Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 20 Dicembre 2018, N. 57829 (C.C. 14 Novembre 2018)

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giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
È proprio in questa ottica che la medesima legge del
2014 ha modif‌icato il testo dell’art. 548 c.p.p. eliminando
l’obbligo di notif‌icazione dell’avviso di deposito della sen-
tenza all’imputato contumace atteso che, per l’appunto, la
libera scelta di non presenziare all’udienza, nella certezza
della conoscenza del processo a suo carico, consente di
ritenere suff‌iciente la presenza del difensore che, anche a
tal f‌ine, lo rappresenti.
Ancora una volta, però, il legislatore non è intervenuto
sul disposto di cui all’art. 442 comma 3 c.p.p. che è rimasto
immutato nella sua originaria formulazione.
E, tuttavia, la ricostruzione operata consente di condi-
videre la soluzione cui è pervenuta la sentenza “Careri”,
unica, allo stato, ad aver affrontato il problema nel conte-
sto normativo disegnato dalla disciplina del processo “in
absentia”, volta, come si è detto, a garantire l’effettiva co-
noscenza del processo ed a ricondurre la mancata parteci-
pazione dell’imputato ad una sua precisa scelta che, come
pure segnalato, ha giustif‌icato l’eliminazione dell’obbligo
di notif‌ica della sentenza.
Si è detto, allora, che, in tal modo è “venuta meno anche
la ragione giustif‌icatrice della disposizione di cui all’art.
442 c.p.p., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato
l’imputato non comparso resta rappresentato da un difen-
sore investito dei poteri conferitigli da procura speciale,
necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ra-
gione il difensore è certamente in contatto con il proprio
assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie
sulla def‌inizione del procedimento e sugli adempimenti da
porre in essere per potere contestare la decisione sfavore-
vole mediante proposizione dell’impugnazione”.
Per tornare al caso di specie, è ancora in questa ottica
che va letto il disposto di cui all’art. 420 bis, comma 3, c.p.p.,
dovendosi escludere l’obbligo di notif‌ica della sentenza
all’imputato “assente” in quanto, per l’appunto, rappresen-
tato dal difensore cui, come accennato, egli risulta legato da
un rapporto f‌iduciario persino più stretto avendogli rilascia-
to procura speciale per l’accesso al rito abbreviato.
Si tratta di una norma che trova il suo immediato
antecedente nell’art. 420 quinquies c.p.p. nella versione
anteriore alla riforma del 2014 e che, per l’appunto, ana-
logamente a quella successiva, ha inteso valorizzare la si-
tuazione soggettiva dell’imputato il quale, come nel caso
che ci occupa, pur inequivocabilmente (e pacif‌icamente)
raggiunto dalla notif‌ica ed essendo detenuto in regime di
arresti domiciliari, abbia tuttavia espressamente rinuncia-
to a comparire; a ben guardare, allora, è proprio la consi-
derazione dell’evoluzione normativa successiva ad indurre
a preferire quell’orientamento che, prima della entrata in
vigore della legge del 2014, aveva sostenuto, in una ottica
(oggi ancora una volta ribadita con il processo “in absen-
tia”) di persistente parallelismo con la disciplina (ovvero
con l’art. 548 c.p.p.) del rito ordinario, che la notif‌ica della
sentenza andasse riservata esclusivamente all’imputato
originariamente contumace.
Il ricorso va dunque respinto con la conseguente con-
danna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 DICEMBRE 2018, N. 57829
(C.C. 14 NOVEMBRE 2018)
PRES. PRESTIPINO – EST. RECCHIONE – P.M. VIOLA (PARZ. DIFF.) – RIC. V.
Misure cautelari reali y Sequestro conservativo
y Oggetto y Beni di cui l’imputato sia titolare y In
comunione con un altro soggetto estraneo al reato
y Estensione del vincolo y Possibilità y Esclusione y
Fattispecie in tema di somme depositate in un con-
to bancario cointestato.
. In tema di sequestro conservativo, è da escludere (a
differenza di quanto può dirsi con riferimento al se-
questro preventivo), che il vincolo possa essere este-
so all’intero ammontare di beni dei quali l’imputato
sia titolare in comunione con altro soggetto estraneo
al reato, salvo che risulti dimostrata la f‌ittizietà della
cointestazione in capo a quest’ultimo. (c.p.p., art. 317;
c.p.p., art. 318; c.p.p., art. 320) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2009, n.
24092, in questa Rivista 2010, 486.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Latina confermava il sequestro con-
servativo sui beni reclamati dal V., coniuge dell’indagata
in regime di comunione dei beni, che instava per la resti-
tuzione della sua quota di beni della quale rivendicava la
proprietà.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per
cassazione il difensore del V. che deduceva:
2.1. violazione di legge: il Tribunale avrebbe fornito una
risposta apparente alle doglianze del ricorrente;
2.2. violazione di legge: non sarebbe stato dimostrato
che i beni vincolati erano nella esclusiva disponibilità
dell’indagata; con il sequestro impugnato sarebbero state
inoltre violate le regole sulla responsabilità patrimoniale
dato che il V. avrebbe patito le conseguenze del compor-
tamento imputato alla moglie; sarebbero state violate le
norme sul pignoramento che prevedono l’esclusione dal
vincolo delle somme cointestate pro quota, salva la pro-
va positiva della titolarità esclusiva; inf‌ine risulterebbero
volate le norme sulle obbligazioni solidali e quelle sulla
comunione legale dei beni tra coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio ribadisce che in tema di sequestro con-
servativo, poiché la cointestazione del conto corrente ban-
cario opera nei confronti dei terzi, facendo presumere la
contitolarità dell’oggetto del contratto, e poiché la solida-
rietà attiva e passiva prevista dall’art. 1854 c.c. è limitata ai
soli rapporti fra correntisti ed istituto, di talché il creditore
di uno degli intestatari non può pretendere di aggredire
presso la banca l’intero importo della prestazione dovuta
a tutti i cointestatari solidali, ma può colpire solo la quota
spettante al suo debitore (la quale, in assenza di diverse
indicazioni, si presume uguale a quella egli altri ai sensi

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