Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 15 Ottobre 2018, N. 46763 (Ud. 27 Settembre 2018)

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giur
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
offrire una tutela immediata alle persone sottoposte a
limitazione della libertà personale, che necessita di esse-
re coniugata con il diritto alla partecipazione (sez. II, n.
12854 del 2018 cit.).
Se, quindi, risulta condivisibile che a fronte di tale pre-
ponderante tutela e della sua immediatezza la legge possa
f‌issare termini di decadenza entro i quali ricorrere avverso
le decisioni in materia di libertà, nessun ostacolo può logi-
camente ipotizzarsi allorché la partecipazione all’udienza
del soggetto della cui libertà si tratta sia stata sottoposta
al rispetto di termini e modalità particolari, tesi a disci-
plinare organicamente e senza incertezze l’attività di
traduzione dei soggetti in vinculis: f‌inalità, questa, che il
citato disposto di cui all’art. 309, commi 6 e 8-bis, c.p.p.
ha inteso certamente perseguire, con la razionalizzazione
del servizio penitenziario e con la conseguente celerità del
procedimento di riesame ex art. 309 c.p.p.
Diversamente opinando, l’effettiva tutela di un diritto
fondamentale dipenderebbe dalla capacità di organizzare
in modo tempestivo il servizio di traduzione, determinan-
do una prevedibile disomogeneità del suo espletamento
che andrebbe negativamente ad incidere proprio sulla tu-
tela dei diritti che si assumono essere stati violati.
4.3. Come espressamente enunciato dalla norma, quin-
di, solo se richiesto in sede di riesame sussiste il diritto
a partecipare, evenienza che trasforma l’udienza a “par-
tecipazione necessaria”; mentre, la mancata traduzione
del soggetto in vinculis determina la nullità assoluta ed
insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo
ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., senza che ne conse-
gua tuttavia l’ineff‌icacia della misura cautelare adottata
(Cass., sez. V, n. 32156 del 18 febbraio 2016, Halilaj, Rv.
267494; sez. VI, n. 21849 del 21 maggio 2015, Farina, Rv.
263630; sez. VI, n. 44415 del 17 ottobre 2013, Blam, Rv.
256689).
5. Dall’esame degli atti cui questa Corte ha accesso
essendo stato ipotizzato un error in procedendo ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. (sez. un., n. 42792
del 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092) si rileva come
l’istanza del ricorrente detenuto di partecipare all’udienza
f‌issata in data 1° febbraio 2018 sia stata presentata con di-
chiarazione resa ex art. 123 c.p.p. in data 26 gennaio 2018
e immediatamente trasmessa all’uff‌icio giudiziario che,
con provvedimento in data 29 gennaio 2018, ha rigettato
l’istanza di traduzione, in quanto non contenuta nell’istan-
za di riesame.
6. La decisione del Tribunale del riesame, espressa in
tali termini, risulta conforme al testo dell’art. 309, commi
6 e 8-bis, c.p.p. per come sopra interpretato, con il conse-
guente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, secondo quanto previ-
sto dall’art. 616 c.p.p.
L’attuale stato cautelare a cui è sottoposto il ricor-
rente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
c.p.p., la trasmissione della presente sentenza a cura della
Cancelleria al Direttore dell’Istituto penitenziario per gli
adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 15 OTTOBRE 2018, N. 46763
(UD. 27 SETTEMBRE 2018)
PRES. GALLO – EST. RECCHIONE – P.M. DALL’OLIO (DIFF.) – RIC. E.
Nullità nel processo penale y Nullità assoluta y
Nullità a regime intermedio y Per mancata notif‌ica
dell’avviso di conclusione delle indagini prelimina-
ri y Rilevabile f‌ino alla sentenza di primo grado y
Termine previsto ex art. 491 c.p.p. y Operatività y
Esclusione.
Notif‌icazioni in materia penale y Nullità assolu-
ta y Rilevabile anche d’uff‌icio y A seguito della no-
tif‌ica del decreto di citazione a giudizio a mani del
difensore y Comparsa in udienza dell’imputato non
notif‌icato y Sanatoria della nullità ex artt. 183 e
184 c.p.p. y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. La mancata notif‌ica dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari previsto dall’art. 415 bis c.p.p. dà
luogo a nullità generale a regime c.d. “intermedio”,
denunciabile, come tale, f‌ino alla deliberazione della
sentenza di primo grado, non operando invece il più ri-
stretto termine previsto per le nullità relative dall’art.
491, comma 1, c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 415 bis;
c.p.p., art. 491) (1)
. La notif‌ica del decreto di citazione a giudizio dell’im-
putato a mani del difensore, al di fuori dei casi previ-
sti dagli artt. 161, comma 4, e 157, comma 8 bis, c.p.p.,
dà luogo a nullità assoluta rilevabile anche d’uff‌icio in
ogni stato e grado del giudizio, salvo che la stessa risulti
sanata, ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p., dalla com-
parsa (o dalla espressa rinuncia a comparire) dell’im-
putato non notif‌icato, ovvero dalla riscontrata esisten-
za di atti personali di difesa che evidenzino come la
vocatio in ius abbia comunque raggiunto l’interessato.
(c.p.p., art. 97; c.p.p., art. 148; c.p.p., art. 179; c.p.p.,
art. 491) (2)
(1) Nello stesso della pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez.
VI, 19 gennaio 2018, n. 2382, in www.latribunaplus.it. In senso ana-
logo si veda, inoltre, Cass. pen., sez. II, 11 marzo 2013, n. 11277, in
questa Rivista 2014, 405.
(2) Sulla notif‌ica a mani del difensore e sui suoi effetti si vedano Cass.
pen., sez. VI, 8 luglio 2014, n. 29677, in www.latribunaplus.it e Cass.
pen., sez. II, 11 marzo 2013, n. 11277, in questa Rivista 2014, 405.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Napoli confermava l’accerta-
mento di responsabilità nei confronti dell’E. per il reato
previsto dall’art. 648 c.p. rideterminando il trattamento
sanzionatorio all’esito della dichiarazione di estinzione
per prescrizione del reato di cui all’art. 474 c.p.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge: il decreto che dispone il giudi-
zio in primo grado era stato notif‌icato solo al difensore di
uff‌icio nominato dal giudice del dibattimento (avv. C.), no-
nostante il pubblico ministero avesse già provveduto a no-

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