Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 20 Dicembre 2018, N. 57801 (Ud. 29 Novembre 2018)

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giur
LEGITTIMITÀ
dell’art. 1101 c.c.), deve ritenersi illegittima l’apposizione
del vincolo cautelare, f‌inalizzato a garantire l’adempimen-
to delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sull’intero
ammontare dei depositi bancari cointestati (sez. II, n. 5967
del 30 ottobre 1997 - dep. 21 novembre 1997, Bartolini, Rv.
209029), salva ovviamente la prova positiva dell’esclusiva
titolarità delle somme all’imputato (sez. I, n. 24092 del 26
maggio 2009 - dep. 11 giugno 2009, Palumbo, Rv. 243935).
1.2. Nel caso di specie la legittimità del sequestro con-
servativo, che vincolava le somme depositate sul conto
cointestato e l’immobile acquistato dall’indagata in regi-
me di comunione legale, veniva confermata valorizzando
unicamente il fatto che l’indagata aveva la “disponibili-
tà” dei beni vincolati. Poiché il sequestro conservativo è
funzionale a garantire il ristoro patrimoniale della parte
civile ed è correlato all’accertamento di responsabilità
che investe la persona dell’indagato lo stesso non può in-
vestire beni di terzi in assenza di prova della intestazione
f‌ittizia. Il collegio non ignora che in materia di sequestro
preventivo la Cassazione ha affermato è legittimo il seque-
stro preventivo dell’intero compendio di deposito in conto
corrente, cointestato anche a persone diverse dall’impu-
tato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità
del bene, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può
determinare la protrazione del fatto criminoso nel tempo
o l’aggravamento delle sue conseguenze, né, per converso,
l’imposizione del vincolo sottrae all’interessato strumenti
idonei al recupero di ciò di cui sia stato privato. (sez. un.,
n. 25933 del 29 maggio 2008 - dep. 26 giugno 2008, Malgio-
glio, Rv. 239700). Si rileva tuttavia che tale decisione, che
valorizza la “disponibilità” dei beni vincolati, è conf‌inata
nell’area del sequestro cautelare funzionale ad impedire
la protrazione del reato e trova la sua ragione giustif‌ica-
tiva nella rilevazione della pericolosità della “relazione
tra accusato e bene”: tale situazione di pericolo concre-
to può essere contrastata anche attraverso l’imposizione
della cautela reale nei confronti di beni appartenenti terzi
estranei dato che la funzione del vincolo cautelare, in tal
caso è quella di recidere il legame tra persona e bene. Di-
versamente il sequestro conservativo ha f‌inalità di evitare
la dispersione delle risorse economiche dell’accusato che
potrebbero essere utili per il ristoro della parte civile. Si
ribadisce sul punto che per l’adozione del sequestro con-
servativo è suff‌iciente che vi sia il fondato motivo per ri-
tenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il
patrimonio del debitore sia attualmente insuff‌iciente per
l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi
1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultanea-
mente conf‌igurabile un futuro depauperamento del debi-
tore (sez. un., n. 51660 del 25 settembre 2014 - dep. 11
dicembre 2014, Zambito, Rv. 261118).
1.3. In conclusione si ritiene che la limitata funzione
cautelare del sequestro conservativo orientata a garantire
l’adempimento delle obbligazioni civili da reato, impedi-
sce l’estensione del vincolo ai beni del terzo estraneo salvo
la prova della intestazione f‌ittizia; con specif‌ico riguardo
alle somme presenti su conto intestato sia all’accusato che
al terzo estraneo il vincolo cautelare “conservativo” è in-
vece legittimo solo in presenza della prova della esclusiva
titolarità delle somme depositate in capo all’accusato.
1.4. Nel caso di specie il collegio di merito, senza tenere
conto di tali indicazioni si limitava a vincolare sia il denaro
presente sul conto cointestato, sia l’immobile acquistato in
regime di comunione legale valorizzando esclusivamente
il fatto che tali beni fossero nella “disponibilità” dell’inda-
gata D’A., coniuge del ricorrente. Segnatamente: quanto
alle somme presenti sul conto cointestato il Tribunale non
esamina il tema della possibile “esclusiva titolarità” delle
somme ivi depositate da parte della D’A.; peraltro in materia
la Cassazione civile ha affermato che il regime di comunio-
ne coniugale di cui all’art. 177 c.c. coinvolge i soli acquisti
di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rappor-
ti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio,
all’apertura di un conto corrente bancario nel corso della
convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbita-
no dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono
quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento
della comunione legale coniugale e - quindi - al preventivo
passaggio in giudicato della sentenza di separazione (sez.
l, sentenza n. 8002 del 27 aprile 2004, Rv. 572353 - 01).
Pertanto sul punto controverso, ovvero sulla esclusiva o
condivisa titolarità agli intestatari delle somme presenti
sul conto corrente la sentenza impugnata deve essere an-
nullata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame.
Diversamente, con riguardo all’immobile acquistato in regi-
me di comunione legale essendo il Vessella titolare del 50%
dell’immobile vincolato (sito in omissis) deve essere rileva-
ta l’illegittimità dell’imposizione del sequestro conservativo
sull’intero bene: sul punto il provvedimento impugnato ed
il decreto di sequestro preventivo devono essere annullati
senza rinvio limitatamente alla quota dell’immobile di pro-
prietà del Vessella disponendone la restituzione al ricorren-
te. Si dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per
gli adempimenti previsti dall’art. 626 c.p.p. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 DICEMBRE 2018, N. 57801
(UD. 29 NOVEMBRE 2018)
PRES. GALLO – EST. RECCHIONE – P.M. DALL’OLIO (DIFF.) – RIC. N.
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputa-
to non detenuto y Domicilio dichiarato o eletto y
Temporanea assenza dell’imputato dal domicilio
dichiarato o non agevole individuazione del luogo
y Mancato perfezionamento della notif‌ica a mezzo
posta y Irreperibilità del destinatario y Condizioni
previste ex art. 161, comma 4, c.p.p. y Sussistenza y
Esclusione.
. Il mancato perfezionamento della notif‌ica a mezzo
posta per “irreperibilità del destinatario”, secondo
quanto previsto dall’art. 170, comma 3, c.p.p., compor-
ta la necessità di dar luogo alla notif‌icazione nei modi
ordinari, in assenza della quale e dell’eventuale esito
negativo non può quindi ritenersi che sussistano le con-
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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