Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 23 Ottobre 2018, N. 48307 (C.C. 26 Giugno 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2019
LEGITTIMITÀ
mente connessi al tema della responsabilità, sui quali
aveva prestato acquiescenza non proponendo appello
in via principale. Si realizzerebbe peraltro, in tal modo,
uno squilibrio funzionale nell’individuazione dei limiti di
proposizione dell’appello incidentale lesivo del principio
della parità processuale delle parti (cfr., per questi rilievi,
sez. I, n. 3409 del 5 dicembre 2017, dep. 2018, Ndiaye, Rv.
272405, in motivazione) che si porrebbe in contrasto con
la chiara scelta di campo fatta dal legislatore del 1988, il
quale, abbandonando la regola contenuta nella previgente
disciplina - che riservava l’appello incidentale al solo pub-
blico ministro, all’evidente f‌ine di scoraggiare gli appelli
temerari dell’imputato - ha invece assegnato all’istituto
delineato nell’art. 595 c.p.p. una f‌inalità maggiormente
rispondente al principio di tendenziale parità delle parti
processuali cui la nuova codif‌icazione si ispirava (v. art. 2,
primo comma, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81). Le Sezioni unite, del resto, hanno al proposito osser-
vato che «la proiezione del principio della parità delle par-
ti non può non riverberarsi sui prof‌ili funzionali, tanto da
impedire che lo scopo dell’appello incidentale possa diver-
sif‌icarsi a seconda che questo venga spiegato dal pubblico
ministero ovvero dall’imputato o dalle altre parti private.
Ne deriva che, se si vuole assegnare una razionalità all’i-
stituto la sua “deterrenza” non può spingersi oltre l’ambito
del singolo punto impugnato con l’appello principale, al-
trimenti realizzando un f‌ine eccedente il mezzo predispo-
sto dal legislatore, tanto da attribuire, da un lato, a tutte
le parti la legittimazione a proporre l’appello incidentale
e, dall’altro lato, facendo discendere dall’inammissibilità
dell’appello principale la perdita di eff‌icacia dell’appello
incidentale» (sez. un., n. 10251 del 17 ottobre 2006, dep.
2007, Michaeler, Rv. 235699, in motivazione).
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annul-
lata limitatamente, innanzitutto, all’esclusione delle cir-
costanze attenuanti generiche, concesse in primo grado,
operata in accoglimento dell’appello incidentale proposto
dal pubblico ministero.
A tale conclusione segue, in secondo luogo, la pre-
sa d’atto dell’intervenuta prescrizione del reato di cui al
capo c), non potendo dirsi che il motivo accolto si riferisca
esclusivamente al reato di violenza sessuale e non anche al
sequestro di persona (ed invero, il giudice di primo grado
aveva motivato la concessione delle circostanze attenuanti
generiche tenendo conto di prof‌ili soggettivi - l’incensura-
tezza e la giovane età - e di un prof‌ilo, la mancanza di lesio-
ni di marcata gravità in capo alla persona offesa, attinente
alla condotta violenta di costrizione che rileva quale ele-
mento costitutivo di entrambi i delitti). Essendo il seque-
stro di persona punito con pena massima sino ad otto anni
di reclusione, in forza dell’art. 161, secondo comma, c.p.,
tenendo conto delle cause interruttive del corso della pre-
scrizione, il tempo massimo per la maturazione della causa
estintiva dev’essere aumentato di un quarto così giungendo
ad anni dieci. Trattandosi di delitto la cui consumazione è
avvenuta (e cessata) il 23 settembre 2007 e non risultando
cause di sospensione del corso della prescrizione, lo stesso
si è dunque prescritto il 23 settembre 2017.
L’annullamento può essere pronunciato senza rinvio
ai sensi dell’art. 620, lett. I), c.p.p., potendo già in questa
sede eliminarsi sia l’aumento di pena inf‌litto in appello in
forza dell’esclusione delle circostanze attenuanti gene-
riche (un anno e otto mesi di reclusione) sia l’aumento
inf‌litto a titolo di continuazione per il reato di cui al capo
c (un mese di reclusione). La pena di anni cinque e mesi
uno di reclusione comminata con la sentenza impugnata
deve conseguentemente essere ridotta ad anni tre e mesi
quattro di reclusione.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile per le
ragioni più sopra esposte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 23 OTTOBRE 2018, N. 48307
(C.C. 26 GIUGNO 2018)
PRES. MAZZEI – EST. BIANCHI – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. N.
Pena y Esecuzione y Divieto di sospensione della
detenzione y Pronuncia della Corte cost. n. 90/2017
y Nei confronti dei minorenni y Condannati per i de-
litti ex art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. y Ammis-
sibilità y Esclusione y Questione di legittimità co-
stituzionale y Illegittimità parziale y Conseguenze
y Inoperatività del divieto nei confronti dei mino-
renni y Condizioni.
. In tema di esecuzione, a seguito della pronuncia della
Corte costituzionale n. 90 del 28 aprile 2017, dichiara-
tiva della parziale illegittimità dell’art. 656, comma 9,
lett. a) c.p.p., nella parte in cui non escludeva che il
divieto di sospensione dell’esecuzione nei confronti dei
condannati per taluno dei reati ivi indicati si applicas-
se anche ai minorenni, deve ritenersi che l’inoperati-
vità, nei confronti di questi ultimi, del suddetto divie-
to sia da riconoscere anche nel caso in cui gli stessi,
all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione, abbia-
no raggiunto la maggiore età, fermo restando, tuttavia,
il disposto di cui all’art. 24 del D.L.vo 28 luglio 1989 n.
272, secondo cui le norme e le modalità previste per
l’esecuzione delle pene nei confronti di quanti abbiano
riportato condanna da minorenni trovano applicazione
solo a con condizione che i medesimi non abbiano an-
cora compiuto il venticinquesimo anno di età. (Mass.
Redaz.) (c.p.c., art. 656; d.l.vo 28 luglio 1989, n. 272,
art. 24) (1)
(1) Si veda in argomento la pronuncia della Corte cost. 28 aprile
2017, n. 90, in questa Rivista 2017, 377.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza pronunciata in data 6 ottobre 2017 il
Tribunale per i minorenni di Roma, quale giudice dell’e-
secuzione, ha respinto la richiesta, formulata da N.R., di
sospensione dell’ordine di esecuzione relativo alla pena
inf‌litta con sentenza, pronunciata in data 18 gennaio 2010,
dal Tribunale per i minorenni di Roma, che aveva ricono-
sciuto l’istante colpevole del reato di cui all’art. 624 bis c.p.

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