Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 16 Ottobre 2018, N. 47071 (C.C. 12 Giugno 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 16 OTTOBRE 2018, N. 47071
(C.C. 12 GIUGNO 2018)
PRES. MAZZEI – EST. CAIRO – P.M. DI LEO (CONF.) – RIC. G.
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Riconoscimento delle sen-
tenze penali straniere y Passaggio in giudicato della
sentenza y Soggetto che abbia prestato il proprio
consenso al trasferimento in Italia per l’espiazione
della pena y Conseguenze y Principio di specialità
ex art. 18, comma 2, lett. e) del D.L.vo n. 161/2010
y Operatività y Esclusione.
. In tema di esecuzione internazionale, qualora il sog-
getto condannato con sentenza straniera poi ricono-
sciuta in Italia abbia prestato il consenso al suo trasfe-
rimento in Italia per l’espiazione della relativa pena,
con conseguente inoperatività del principio di specia-
lità, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. e), del D.L.vo
7 settembre 2010 n. 161, egli non può poi dolersi del
fatto che, sulla base di detta sentenza, gli vengano re-
vocati benef‌ici a suo tempo concessigli con precedenti
sentenze di condanna pronunciate da giudici italiani.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 735; d.l.vo 7 settembre 2010,
n. 161, art. 18) (1)
(1) In merito all’applicabilità e al quantum di pena determinata dal
giudice straniero si veda Cass. pen., sez. VI, 29 marzo 2018, n. 14505,
in www.latribunaplus.it. In senso analogo si veda Cass. pen., sez. I,
11 luglio 2014, n. 30607, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2017 la Corte d’ap-
pello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, re-
vocava la sospensione condizionale della pena e il benef‌i-
cio dell’indulto concessi a G.A., per effetto dell’intervenuto
riconoscimento della sentenza straniera (pronunciata dal
Tribunale di Madrid il 30 ottobre 2012, con condanna alla
pena di anni nove mesi sei di reclusione), sentenza cui
aveva fatto seguito il trasferimento in Italia del detenuto,
per l’espiazione della relativa pena. Oggetto di revoca era
il benef‌icio della sospensione condizionale della pena di
mesi sei di reclusione, concesso all’indicato G. con sen-
tenza della Corte d’appello di Napoli il 20 maggio 2009 e
l’indulto nella misura di anni uno mesi nove e giorni 28 di
reclusione ed euro 10.000 di multa, egualmente conces-
sogli con ordinanza del 24 maggio 2010, in uno alla pena
di anni uno mesi due giorni due di reclusione, al pari, di-
chiarati condonati con ordinanza del 13 gennaio 2014 del
Tribunale per i minorenni di Napoli.
2. Ricorre per cassazione G.A., a mezzo del difensore
di f‌iducia, e lamenta con unico articolato motivo la viola-
zione di legge e la manifesta illogicità della motivazione.
Afferma che non sarebbe stata applicabile, nella specie, la
convenzione di Strasburgo, che prevede, appunto, il con-
senso del detenuto. Ciò perché se il soggetto in vinculis
avesse compreso e avuto effettiva consapevolezza del fatto
che il riconoscimento avrebbe comportato, in uno al tra-
sferimento sul territorio dello Stato, anche la revoca dei
benef‌ici anzidetti, egli non avrebbe prestato alcun consen-
so. In particolare, l’art. 18, comma 2 lett. f), dell’indica-
ta convenzione di Strasburgo prevede che il principio di
specialità non si applichi, là dove la persona, dopo essere
stata trasferita, abbia espressamente rinunciato a bene-
f‌iciare del principio indicato, rispetto a particolari reati
anteriori alla consegna. La rinuncia, deve essere raccolta
a verbale dall’autorità giudiziaria competente per l’esecu-
zione. Nel caso di specie non vi sarebbe stata traccia della
doverosa informazione rivolta al condannato e della con-
seguente rinuncia del detenuto al principio di specialità.
Era, pertanto, erroneo l’argomento sviluppato dal giudice
a quo che aveva ritenuto che il consenso al trasferimen-
to comportasse, oltre alla esecuzione della pena, la con-
testuale rinuncia al richiamato principio di specialità, là
dove, contrariamente, occorreva uno specif‌ico consenso,
mai prestato dal condannato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1. Il nucleo centrale della questione controversa è
relativo alla possibilità di collegare, in base alla Conven-
zione di Strasburgo del 21 marzo 1983, al riconoscimen-
to in Italia ai f‌ini dell’esecuzione di una sentenza penale
straniera di condanna effetti giuridici più gravi di quelli
che il detenuto avrebbe subito, là dove l’esecuzione della
pena fosse stata attuata nello Stato a quo. In questa lo-
gica, afferma il ricorrente, risulterebbe anche ininf‌luen-
te il consenso dell’esecutando poiché, se costui si fosse
reso conto degli effetti negativi che il consenso prestato
avrebbe comportato, giammai lo avrebbe reso permetten-
do l’esecuzione della decisione di condanna nello Stato ad
quem. In primo luogo ha dato atto il giudice dell’esecuzio-
ne della sussistenza delle condizioni sostanziali di revoca
dei benef‌ici concessi della sospensione condizionale della
pena e dell’indulto. Né il ricorso sul tema specif‌ico artico-
la critiche o doglianze che possano essere recuperate alla
censura di legittimità.
Il perimetro della questione da decidere si incentra,
pertanto, su quanto detto e sulla sussistenza del presuppo-
sto - intervenuto il riconoscimento di una sentenza penale
straniera con relativo trasferimento - per addivenire alla
revoca dei benef‌ici indicati, verif‌icando se l’esecuzione
anzidetta nello Stato di trasferimento si risolva, innanzi-
tutto, in una applicazione più gravosa della pena rispetto
a quella che l’esecutando avrebbe subito in caso di attua-
zione di essa pena nello Stato in cui è stata emessa la sen-
tenza poi riconosciuta.
Il principio del divieto di attuazioni più gravose trova
fondamento nell’art. 735 comma 3 c.p.p. e nell’art. 10, par.
secondo, della Convenzione di Strasburgo del 1983, oltre
che nell’art. 10, comma 5, D.L.vo 161/2010. Sulla scorta di
quanto indicato dalle disposizioni richiamate è evidente
che il prof‌ilo di maggiore gravità esecutiva della pena affe-
risce alla durata o alle modalità di esecuzione della pena
stessa e si incentra sulla misura o sulle modalità esecutive
della pena inf‌litta. Nella specie, pertanto, la “pena inf‌litta”

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