Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 15 Ottobre 2018, N. 46801 (C.C. 20 Giugno 2018)

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giur
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
colte dal pubblico ministero senza alcuna contestazione in
forma chiara e precisa del fatto addebitato, secondo quan-
to prevede l’art. 374 comma 2 c.p.p., “a chi si presenta”.
C.S., che aveva avuto conoscenza che nei suoi confronti
erano svolte indagini per avere ricevuto notif‌icazione del
decreto di perquisizione e sequestro in relazione al reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (capo
c) e si presentava spontaneamente al Pubblico Ministero,
in data 13 novembre 2017 al quale rendeva spontanee di-
chiarazioni non preceduto da contestazione del fatto. Le
dichiarazioni, in assenza di contestazione in forma chiara
e precisa del fatto a C. in quella sede, quale persona che si
era presentata spontaneamente, rientrano nella disciplina
del comma 1 dell’art. 374 c.p.p. e la loro utilizzabilità, an-
che a f‌ini cautelari, è ammessa dalla legge, non potendosi
accedere alla tesi difensiva secondo cui la contestazione
del fatto contenuta nel decreto di perquisizione e seque-
stro integrerebbe la contestazione che fa scattare le ga-
ranzie difensive e ciò perché contrario al chiaro dettato
normativa secondo cui la contestazione, chiara e precisa,
deve avvenire “a chi si presenta”.
Beninteso, l’utilizzabilità delle dichiarazioni del C. non
esclude che le stesse debbano soggiacere ai criteri di va-
lutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca di ogni
fonte dichiarativa e sottostare alla regola di cui all’art. 192
comma 3 c.p.p. per il caso di dichiarazioni di correità.
6. Da tali premesse risulta chiaro che il provvedimento
impugnato muove da un assunto di partenza contrario alla
norma di legge che, come si è avuto modo di vedere supra,
chiaramente distingue le due modalità (e ne disciplina
anche gli effetti) dal momento che, f‌inisce per abrogarla
ammettendo una unica ipotesi di presentazione sponta-
nea che deve essere assistita dalle garanzie difensive pena
l’inutilizzabilità delle stesse.
Conclusivamente, non è corretto ritenere che la sem-
plice contestazione di un fatto di reato avvenuta nel corso
delle indagini preliminari (come nel caso di notif‌icazione
del decreto di perquisizione e sequestro) determini per ciò
solo l’applicazione della disciplina del comma 2 dell’art.
374 c.p.p. e ciò in quanto, per espresso tenore normativa,
le garanzie difensive trovano applicazione solo in presenza
di una contestazione, chiara e precisa come ha chiarito
la giurisprudenza di legittimità, a colui che si presenta,
restando conf‌inate del comma precedente le dichiarazioni
spontanee rese dalla persona che sa che nei suoi confronti
vengono svolte indagini. Fermo restando che le dichiara-
zioni devono comunque essere spontanee e non solleci-
tate, in quanto le dichiarazioni “sollecitate”, non sono in
alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante
(sez. II, n. 14320 del 13 marzo 2018; Basso, Rv. 27254; sez.
II, n. 3930 deI 12 gennaio 2017, Fiala, Rv. 269206).
Tale conclusione è coerente con la parallela discipli-
na legislativa in tema di utilizzazione delle dichiarazio-
ni spontanee rese dalla Polizia giudiziaria dall’art. 350
comma 7 c.p.p. che sono utilizzabili nell’area procedimen-
tale e, dunque, nella cognizione cautelare, anche se ac-
quisite senza le garanzie. Si tratta pur sempre di dichiara-
zioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto
alla fase procedimentale e dunque all’incidente cautelare,
ed ai riti a prova contratta, che non hanno alcuna eff‌icacia
probatoria in dibattimento (sez. II, n. 26246 del 3 aprile
2017, Distefano, Rv. 271148), non di meno confermano
il principio che, pur a determinate condizioni, siffatte
dichiarazioni siano utilizzabili nel caso in cui l’indagato
scelga di offrire la propria versione dei fatti, sia che questi
decida di rivolgersi alla polizia giudiziaria, sia che lo stes-
so si presenti al pubblico ministero come previsto dall’art.
374 c.p.p.
7. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rin-
vio al Tribunale di Brescia per un nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 OTTOBRE 2018, N. 46801
(C.C. 20 GIUGNO 2018)
PRES. DE AMICIS – EST. COSTANTINI – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. S.
Misure cautelari personali y Impugnazioni y Ri-
esame y Partecipazione personale dell’indagato o
dell’imputato detenuto che ne abbiano fatto richie-
sta y Ammissibilità y Condizioni.
. In tema di riesame, il diritto dell’imputato a compari-
re all’udienza, con conseguente obbligo del tribunale di
disporne la traduzione, qualora egli sia detenuto, deve
ritenersi sussistente, ai sensi del combinato disposto
dei commi 6 ed 8 bis dell’art. 309 c.p.p., solo a condi-
zione che la relativa richiesta sia stata avanzata con-
testualmente alla richiesta di riesame. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 309) (1)
(1) La questione è in realtà controversa. In senso conforme alla
pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2018,
n. 12854, in www.latribunaplus.it. In senso difforme si veda Cass.
pen., sez. II, 21 luglio 2017, n. 36160, ibidem, che sostiene che il di-
ritto della persona sottoposta a restrizione della libertà a partecipare
all’udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze “quando la
relativa richiesta sia stata tempestivamente esercitata in modo da
permettere, senza interruzioni, il regolare ed ordinato svolgimento
del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. S.C. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del rie-
same di Catanzaro che ha confermato l’ordinanza emessa
dal G.i.p. dello stesso Tribunale in ordine al reato di par-
tecipazione all’associazione di stampo maf‌ioso ex art. 416-
bis c.p. (capo 1) quale f‌iduciario di M.C. impegnato nel
narcotraff‌ico e nella gestione della struttura d’accoglienza
“(omissis)”, oltre che nell’attività di emissione di fatture
per operazioni inesistenti, attività illecite grazie alle quali
venivano f‌inanziate le casse della c.d. “locale cirotana” fa-
cente capo alle famiglie F. - M.
Il procedimento attiene ad una indagine diretta dalla
Procura Distrettuale antimaf‌ia di Catanzaro in merito agli
interessi ed agli affari della “locale” di “(omissis)”.
2. Il ricorrente, per mezzo dei propri difensori avv.ti
S.S. e P.P., deduce, quale unico motivo, la violazione degli

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