Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 24 Ottobre 2018, N. 48389 (Ud. 13 Settembre 2018)

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giur
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
l’imputato ed il suo difensore avrebbero potuto esercitare i
diritti difensivi, sia nel corso dell’istruttoria che attraverso
le impugnazioni.
4. Inf‌ine, deve osservarsi che dalla sentenza della Corte
di Cassazione, sez. IV., del 31 gennaio 2017 non emerge in
alcun modo l’affermazione in diritto per la quale la pro-
cedibilità debba essere valutata dall’imputazione e non
possa essere valutata in base agli atti del processo; quella
della difesa è una deduzione collegata alla decisione di an-
nullamento con rinvio che però non ha alcun fondamento
nel testo della sentenza.
5. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 24 OTTOBRE 2018, N. 48389
(UD. 13 SETTEMBRE 2018)
PRES. SAVANI – EST. REYNAUD – P.M. MOLINO (DIFF.) – RIC. B.
Impugnazioni penali in genere y Impugnazione
del difensore dell’imputato y Avverso sentenza con-
tumaciale y Mancata notif‌ica dell’estratto contuma-
ciale della sentenza all’imputato y Nullità generale
a regime intermedio y Ex art. 548, comma 3 c.p.p. y
Possibilità di dedurre l’omessa notif‌ica per la pri-
ma volta con il ricorso per cassazione y Conf‌igura-
bilità y Esclusione.
Appello penale y Incidentale y Punti dell’appello
principale o strettamente connessi ad essi y Neces-
sità y Limiti y Proposto dal P.M. per lamentare la
concessione delle attenuanti generiche ad un impu-
tato y Conf‌igurabilità y Esclusione y Fattispecie in
tema di violenza sessuale e mancato riconoscimen-
to dell’ipotesi lieve di cui all’art. 609 bis.
. La mancata notif‌ica dell’estratto della sentenza di
primo grado all’imputato contumace, ai sensi dell’art.
548, comma 3, c.p.p. (nel testo vigente prima delle mo-
dif‌iche introdotte dall’art. 10, comma 5, della legge 28
aprile 2014 n. 67), dà luogo a nullità generale a regime
c.d. intermedio, la quale, pertanto, benché non sana-
ta dalla proposizione dell’appello che avverso la detta
sentenza sia stato proposto dal difensore d’uff‌icio, non
può tuttavia essere dedotta per la prima volta con il
ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di
secondo grado. (c.p.p., art. 548) (1)
. In tema di appello incidentale, potendo questo essere
proposto soltanto in relazione ai punti della decisione
che siano stati oggetto dell’appello principale nonché a
quelli che hanno con essi una connessione essenziale,
deve escludersi l’ammissibilità dell’appello incidentale
proposto dal pubblico ministero per lamentare l’avve-
nuta concessione delle attenuanti generiche ad un im-
putato il cui appello principale abbia avuto ad oggetto
soltanto l’affermazione della sua penale responsabilità
ovvero la ritenuta sussistenza di un’aggravante ovvero
ancora la determinazione della pena in genere (princi-
pio affermato, nella specie, con riferimento ad un caso
in cui, avendo l’imputato proposto appello per lamen-
tare la sua ritenuta responsabilità in ordine ad un reato
di violenza sessuale e, in subordine, il mancato ricono-
scimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 609 bis, ulti-
mo comma, c.p., il pubblico ministero aveva proposto
appello incidentale lamentando l’avvenuta concessio-
ne delle attenuanti generiche). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 548; c.p.p., art. 595; c.p., art. 609 bis) (2)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si veda Cass. pen.,
sez. V, 27 ottobre 2014, n. 44863, in questa Rivista 2015, 115. Cfr.,
per completezza anche Cass. pen., sez. un., 7 febbraio 2008, n. 6026,
ivi 2008, 300, sull’impossibilità per l’imputato di proporre a sua volta
impugnazione della sentenza, quando la stessa sia già stata proposta
dal proprio difensore.
(2) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2015,
n. 1187, in questa Rivista 2016, 429 e Cass. pen., sez. un., 9 marzo
2007, n. 10251, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19 maggio 2015, la Corte d’appello
di Brescia, respingendo l’appello proposto dal difensore
d’uff‌icio nell’interesse dell’odierno ricorrente ed acco-
gliendo parzialmente l’appello incidentale proposto dal
procuratore generale, ha confermato la sentenza con cui
il medesimo era stato dichiarato responsabile dei reati di
cui agli artt. 609 bis e 605 c.p. commessi in danno di F.I. e,
escludendo le circostanze attenuanti generiche concesse
in primo grado, ha rideterminato la pena inf‌litta.
2. Avverso la sentenza di appello, hanno proposto di-
stinti ricorsi per cassazione i difensori dell’imputato avv.
V.C. e M.T.. In particolare il ricorso presentato dal difen-
sore da ultimo menzionato ripropone talora ampliandoli
- tutti i motivi contenuti nel ricorso proposto dal primo e
ne aggiunge di nuovi, come di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.
3. Con un primo motivo si deduce violazione della legge
processuale per mancata notif‌icazione all’imputato dell’e-
stratto contumaciale della sentenza di primo grado, erro-
neamente effettuata presso la sua residenza in (omissis)
con consegna a persona dichiaratasi convivente benché il
B. non fosse ivi di fatto reperibile, piuttosto che al domici-
lio eletto presso lo studio dell’avv. M.C., con conseguente
lesione del diritto di difesa per non aver l’imputato avuto
effettiva conoscenza della sentenza di primo grado essen-
do stato così impossibilitato a proporre personalmente
appello, in aggiunta a quello presentato dal difensore di
uff‌icio. (Omissis)
5. Si lamenta, da ultimo, la violazione della legge pro-
cessuale per non essere stata accolta l’eccezione di inam-
missibilità dell’appello incidentale proposto dal pubblico
ministero.
5.1. Sotto un primo prof‌ilo, si sottolinea che quantome-
no con riguardo alla doglianza relativa alla concessione
delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo
giudice, l’appello incidentale investirebbe un punto della

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