia della
parte civile deceduta nelle more fra il deposito della
sentenza ed il termine per proporre impugnazione, ove
il difensore non sia munito di una nuova procura spe-
ciale conferitagli dal soggetto subentrato per legge alla
parte civile originaria. (Mass. Redaz.) (c.p.c., art. 83;
c.p.c., art. 125; c.p.c., art. 300; c.p.c., art. 330) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. civ., 23 febbraio 2017, n. 4677
e Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, entrambe in www.latri-
bunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.A. e D.S.G. - condannati entrambi per tentata
estorsione aggravata ed il solo M. anche per il delitto di
furto aggravato hanno proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza in epigrafe. (omissis)
3. Il difensore di D.S.G. - nella more deceduta ma già
costituita parte civile nel processo di primo e secondo gra-
do nei confronti di T.C. e T.V. assolti nel giudizio di primo
grado - con un separato ricorso ha dedotto, ai soli effetti
civili, la medesima censura dedotta dall’M., ossia l’omessa
e/o apparente motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso D.S.:
In punto di fatto, va premesso che D.S.G., risulta dece-
duta in data (omissis), quindi, dopo la sentenza di appello
(pronunciata il 28 novembre 2017), ma prima del deposito
della suddetta sentenza (15 gennaio 2018) e del ricorso
per cassazione depositato l’11 aprile 2018 presso la can-
celleria del Tribunale di Trani.
1.1. Ne consegue che, è, innanzitutto, inammissibile,
per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione pro-
posto dal difensore di f‌iducia dopo la morte dell’imputato,
intervenuta successivamente alla sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti, in quanto, anche se il difenso-
re ha, a norma dell’art. 571 comma 3, c.p.p., un autonomo
potere di impugnazione, la morte dell’imputato fa cessare
gli effetti della nomina: ex plurimis Cass. 29235/2018 Rv.
273192. Pertanto, non si può, d’uff‌icio, dichiarare l’estin-
zione del reato per morte ex art. 69 c.p.p.: in terminis Cass.
29235/2018 Rv. 273192.
1.2. Ma, è, inammissibile anche il ricorso, proposto dal
difensore, per i soli effetti civili: infatti, per proporre au-
tonomo ricorso per cassazione occorre che il difensore sia
munito, ex art. 100 c.p.p., di procura speciale i cui prof‌ili di
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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