Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 22 Ottobre 2018, N. 48109 (C.C. 19 Luglio 2018)

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giur
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE
7. L’applicazione al caso di specie del richiamato principio
di diritto induce a rilevare: che il Tribunale di Roma è incorso
nella dedotta violazione della legge, in riferimento al modu-
lo procedimentale semplif‌icato applicato nel pronunciare il
provvedimento oggi impugnato; e che lo stesso ragionamento
conducente alla declaratoria di inammissibilità dell’appello
risulta inf‌iciato dalla evidenziata aporia logico-sistematica,
giacché il Collegio ha erroneamente ritenuto sussistente un
automatismo tra la revoca della misura interdittiva e la so-
pravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
Sotto il primo prof‌ilo, deve rilevarsi che nei confron-
ti della R. Gestioni s.p.a era stata applicata la misura
interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica am-
ministrazione; che la società aveva proposto appello; che
l’ente, previo versamento di una cauzione pari ad Euro
309.800,00, della ulteriore somma di Euro 3.045.000,00
a titolo del risarcimento del danno e della elaborazione
di un piano strategico incidente sul modello di organiz-
zazione dell’ente, aveva nelle more del procedimento la
sospensione e quindi la revoca della misura; e che il Tri-
bunale, investito dal richiamato appello cautelare, con
provvedimento reso senza formalità, inaudita altera par-
te, dato atto della intervenuta revoca della misura, ha
dichiarato inammissibile l’impugnazione per carenza di
interesse attuale. Come si vede, la forma procedimenta-
le semplif‌icata ha comportato la violazione del diritto al
contradittorio, avuto riguardo al livello di garanzie proprio
del procedimento cautelare in oggetto, di cui sopra si è
dato conto, che avrebbe imposto la preventiva f‌issazione
dell’udienza camerale, con avviso alle parti.
Quanto al secondo aspetto, come chiarito, non sussi-
ste alcun automatismo, tra la revoca del provvedimento
impugnato a seguito delle condotte riparatorie poste in
essere dall’ente destinatario della misura interdittiva e
la sopraggiunta carenza di interesse all’impugnazione. In-
vero, la revoca del provvedimento cautelare non sortisce
altrimenti l’effetto di escludere ex se l’attualità dell’inte-
resse in capo alla società istante, tenuto conto dei plurimi
effetti sostanziali che derivano dall’attuazione delle con-
dotte riparatorie realizzate dall’ante.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza im-
pugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio di
appello, da celebrarsi previa f‌issazione dell’udienza came-
rale, con avviso alle parti.
7.2. Si osserva che sfuggono i presupposti per la de-
cisione della regiudicanda in questa sede di legittimità,
diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente
nella memoria da ultimo depositata, proprio alla luce dei
principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, interpre-
tando il disposto di cui all’art. 620, lett. l), c.p.p., come
modif‌icato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (sez. un.,
sentenza n. 3464 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Ma-
trone, Rv. 271831). Nel caso di specie, invero, anche in
considerazione del fatto che il Tribunale adito in sede di
appello cautelare ha illegittimamente declinato la propria
decisione di merito, deve osservarsi che la materia contro-
versa impone plurimi accertamenti di fatto, che esulano
dal perimetro della giurisdizione di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 22 OTTOBRE 2018, N. 48109
(C.C. 19 LUGLIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. DI STEFANO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. G.
Misure cautelari personali y Procedimento ap-
plicativo y Pluralità di ordinanze cautelari y Retro-
datazione della decorrenza dei termini in caso di
contestazione a catena y Presupposti di operatività
y Anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto
della successiva y Reato associativo di tipo maf‌ioso
y Persistenza dell’adesione al sodalizio dopo l’ap-
plicazione della prima misura y Regola della retro-
datazione y Applicabilità y Esclusione.
. La retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3
c.p.p. presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza ri-
spetto alla quale operare la retrodatazione siano stati
commessi anteriormente all’emissione della prima or-
dinanza e tale condizione non sussiste nell’ipotesi in
cui l’ordinanza successiva abbia ad oggetto la contesta-
zione del reato di associazione di stampo maf‌ioso con
descrizione del momento temporale di commissione
mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso
di locuzioni tali da indicare la persistente commissione
del reato pur dopo l’emissione della prima ordinanza.
È solo rispetto a condotte illecite anteriori all’inizio
della custodia cautelare disposta con la prima ordinan-
za che può ragionevolmente operarsi la retrodatazione
di misure adottate in un momento successivo, come si
desume dalla lettera dell’art. 297, comma 3, c.p.p., che
prende in considerazione solo i fatti diversi commessi
anteriormente alla emissione della prima ordinanza.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 297; c.p.p., art. 303; c.p.,
art. 416 bis) (1)
(1) Le SS.UU. hanno statuito con questa pronuncia in merito ad una
materia che è stata sempre oggetto di contrasti; secondo un primo
orientamento maggioritario, infatti, la retrodatazione della decor-
renza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma
3 c.p.p., impone, per il calcolo dei termini di fase, di frazionare la
durata globale della custodia cautelare, imputando solo i periodi re-
lativi a fasi omogenee. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. fer., 18
novembre 2014, n. 47581, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez.
VI, 4 aprile 2013, n. 15736, ibidem.Un secondo orientamento minori-
tario sostiene invece che, in ipotesi di pluralità di ordinanze appli-
cative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della
decorrenza dei termini di custodia cautelare deve essere effettuata
computando l’intera custodia cautelare subita, anche se relativa a
fasi non omogenee. Si veda in tal senso Cass. pen., sez. IV, 21 luglio
2017, n. 36088, in questa Rivista 2018, 563.
In senso conforme alla massima in commento si veda Cass. pen., sez.
un., 10 aprile 2007, n. 14535, in questa Rivista 2007, 459, con nota di
A. ESPOSITO, Note in tema di contestazione a catena e retrodatazio-
ne della decorrenza dei termini di custodia cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 17 agosto 2017, il Tribunale del
riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza con
la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello

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