Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 23 Novembre 2018, N. 52834 (Ud. 31 Maggio 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2019
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 NOVEMBRE 2018, N. 52834
(UD. 31 MAGGIO 2018)
PRES. LAPALORCIA – EST. GENTILI – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. C.
Cassazione penale y Motivi di ricorso y Proposto
dall’imputato y Verso la sentenza predibattimentale
del giudice d’appello y Ammissibilità y Esclusione y
Dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato
y Ricorso privo dell’indicazione delle condizioni che
avrebbero consentito il proscioglimento nel merito
ex art. 129, comma 2, c.p.p.
. È inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per
cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza
predibattimentale con la quale il giudice d’appello,
applicando indebitamente l’art. 469 c.p.p., dettato sol-
tanto per il giudizio di primo grado, abbia dichiarato
non doversi procedere per intervenuta prescrizione del
reato, quando con detto ricorso non risulti validamen-
te rappresentata anche la sussistenza delle condizioni
che, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p, avrebbero
dovuto dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento
nel merito. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 129; c.p.p., art.
469) (1)
(1) A sostegno della pronuncia in commento si veda e si confronti
Cass. pen., sez. un., 9 giugno 2017, n. 28954, in www.latribunaplus.it.
Interessante per una valutazione dell’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.
e nello stesso senso della pronuncia in commento, si veda Cass. pen.,
sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36896, in questa Rivista 2016, 299.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 set-
tembre 2017, ha dichiarato, in camera di consiglio ed in as-
senza di contraddittorio, il proscioglimento di M.M., M.D.
e di C.M. in relazione alla contestazione mossa nei loro
confronti ed avente ad oggetto la violazione degli artt. 110
c.p. e 5 del D.L.vo n. 74 del 2000, per avere, in concorso fra
loro e con altri individui la cui posizione era già stata pre-
cedentemente def‌inita, al f‌ine di evadere le imposte, non
presentato, pur essendovi obbligati, la dichiarazione di red-
diti relativa alla società I.C.G., della quale essi erano ammi-
nistratori, apparentemente localizzata nel Granducato del
Lussemburgo, ma in realtà operante con sede a Milano, in
tal modo non dichiarando la plusvalenza da questa realizza-
ta attraverso la cessione intervenuta in data 16 maggio 2007
delle quote, pari al 29,9% del capitale sociale, della V.F.G.
così realizzando un utile f‌iscale pari alle maggiori imposte
non pagate per un ammontare di oltre 71 milioni di euro.
La sentenza della Corte meneghina è stata motivata,
ex art. 129 c.p.p., in ragione della intervenuta prescrizione
del reato contestato ai tre prevenuti ed in assenza di ele-
menti in forza dei quali poter affermare con evidenza la
estraneità dei medesimi alla imputazione loro contestata.
Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassa-
zione il solo C.
Il ricorrente ha lamentato la legittimità della senten-
za pronunziata dalla Corte di Milano in forma predibat-
timentale e senza attivare il preventivo contraddittorio
fra le parti; ad avviso del ricorrente, alla luce dei principi
affermati con la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n.
28954 del 2017, la disciplina del proscioglimento predibat-
timentale è applicabile al solo giudizio di primo grado e
non anche a quello di appello; sotto tale prof‌ilo la sentenza
sarebbe, pertanto, viziata.
Il ricorrente si pone, tuttavia, il quesito se il motivo di
nullità dedotto possa prevalere sulla sentenza di proscio-
glimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ritenendo di potere
rispondere anche a questo quesito sulla base dei principi
espressi con la ricordata sentenza n. 28954 delle Sezioni
Unite di questa Corte.
Infatti, prosegue la difesa del C., secondo il ricordato
arresto la prevalenza della nullità della sentenza per il vi-
zio procedimentale si ha ogniqualvolta era evidente che
l’imputato doveva essere prosciolto nel merito.
AI riguardo, osserva, il C., e questo è il secondo moti-
vo di impugnazione, laddove, come nel caso in questione,
l’operazione volta alla esterovestizione della I.C.G. doveva
essere considerata f‌inalizzata alla elusione f‌iscale attra-
verso l’abuso del diritto ma era, comunque, una operazio-
ne avente il requisito della validità e della effettività, la
irrilevanza penale della stessa o comunque la irrilevanza
penale della omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi prodotti dalla predetta società relativamente
all’anno di imposta 2007 deriverebbe dalla entrata in vi-
gore dell’art. 10-bis del D.L.vo n. 212 del 2000, cosiddetto
statuto del contribuente, in forza del quale non possono
costituire reato le operazioni commerciali, ancorché f‌ina-
lizzate ad intenti elusivi, allorché le stesse siano comun-
que state eseguite nel rispetto formale delle norme f‌iscali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, infatti, la Corte che in linea di principio deve
convenirsi con la difesa del ricorrente sulla illegittimità
processuale della sentenza emessa dalla Corte di appello
di Milano nel caso ora in esame, essendo stata adottata

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