Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 28 Dicembre 2018, N. 58486 (C.C. 10 Ottobre 2018)

Pagine162-165
162
giur
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Invero, poiché l’obbligo di correlazione fra accusa e
sentenza è strumentale al concreto esercizio del diritto
di difesa, essendo lo stesso f‌inalizzato ad impedire che un
soggetto, il quale abbia svolto le proprie difese in giudizio
in relazione alla contestazione di un certo fatto costituen-
te in ipotesi reato, sia poi giudicato in relazione ad un fatto
diverso, rispetto al quale egli non ha svolto alcuna attività
a propria tutela (Corte di cassazione, sezione I penale, 27
agosto 2013, n. 35574), ove il soggetto si sia comunque di-
feso rispetto al fatto a lui ascritto in sentenza non è dato
ravvisare, sul punto, alcuna illegittimità in quest’ultima.
Riguardo al quarto motivo di ricorso, afferente ad una
certa vaghezza della contestazione del reato di cui al capo
e), non essendo chiaro se la condotta era riferita alla di-
struzione della documentazione contabile ovvero al suo
occultamento, va detto che in sentenza è ben chiarito che
la condotta contestata non è quella di occultamento, atte-
so che la documentazione in questione è stata poi rinvenu-
ta presso la abitazione del coimputato D.
Il quinto motivo è del tutto generico ed in fatto; di-
versamente da quanto sostenuto dal ricorrente la prova
della sua responsabilità è connessa alla non contestata
sua qualità di liquidatore della più volte citata Edil F. &
F. Scarl, al rivestimento della quale consegue l’esistenza
degli obblighi dichiarativi e di archiviazione documentale
cui l’imputato si è sottratto o comunque non ha regolar-
mente adempiuto.
Inf‌ine il sesto motivo - relativo al trattamento sanzio-
natorio, al giudizio di valenza fra le attenuanti generiche
e la contestata recidiva ed alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena - è inammissibile.
Partendo, stante la priorità logica, dalla censura riguar-
dante la ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti
generiche e la contestata recidiva, specif‌ica reiterata ed
infraquinquennale, rileva la Corte che il ricorrente, in
sede di gravame, aveva contestato l’entità della pena base
irrogata nei suoi confronti, ma non il risultato del giudi-
zio di valenza fra le circostanze di segno opposto rilevate
dal giudice di primo grado; è pertanto, evidente che, al di
là della apparentemente già benevola concessione delle
attenuanti generiche in suo favore, il C. non può ora la-
mentare, di fronte a questa Corte di legittimità, la ritenuta
equivalenza fra queste e la recidiva, da lui non contestata
di fronte al giudice dell’appello.
Riguardo alla misura della sanzione inf‌litta la Corte do-
rica ha congruamente tenuto conto, nel confermare la sua
quantif‌icazione in misura non particolarmente superiore
al minimo edittale e nel dosare l’aumento ai sensi dell’art.
81 cpv c.p., della personalità del reo, già pregiudicato per
reati anche specif‌ici, e del rilevante valore economico del
reato commesso.
Quanto, inf‌ine, alla mancata concessione della so-
spensione condizionale della pena, la prognosi infausta in
ordine al successivo comportamento del ricorrente è sta-
ta legittimamente ricavata dai giudici del merito dal suo
corredo penale, il quale evidenzia una personalità insof-
ferente all’autonomo regolamento in ordine al necessario
rispetto dei precetti presidiati dalla sanzione penale.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, quanto alla posizione del D., con
esclusivo riferimento alla conf‌isca che era stata disposta
nei suoi confronti, la quale deve essere esclusa, con la re-
stituzione dei beni già oggetto di sequestro all’avente dirit-
to, essendo rigettato l’ulteriore motivo di doglianza del D.,
mentre il ricorso del C. va rigettato nella sua integralità,
con la derivante condanna di costui, visto l’art. 616 c.p.p.,
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 28 DICEMBRE 2018, N. 58486
(C.C. 10 OTTOBRE 2018)
PRES. MAZZEI – EST. BONI – P.M. LOY (CONF.) – RIC. G.
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Sospensione dell’esecuzione y Esclu-
sione y Disposto di cui all’art. 656, comma 9 lett. b)
c.p.p. y Applicabilità y All’imputato che al passaggio
in giudicato della sentenza di condanna sia in stato
di custodia cautelare y Anche nel caso di cittadino
straniero y Nei confronti del quale sia stata dispo-
sta la sanzione dell’espulsione.
. Il disposto di cui all’art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p.,
secondo cui non può farsi luogo a sospensione dell’ese-
cuzione della pena nei confronti di soggetto che, all’atto
del passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
sia già in stato di custodia cautelare in carcere (ovvero,
secondo la prevalente giurisprudenza, sia detenuto in
espiazione di pena ad altro titolo), trova applicazione
anche nel caso in cui, trattandosi di cittadino straniero
che si sia trovato in detta condizione e nei confronti del
quale sia stata disposta, con la sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta, la sanzione so-
stitutiva dell’espulsione, ai sensi dell’art. 16, comma 1,
del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, egli abbia fatto rientro
nel territorio dello Stato prima del termine stabilito e
si sia quindi visto revocare, ai sensi del comma 4 del
citato art. 16 del D.L.vo n. 286/1998, la suddetta san-
zione sostitutiva, comportando tale revoca, nonostante
che l’interessato si trovi in stato di libertà, il ripristi-
no della originaria situazione di inapplicabilità della
sospensione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 656; d.l.vo 25
luglio 1998, n. 286, art. 16) (1)
(1) Sull’argomento nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. I, 16
dicembre 2014, n. 52197, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. I,
3 maggio 2010, n. 16800, in questa Rivista 2011, 351; in senso analogo
anche Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2012, n. 43117, ivi 2013, 183.In
senso difforme si vedano Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2002, n. 38511,
in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2001, n. 8498,
ibidem che sostengono che la sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva prevista dall’art. 656 c.p.p. possa trovare applicazione anche
nei confronti del condannato che al momento della esecuzione, in for-
za di sentenza def‌initiva, versi in stato di custodia cautelare.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT