Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 21 Dicembre 2018, N. 57918 (Ud. 25 Settembre 2018)

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giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
dice d’appello sostituirsi al primo giudice nell’assumere
la decisione non resa, violando il principio devolutivo e
redigendo la motivazione integralmente omessa, né po-
tendo limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento
impugnato ex art. 125, comma terzo, c.p.p., ma dovendo
invece, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti
al primo giudice, al f‌ine di non privare la parte di un grado
del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi
specif‌ici di impugnazione qualora debba dolersi delle ra-
gioni di un eventuale rigetto della domanda (sez. III, n.
45234 del 3 luglio 2014, Tomeucci, Rv. 260995).
In conclusione, va affermato il principio secondo cui
nel giudizio d’appello avverso provvedimenti cautelari
reali, disciplinato dall’art. 322 bis c.p.p., l’impugnazione
innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al
giudice del gravame pienezza di cognizione, con la pos-
sibilità di rimediare sia alla insuff‌icienza sia alla man-
canza di motivazione, non essendo applicabile il diverso
principio che, in sede di riesame, impone l’annullamento
del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non
contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne
costituiscono il necessario fondamento o degli elementi
forniti dalla difesa.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato atte-
sta che il parere del pubblico ministero richiamato per
relationem nell’ordinanza del G.i.p. esplicitava i motivi a
sostegno del rigetto dell’istanza di dissequestro e il ricor-
rente contesta soltanto genericamente quest’affermazio-
ne. Peraltro, nessuna doglianza - salvo quella di cui più
oltre si dirà - viene mossa con riguardo alla motivazione
dell’ordinanza qui impugnata che, dunque, ha evidente-
mente del tutto sanato ogni eventuale difetto di quella di
primo grado. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 21 DICEMBRE 2018, N. 57918
(UD. 25 SETTEMBRE 2018)
PRES. CERVADORO – EST. CIANFROCCA – P.M. PERELLI (DIFF.) – RIC. A.
Giudizio abbreviato y Procedimento y Imputato
non comparso y Notif‌ica della sentenza all’impu-
tato che non sia comparso y Ex art. 442, comma 3
c.p.p. y Obbligo y Esclusione y Abrogazione implicita
a seguito dell’abolizione dell’istituto della contu-
mancia y Sostituzione con la disciplina del processo
“in absentia”.
. In tema di giudizio abbreviato, deve ritenersi che non
sia più operante l’obbligo di notif‌icazione della sen-
tenza “all’imputato che non sia comparso”, quale tut-
tora previsto dall’art. 442, comma 3, c.p.p., dovendosi
tale norma ritenere implicitamente abrogata alla luce
dell’intervenuta abolizione dell’istituto della contu-
macia e della sua sostituzione con quello del processo
“in absentia”, per effetto della legge 28 aprile 2014 n.
67. (Mass. Redaz.) (att. c.p.p., art. 134; c.p.p., art. 442;
c.p.p., art. 548) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2018, n.
31049, in www.latribunaplus.it. Sul tema del processo in assenza
dell’imputato si veda D. POTETTI, La sospensione del processo in
assenza dell’imputato (L. n. 67 del 2014), in questa Rivista 2015, 199.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 20 settembre 2016 la Corte di ap-
pello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello pro-
posto da M.A. contro la sentenza con cui il G.u.p. presso
il Tribunale di Latina, giudicandolo con rito abbreviato, lo
aveva riconosciuto responsabile del delitto di estorsione
continuata in danno di R.F. e, pertanto, riconosciutegli
le circostanze attenuanti generiche ed applicata la dimi-
nuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena
di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 900 di multa oltre
al pagamento delle spese processuali; con la sentenza di
primo grado l’A. era stato inoltre condannato a risarcire
i danni patiti dalla costituita parte civile in favore della
quale il G.u.p. aveva liquidato le spese di costituzione e
di assistenza;
2. Ricorre per Cassazione M.A. a mezzo del difensore
lamentando:
2.1 nullità della sentenza per violazione di legge con
riferimento agli artt. 123, 127, 128, 441, comma 3, 442
comma 3, 585 c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. nonché per viola-
zione del diritto di difesa in forza degli artt. 24 e 111 della
Costituzione e 6 della Convenzione EDU: segnala l’errore
in cui è incorsa la Corte di appello nel non tener conto del
diritto dell’imputato, nei cui confronti sia stata adottata
sentenza di condanna all’esito del giudizio abbreviato, e
che sia stato assente per rinuncia, alla notif‌ica del decreto
di f‌issazione dell’udienza in camera di consiglio; richiama,
a tal proposito, la sentenza n. 2 del 19 gennaio 2000 delle
SS.UU.;
1.2 insiste sulla ammissibilità dell’appello proposto dai
difensori dell’imputato atteso che i relativi termini non
erano decorsi stante la mancata notif‌ica dell’avviso di de-
posito della sentenza di primo grado all’imputato assente
per rinuncia; e ciò sia per quanto riguarda il giudizio di
primo grado che per il giudizio di appello;
1.3 violazione del disposto di cui all’art. 178, comma 1
lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 127 e 128 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissi-
bile l’appello proposto dal difensore dell’A. in quanto tar-
divo giudicando infondata la tesi difensiva, riproposta in
questa sede, e secondo cui il termine per l’impugnazione
non sarebbe in realtà (per l’imputato) mai decorso non es-
sendo stato notif‌icato all’imputato, assente per rinuncia,
l’avviso di deposito della sentenza di primo grado.
Ha richiamato, a tal proposito, il disposto di cui all’art.
420 quinquies c.p.p. (nella versione antecedente la novel-
la del 2014) a mente del quale l’imputato detenuto che
sia assente per rinuncia a comparire è rappresentato ad
ogni effetto dal difensore sicché la sentenza che sia sta-
ta emessa all’esito del giudizio camerale non deve essere

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