Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 25 Ottobre 2018, N. 48862 (C.C. 2 Ottobre 2018)

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giur
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
1. Quanto all’eccezione di natura procedurale, va dato
atto che la giurisprudenza di questa Corte è ormai preva-
lentemente orientata nel senso di ritenere che l’elezione
di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al pa-
trocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento
principale per cui il benef‌icio è richiesto, a nulla rilevan-
do l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti
esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto,
ai sensi dell’art. 161 c.p.p., non sono consentite parcelliz-
zazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effet-
tuate nell’ambito di uno stesso procedimento (sez. IV, n.
12243 del 13 febbraio 2018, Villani, Rv. 272246; sez. V, n.
29695 del 13 maggio 2016, Chielli, Rv. 267501; sez. III, n.
14416 del 19 febbraio 2013, El Hairi, Rv. 255029; sez. IV,
n. 7300 del 29 gennaio 2009, Dostuni, Rv. 242868; sez. I, n.
1841 del 18 dicembre 2008 - dep. 19 gennaio 2009, Confor-
ti, Rv. 242713): ciò sempre che ne sia certa l’autenticità e
non equivoco il contenuto (sez. I, n. 35438 del 21 settem-
bre 2006, Corsaro, Rv. 234900).
2. Tanto premesso, va affermato che dà causa ad una
nullità di ordine generale a regime intermedio la notif‌ica-
zione all’imputato del decreto di citazione in appello, in
luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta
nel giudizio di primo grado.
Il principio di diritto così enunciato costituisce, in ef-
fetti, corollario della massima di orientamento formulata
dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 119
del 27 ottobre 2004 - dep. 7 gennaio 2005, Palumbo, Rv.
229540, a tenore della quale: «La notif‌icazione della cita-
zione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a
mani di persona convivente, anziché presso il domicilio
eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omis-
sione” della notif‌icazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di
regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art.
178 lett. c) c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui
all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui
all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182,
oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stes-
so codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in
concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra
invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179
comma primo c.p.p., rilevabile dal giudice di uff‌icio in ogni
stato e grado del processo. Donde il principio di diritto,
isolatamente affermato dalla sentenza sez. l, n. 41069 del
23 ottobre 2008, Cardinale, Rv. 242037, secondo cui deter-
mina, in ogni caso, una nullità assoluta per omessa citazio-
ne la notif‌icazione all’imputato del decreto di citazione in
appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto
con l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Sta-
to, proposta nel giudizio di primo grado, si pone immoti-
vatamente in contrasto con l’autorevole arresto evocato.
3. Dovendosi rilevare, nel caso allo scrutinio, il duplice
difetto della mancata specif‌ica indicazione: 1) della ini-
doneità in concreto della eseguita notif‌ica del decreto di
citazione nel luogo di residenza a mani di persona convi-
vente a conseguire un’eff‌icace vocatio in ius dell’imputato
per il processo di appello; 2) della avvenuta deduzione
della verif‌icatasi nullità a regime intermedio nei termini
di cui agli artt. 182 e 181, comma 3, c.p.p., vale a dire prima
della conclusione della verif‌ica della regolarità del con-
traddittorio, l’eccezione sul punto deve essere disattesa,
non potendosi la stessa sollevare per la prima volta in Cas-
sazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 25 OTTOBRE 2018, N. 48862
(C.C. 2 OTTOBRE 2018)
PRES. DI TOMASSI – EST. CENTOFANTI – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. CONFL.
COMP. IN PROC. S.
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Nomina y Del sosti-
tuto y Forma y Anche in forma orale y Ammissibilità y
Nomina fatta per iscritto dall’imputato y Necessità y
Esclusione y Necessità del compimento di altri one-
ri previsti dalla legge y Responsabilità eventuale y
Individuazione.
. La nomina del sostituto del difensore, quale prevista
dall’art. 102 c.p.p., può essere validamente effettuata
anche in forma orale, alla stregua di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n.
247, recante “nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense”, da ritenersi abrogativo, per in-
compatibilità, dell’art. 9 del precedente ordinamento,
approvato con R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, e tale
quindi da determinare la necessità che gli artt. 96,
comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p. siano interpretati
nel senso che il difensore titolare possa farsi sostitu-
ire per l’udienza, o per l’atto processuale da compie-
re, conferendo incarico anche solo orale al difensore
sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e
senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione
(davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferi-
tario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di
ordine penale, civile e deontologico, per il caso di di-
chiarazione mendace. (Mass. Redaz.) (att. c.p.p., art.
34; c.p.p., art. 96; c.p.p., art. 102; l. 31 dicembre 2012, n.
247, art. 14; r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2018,
n. 8205, in www.latribunaplus.it ; Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2011,
n. 15577, in questa Rivista 2012, 564 e Cass. pen., sez. III, 10 genna-
io 2007, n. 234, ivi 2008, 91. In argomento, in dottrina si veda di D.
CANGEMI, Il ruolo del sostituto nelle investigazioni difensive: limiti
e nuove prospettive, ivi 2017, 416.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.S. è imputato, dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Vi-
cenza, dei reati di cui agli artt. 348 e 640, secondo comma,
n. i), c.p., per aver esercitato abusivamente la professione
medica, nel periodo compreso tra il novembre 1997 e il
marzo 2014, lavorando come ginecologo-ostetrico, senza
essere laureato né abilitato, alle dipendenze dell’Ospedale
di (omissis); nonché per avere, sul contrario falso presup-

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