Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 23 Novembre 2018, N. 52813 (Ud. 19 Settembre 2018)

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LEGITTIMITÀ
se in tutti i casi in cui il dissequestro abbia una qualche
inf‌luenza sul procedimento principale, come nel caso in
cui venga posta in discussione la natura del reato o la qua-
lif‌icazione giuridica del fatto contestato all’indagato (sez.
II, n. 32977 del 14 giugno 2011, Chiriaco, Rv. 251091, con
richiami ai prec.).
5. Il secondo orientamento effettua, invece, una distin-
zione con il sequestro probatorio, rispetto al quale si ritie-
ne possa essere riconosciuto l’interesse dell’indagato, che
pure non rivendichi la proprietà o un diritto di godimento
sulla cosa sequestrata, a impugnare il provvedimento, poi-
ché attraverso l’annullamento di esso egli tende a impedire
che della cosa in sequestro si faccia una utilizzazione pro-
batoria a suo carico, affermando che nel caso del sequestro
preventivo, che ha f‌inalità cautelari e non probatorie, per
proporre impugnazione l’indagato o imputato deve recla-
mare una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa
alla cessazione del vincolo (sez. I, n. 13037 del 18 febbraio
2009, Giorgi, Rv. 243554, con richiami ai prec.), dovendosi
invece escludere la possibilità di un’impugnazione f‌ina-
lizzata esclusivamente ad ottenere la affermazione di un
principio di diritto (sez. V, n. 6676 del 9 novembre 2001
(dep. 2002), Graci M. ed altra, Rv. 221899).
6. Una successiva pronuncia (sez. I, n. 7292 del 12
dicembre 2013 (dep. 2014), Lesto, Rv. 259412), adesiva
a tale ultimo orientamento, precisava ulteriormente che
l’interesse all’impugnazione non poteva essere individuato
con riferimento ad un qualsiasi risultato, dovendo inve-
ce corrispondere allo schema tipizzato dall’ordinamento
con l’impugnazione o con la richiesta di riesame, che, per
quanto riguarda il provvedimento di sequestro preventivo,
attiene alla restituzione della cosa come effetto del disse-
questro, essendo questo il risultato direttamente contem-
plato dalla norma procedimentale.
Veniva quindi assunta una posizione ancor più netta
rispetto alle precedenti individuando l’interesse ad impu-
gnare esclusivamente in quello alla restituzione della cosa
come effetto del dissequestro.
Tale principio è stato successivamente riaffermato
(sez. II, n. 17852 del 12 marzo 2015, Cavallini, Rv. 263756;
sez. V, n. 20118 del 20 aprile 2015, Marenco, Rv. 263799;
sez. III, n. 30008 dell’8 aprile 2016, Conte, Rv. 267336; sez.
III, n. 35072 del 12 aprile 2016, Held, Rv. 267672; sez. V,
n. 22231 del 17 marzo 2017, Paltrinieri, Rv. 270132; sez.
III, n. 47313 del 17 maggio 2017, Ruan e altri, Rv. 271231),
osservando anche che l’art. 322 c.p.p. individua le catego-
rie astrattamente legittimate all’impugnazione della mi-
sura cautelare reale, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591,
comma 1, lett. a), c.p.p. impongono un vaglio di ammissi-
bilità fondato sulla verif‌ica della concreta legittimazione
in ragione della sussistenza di un interesse concreto e at-
tuale, con la conseguenza che, nel caso dell’impugnazione
del sequestro preventivo, è proprio la morfologia delle mi-
sure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico
sul bene - a rendere indispensabile l’effetto di restituzione
quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’inte-
resse ad impugnare (sez. III, n. 9947 del 20 gennaio 2016
- dep. 10 marzo 2016, Piances, Rv. 266713).
7. Il principio da ultimo richiamato deve ritenersi or-
mai consolidato ed è pienamente condiviso dal Collegio, il
quale non intende discostarsene.
Ne consegue la piena legittimità del provvedimento im-
pugnato, che risulta pienamente aderente alla richiamata
giurisprudenza e che risulta del tutto immune dalle cen-
sure mosse in ricorso, le quali prospettano la sussistenza
di un interesse all’impugnazione che, come si è visto, deve
ormai da tempo ritenersi escluso.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le con-
sequenziali statuizioni indicate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 NOVEMBRE 2018, N. 52813
(UD. 19 SETTEMBRE 2018)
PRES. IZZO – EST. DOVERE – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. M.
Cassazione penale y Motivi del ricorso y A soste-
gno di una denunciata violazione di legge y Già sot-
toposta senza successo al giudice di merito y Causa
di inammissibilità del gravame y Esclusione.
Rapporti giurisdizionali con autorità stra-
niere in materia penale y Estradizione y Proce-
dimento y Diritto alla riparazione per ingiusta de-
tenzione y Ex art. 314 c.p.p. y Detenzione sofferta
in relazione ad un procedimento di estradizione
passiva y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. La pedissequa riproduzione, nei motivi di ricorso per
cassazione, a sostegno di una denunciata violazione di
legge, di quelli già sottoposti senza successo al giudice
di merito, non costituisce, a differenza di quanto si
verif‌ica nel caso in cui quello denunciato sia un vizio
di motivazione, causa di inammissibilità del gravame.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 581; c.p.p., art. 606) (1)
. Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione,
quale previsto dall’art. 314 c.p.p., va riconosciuto anche
nel caso di detenzione sofferta in relazione ad un pro-
cedimento di estradizione passiva, quando, all’esito del
medesimo, la richiesta di estradizione sia stata respin-
ta, sempre che non siano ravvisabili, a carico dell’in-
teressato, secondo le regole generali, comportamenti
caratterizzati da dolo o colpa grave. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 314) (2)
(1) Sull’argomento cfr. Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2015, n. 25741,
in www.latribunaplus.it. Cfr. inoltre Cass. pen., sez. un., 22 febbraio
2017, n. 8825, ibidem.
(2) In tema di applicazione della misura dell’estradizione si veda
Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2018, n. 28758, in questa Rivista 2009,
550. In dottrina sull’argomento si veda S. MAFFEI, Mandato di ar-
resto europeo e condizioni carcerarie in Belgio: le incertezze della
Suprema Corte in Rivista penale 2018, 927.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di ap-
pello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione per
ingiusta detenzione avanzata da M.P., in relazione al pe-
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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