Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 14 Novembre 2018, N. 51515 (C.C. 27 Settembre 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 1/2019
Decisioni
delle Sezioni Unite
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 14 NOVEMBRE 2018, N. 51515
(C.C. 27 SETTEMBRE 2018)
PRES. CARCANO – EST. MONTAGNI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. R.
GESTIONI S.P.A.
Società y Reati societari y Responsabilità degli enti
y Applicazione delle misure cautelari interdittive y
Impugnazione delle stesse y Appello y Nelle more
della misura revocata a seguito di condotte ripara-
torie y Inammissibilità de plano ex art. 127, comma
9 c.p.p. y Esclusione.
Società y Reati societari y Responsabilità degli enti
y Applicazione delle misure cautelari interdittive y
Revoca y A seguito di esecuzione delle attività ripa-
ratorie ex art. 17 D.L.vo n. 231 del 2001 y Sopravve-
nienza automatica di carenza di interesse all’impu-
gnazione y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di impugnazione delle misure cautelari in-
terdittive applicate ai sensi del D.L.vo n. 231 del 2001,
l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle
more sia stata revocata a seguito delle condotte ripa-
ratorie poste in essere dalla società indagata ai sensi
dell’art. 17 D.L.vo n. 231 del 2001, non può essere di-
chiarato inammissibile de plano secondo la procedura
prevista dall’art. 127, comma 9, ma, considerando che
la revoca può implicare valutazioni di ordine discre-
zionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e
nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 127; d.l.vo 8 giugno 2001,
n. 231, art. 17) (1)
. La revoca della misura interdittiva disposta a seguito
di condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 D.L.vo
231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cau-
telare proposto nell’interesse della società indagata,
non determina automaticamente la sopravvenuta ca-
renza di interesse all’impugnazione. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 8 giugno 2001, n. 231, art. 17) (2)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si veda Cass. pen.,
sez. un., 1 marzo 2011, n. 7931, in questa Rivista 2012, 226. La giu-
risprudenza ha esaminato anche il caso dell’eventuale permanere
dell’interesse della parte all’impugnazione, nell’ambito delle misure
cautelari reali, qualora il bene sia stato restituito nelle more del pro-
cesso di impugnazione stesso. Per un confronto sui due contrapposti
orientamenti si vedano i precedenti citati in parte motiva.
(2) Per un inquadramento delle condizioni che consentono l’applica-
zione della revoca della misura interdittiva si veda Cass. pen., sez. VI,
5 maggio 2015, n. 18635, in www. latribunaplus.it. Nello stesso senso
della pronuncia in commento si vedano Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre
2006, n. 32627, in questa Rivista 2007, 677 e Cass. pen., sez. un., 24
settembre 1998, n. 21, ivi 1998, 539.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del riesame di Roma con l’ordinanza
indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile, inaudi-
ta altera parte, per carenza di interesse all’impugnazione,
l’appello proposto dal procuratore speciale della R. Ge-
stioni s.p.a. avverso l’ordinanza con la quale, in data 31
maggio 2017, era stata applicata alla predetta società la
misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione per il periodo di un anno. Il Tribunale
ha dichiarato inammissibile l’appello, in considerazione
dell’intervenuta revoca della misura cautelare interditti-
va, disposta dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in data
1 agosto 2017, con provvedimento reso ai sensi degli artt.
17 e 49, comma 4, D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha pro-
posto ricorso per cassazione la società R. Gestioni s.p.a, de-
ducendo l’erronea applicazione dell’art. 127, comma 9, c.p.p.
Nel ricorso si evidenzia che la revoca della misura in-
terdittiva è intervenuta dopo la proposizione dell’appello
cautelare, di talché il Tribunale avrebbe dovuto celebrare
l’udienza camerale nel contradditorio delle parti e valuta-
re l’originaria sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze
cautelari. Al riguardo, l’esponente rileva che la società, al
f‌ine di ottenere la sospensione della misura interdittiva, ha
dovuto elaborare e dare attuazione ad un piano strategico
e depositare rilevanti somme di denaro in favore di Consip
e del Fondo unico per la giustizia; che il Tribunale di Roma,
sezione feriale, ha disposto la revoca della misura inter-
dittiva sulla base della verif‌ica degli adempimenti ex art.
17 D.L.vo 231 del 2001 citato, senza valutare la sussistenza
delle condizioni legittimanti l’adozione della misura cau-
telare; che nel corso del procedimento la società ha conte-
stato sia l’originaria sussistenza dei gravi indizi dell’illecito
amministrativo sia il pericolo di recidiva; che la permanen-
za dell’interesse ad impugnare è resa ancor più concreta
dalla entità delle cauzioni e delle ulteriori somme versate,
al f‌ine di dimostrare l’insussistenza del prof‌itto. L’esponen-
te osserva che l’annullamento del provvedimento cautela-
re genetico determinerebbe per la società la possibilità di
ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato.
2.1. Con successiva memoria contenente motivi aggiun-
ti, la società ricorrente evidenzia plurime ulteriori ragioni
di ordine sostanziale sottese all’interesse all’annullamen-
to ex tunc del provvedimento interdittivo, anche in riferi-
mento alla stessa conf‌igurabilità delle ipotesi di corruzio-

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