Corte di Cassazione Penale Sez. III, 28 Dicembre 2018, N. 58451 (C.C. 13 Novembre 2018)

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LEGITTIMITÀ
Va dunque formulato il seguente principio di diritto:
“La deroga al principio generale della sospensione auto-
matica della esecuzione, prevista dalla lett. b) del comma
9 dell’art. 656 c.p.p. è riferibile anche al caso del sogget-
to, cittadino straniero, destinatario di espulsione quale
misura sostitutiva della pena inf‌littagli con la sentenza
di condanna, che stava espiando pena detentiva per altri
titoli al momento dell’irrevocabilità della sentenza stessa,
il quale faccia rientro prima del termine f‌issato per legge
nel Paese da cui è stato allontanato, perché la sua condi-
zione di libertà è illegalmente conseguita e la revoca della
sanzione sostitutiva col ripristino di quella sostituita lo
pone nuovamente nelle condizioni in cui si era trovato al
momento dell’esecuzione dell’espulsione”.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 28 DICEMBRE 2018, N. 58451
(C.C. 13 NOVEMBRE 2018)
PRES. ANDREAZZA – EST. REYNAUD – P.M. PICARDI (DIFF.) – RIC. R.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Innanzi al Tribunale y Effetti y Poteri del giudice
y Pienezza della cognizione y Sulla insuff‌icienza o
mancanza di motivazione y Conseguenze.
. Nel giudizio d’appello avverso provvedimenti caute-
lari reali, disciplinato dall’art. 322 bis c.p.p., l’impugna-
zione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attri-
buisce al giudice del gravame pienezza di cognizione,
con la possibilità di rimediare sia alla insuff‌icienza sia
alla mancanza di motivazione, non essendo applicabi-
le il diverso principio che, in sede di riesame, impone
l’annullamento del provvedimento di sequestro privo di
motivazione o non contenente la autonoma valutazione
degli elementi che ne costituiscono il necessario fon-
damento o degli elementi forniti dalla difesa. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 257; c.p.p., art. 322; c.p.p., art. 322
bis) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. III, 14 agosto 1993, n.
1605, in www.latribunaplus.it. Nello stesso senso anche Cass. pen.,
sez. un., 23 gennaio 2009, n. 3287, in questa Rivista 2010, 475.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 14 giugno 2018, il Tribunale di
Foggia ha respinto l’appello cautelare proposto, ex art.
322 bis c.p.p., avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva ri-
gettato l’istanza di dissequestro di un immobile adibito ad
attività di ristorazione, sottoposto a sequestro preventivo
in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c),
D.P.R. 380/2001, 181 D.L.vo 42/2004 e 56 e 1161 cod. nav.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cas-
sazione il difensore dell’indagato, deducendo violazione di
legge sotto tre prof‌ili.
2.1. Avrebbe innanzitutto errato il tribunale nel rigetta-
re l’eccezione di nullità dell’ordinanza del G.i.p., sostenen-
do l’ammissibilità della motivazione per relationem rispet-
to al parere reso dal P.M., posto che neppure quest’ultimo
conteneva specif‌ica motivazione sulle doglianze difensive
contenute nell’istanza. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo di motivo di doglianza è inammissibile per
genericità e manifesta infondatezza.
Senza espressamente citarla, il ricorrente sembra far
riferimento al particolare obbligo di motivazione, presidia-
to dalla sanzione della nullità, di cui all’art. 292, comma 2,
lett. c bis), c.p.p., che, pur operante anche con riguardo
alle misure cautelari reali (cfr. sez. un., n. 18954 del 31
marzo 2016, Capasso, Rv. 266789), vale, tuttavia, soltanto
per il provvedimento applicativo della misura. La disposi-
zione non opera, invece, con riguardo alle altre ordinanze
in materia cautelare, come quella emessa dal G.i.p. a fron-
te dell’istanza di restituzione dei beni sequestrati a norma
dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p.
In relazione a tale provvedimento, vale il generale
disposto di cui all’art. 125, comma 3, c.p.p. ed operano i
principi secondo cui, da un lato, è consentita la motiva-
zione per relationem ad atti del procedimento noti alle
parti (nella specie, il parere contrario al dissequestro
redatto dal pubblico ministero) tecnica che la giurispru-
denza di questa Corte, peraltro, ammette, entro certi li-
miti, anche con riguardo al provvedimento applicativo di
misura a seguito della novella di cui all’art. 8, comma 2,
L. 16 aprile 2015, n. 47 (sez. VI, n. 30774 del 20 giugno
2018, Vizzì, Rv. 273658; sez. III, n. 28979 dell’11 maggio
2016, Sabounjian, Rv. 267350) - e, d’altro lato, quello se-
condo cui in tema di provvedimenti cautelari reali, l’im-
pugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed
attribuisce al giudice del gravame una pienezza di co-
gnizione con la possibilità di rimediare sia all’eventuale
insuff‌icienza che alla mancanza di motivazione (sez. III,
n. 1605 del 9 luglio 1993, De Giovanni, Rv. 194655). Non
essendo applicabile l’art. 309, comma 9, c.p.p. (richiama-
to, per il riesame cautelare reale, dal successivo art. 324,
comma 7), al proposito vale la disciplina generale che
regola il giudizio d’appello, sicché la mancanza assoluta
di motivazione del provvedimento impugnato non rientra
tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p., per i
quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità dello
stesso e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben
potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena
cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche in-
tegralmente, la motivazione mancante (sez. un., n. 3287
del 27 novembre 2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; sez. VI, n.
58094 del 30 novembre 2017, Amorico e aa., Rv. 271735).
Questo principio, da ritenersi applicabile anche all’appel-
lo cautelare di cui all’art. 322 bis c.p.p., non opera nel solo
- e ben diverso - caso in cui al giudice dell’impugnazione
sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità
del provvedimento affetto da vizio di omessa pronuncia
sulla richiesta di revoca del sequestro, non potendo il giu-
Arch. nuova proc. pen. 2/2019

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