Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 17 Ottobre 2018, N. 47133 (C.C. 24 Aprile 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2019
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 OTTOBRE 2018, N. 47133
(C.C. 24 APRILE 2018)
PRES. CAVALLO – EST. DI NICOLA – P.M. X (DIFF.) – RIC. O.
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Nomina y Formale
osservanza dell’ art. 96 c.p.p. y Necessità y Esclu-
sione y Nomina avvenuta sulla base di “facta conclu-
dentia” y Ammissibilità y Condizioni y Fattispecie di
valida nomina del difensore di f‌iducia dell’imputa-
to comparso in udienza a sostituzione del difensore
d’uff‌icio assente pur senza dichiarazione formale
di impedimento.
. La nomina del difensore di f‌iducia dell’imputato non
richiede necessariamente la formale osservanza del di-
sposto di cui all’art. 96, comma 2, c.p.p., da riguardarsi
come norma non inderogabile, essendo l’atto di nomi-
na previsto esclusivamente ad probatione, per cui l’e-
sistenza di una valida nomina può riconoscersi anche
sulla base di “ facta concludentia”, a condizione che
questi ultimi risultino provati. (Nella specie, in appli-
cazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta
la decisione dei giudici di merito secondo la quale, pur
in assenza del formale atto di nomina, doveva consi-
derarsi validamente investito della qualità di difensore
l’avvocato che, dichiaratosi difensore di f‌iducia, aveva
di fatto assistito l’imputato, subentrando al difensore
nominato d’uff‌icio, non comparso all’udienza senza
allegazione di alcun legittimo impedimento). (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 96; c.p.p., art. 102) (1)
(1) La questione è controversa. Secondo un primo indirizzo la nomina
del difensore deve avvenire inderogabilmente secondo le formalità pre-
viste dall’art. 96: in tal senso si vedano Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2017,
n. 4874, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2016, n.
24053, in questa Rivista 2017, 657. Secondo opposto indirizzo l’articolo
in oggetto non sarebbe una norma inderogabile, ma semplicemente or-
dinatoria, atta quindi ad ammettere la nomina del difensore “per facta
concludentia”, che sarebbero idonei a documentare la sussistenza di
una rapporto f‌iduciario tra imputato e colui che ha esercitato le fun-
zioni di avvocato difensore; in tal senso si vedano: Cass. pen., sez. VI,
30 novembre 2017, n. 54041, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez.
IV, 5 agosto 2016, n. 34514, ibidem. Un indirizzo “intermedio”, inf‌ine,
parte dal presupposto che il legislatore richiede una forma di nomina
determinata, ma ammette anche un “diritto di intervento” della parte
alla difesa, così Cass. pen., sez. V, 6 novembre 1996, n. 9429, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la
quale la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammis-
sibile l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza
emessa in data 27 maggio 2014 dal Tribunale di Lanciano
che aveva condannato N.O. alla pena di mesi sei di reclusio-
ne per il reato previsto dall’articolo 10-ter in relazione all’ar-
aver omesso di versare, entro il termine per il versamento
dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’im-
posta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, per un ammontare superiore alla soglia di punibi-
lità per ciascun periodo di imposta e pari ad € 548.275,00.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello ha
osservato che l’impugnazione proposta dall’interessato era
intempestiva, sul rilievo che il primo giudice aveva depo-
sitato la sentenza entro i quindici giorni dalla lettura del
dispositivo, non avendo indicato un termine diverso.
L’estratto contumaciale di tale sentenza era stato notif‌i-
cato all’imputato il 20 giugno 2014, con la conseguenza che
il dies a qua per proporre appello andava individuato nel 21
giugno 2014 e il termine di trenta giorni, per la tempestiva
proposizione del gravame, scadeva in data 20 luglio 2014.
Siccome l’atto di appello era stato presentato il 5 ago-
sto 2014, l’impugnazione doveva ritenersi tardiva, con con-
seguente sua inammissibilità.
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ri-
corrente articola un unico, complesso, motivo di impu-
gnazione, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 delle
disposizioni di attuazione al codice di procedura penale,
nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso deduce l’inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di decadenza (in relazione articolo 585 del
codice di procedura penale) e mancanza della motivazio-
ne (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) del codice di
Rileva che la Corte d’appello dell’Aquila ha totalmente
omesso di prendere in considerazione il motivo di impu-
gnazione afferente la mancata partecipazione al giudizio
dell’unico difensore dell’imputato legittimato a svolgere il
proprio ministero e ha dichiarato l’inammissibilità dell’ap-
pello sulla scorta di un’errata interpretazione dell’articolo
Ricorda che, nell’atto di appello, infatti, l’imputato ave-
va espressamente censurato la decisione di primo grado
sotto il prof‌ilo della nullità del giudizio e della sentenza
ex articolo 178, lettera c), del codice di procedura penale
illustrandone le ragioni, nel senso che egli era assistito
dal difensore d’uff‌icio (avv. P.Z. del Foro di Lanciano) e,
in data 26 febbraio 2013, sottoscrisse una dichiarazione
di nomina del difensore di f‌iducia in favore dell’avv. T.D.N.
Nonostante fosse già stata dichiarata l’apertura del di-
battimento, sin dall’11 ottobre 2012, l’atto di nomina, inte-
stato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lanciano, venne depositato nella segreteria della Procura
in data 20 marzo 2013 e non fu mai trasmesso o comuni-
cato al Tribunale.
La nomina del difensore di f‌iducia, avv. T.D.N., non po-
teva pertanto ritenersi valida ed eff‌icace, sul rilievo che,
ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del codice di procedu-
ra penale, una volta incardinato il giudizio, la nomina del
difensore di f‌iducia doveva essere depositata innanzi al
giudice procedente e non già al pubblico ministero, che,
tra l’altro, si era spogliato del procedimento.
Ciononostante, dalle trascrizioni della registrazione ef-
fettuata all’udienza del 27 maggio 2014, è risultato che il
dibattimento fu celebrato e concluso alla presenza del solo
avv. T.D.N. e non dell’avv. P.Z., unico difensore legittimato
ad assistere l’imputato.

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