Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 14 Agosto 2018, N. 38632 (Ud. 28 Giugno 2017)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 14 AGOSTO 2018, N. 38632
(UD. 28 GIUGNO 2017)
PRES. FIDELBO – EST. GIORDANO – P.M. TAMPIERI (CONF.) – RIC. R.
Nullità nel processo penale y Concernenti l’im-
putato o la difesa y Omesso avviso dell’udienza al
difensore di f‌iducia nominato tempestivamente y
Notif‌ica effettuata al difensore d’uff‌icio y Compar-
so al f‌ine di eccepire la nullità y E che non abbia
avanzato formale richiesta di termine a difesa y
Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di riesame, non dà luogo a nullità assoluta la
mancanza, nell’avviso notif‌icato al difensore di f‌iducia
dell’imputato, della data della f‌issata udienza, quando
a quest’ultima sia stato presente lo stesso difensore, in
persona di un suo delegato, il quale, pur dichiarando
di essere comparso al solo f‌ine di eccepire la nullità,
non abbia avanzato formale richiesta di termine a dife-
sa (termine che, peraltro, nella specie era stato ugual-
mente concesso, “ad horas”). (c.p.p., art. 178; c.p.p.,
art. 179; c.p.p., art. 180) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2018, n.
26266, in questa Rivista 2018, 445. In senso difforme si veda Cass.
pen., sez. un., 10 giugno 2015, n. 24630, ivi 2016, 388, che sosteneva
che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di f‌iducia integrasse una
nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. a nulla rilevando
che la notif‌ica fosse effettuata al difensore d’uff‌icio e che in udienza
fosse presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di (omissis), con il provvedimento in-
dicato in epigrafe, ha confermato l’ordinanza di applica-
zione della misura degli arresti domiciliari nei confronti
di S.R. per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, D.P.R.
309/1990, commesso il 9 febbraio 2018. Il R. veniva tratto
in arresto dopo che, con un complice, si era disfatto, lan-
ciandolo dalla f‌inestra, di un involucro contenente 363 gr.
di hashish, suddiviso in 80 panetti; 80 gr. di marjiuana e
33 gr. di cocaina, oltre a bilancino di precisione ed altro.
2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente
denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 309,
comma 8, 178, lett. c) e 184, comma 3, c.p.p. e connes-
si vizi di motivazione. Rileva che all’udienza del 6 marzo
2018, f‌issata per la discussione della richiesta di riesame
ed all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza impu-
gnata, era presente, a seguito di delega del difensore di
f‌iducia, l’avvocato U.V. che dichiarava di essere comparso
al solo f‌ine di eccepire la nullità dell’avviso di f‌issazione
dell’udienza in favore dell’avvocato G.B., avviso notif‌icato
il 26 febbraio 2018 ma privo della indicazione della data
di udienza. Secondo il ricorrente la dedotta eccezione era
prodromica alla richiesta di f‌issazione di termine a dife-
sa, ai sensi dell’art. 184, comma 3, c.p.p. che, di regola,
non avrebbe potuto essere inferiore a giorni dieci. Con-
traddittoriamente, il Tribunale dapprima affermava che,
in mancanza di espressa richiesta del difensore, il termi-
ne a difesa avrebbe dovuto essere di cinque giorni e, poi,
concedeva al difensore un termine ad horas e trattava il
procedimento adottando l’ordinanza impugnata. Il ricor-
rente ne chiede l’annullamento poiché la comparizione
del delegato del difensore di f‌iducia non comporta la sana-
toria dell’omesso avviso di f‌issazione dell’udienza, l’adesio-
ne del difensore delegante alle richieste del codifensore
e non implica la richiesta di concessione di un termine
a difesa. La concessione di un termine a difesa ad horas,
inoltre, non soddisfa neppure l’esigenza di consultazione
degli atti, comporta la nullità del conseguente provvedi-
mento adottato dal giudice del riesame e la dichiarazione
di cessazione della misura cautelare applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. È inequivocabilmente accertato in fatto, alla stre-
gua degli atti processuali, che il difensore di f‌iducia del R.
aveva ricevuto, in data 26 febbraio 2018, l’avviso di f‌issa-
zione dell’udienza del proposto riesame, avviso recante in
bianco la data dell’udienza, tenutasi il 6 marzo 2018, alla
quale, su delega del difensore di f‌iducia, era comparso l’av-
vocato V.U. che aveva eccepito la nullità dell’avviso, senza
chiedere termine a difesa. Il Tribunale, riservata ogni va-
lutazione sulla nullità dell’avviso, assegnava al difensore
presente un termine ad horas per consentirgli lo studio
del fascicolo, compatibilmente con il termine perentorio
previsto dall’art. 309, comma 9 c.p.p. e ripresa l’udienza
invitava il difensore a formulare le conclusioni. Questi in-
sisteva nell’eccezione di nullità e chiedeva di dichiarare la
cessazione degli effetti della misura cautelare.
3. Come noto, a norma dell’art. 127, commi 1 e 5, c.p.p.,
richiamato dall’art. 309, comma 8, c.p.p., l’avviso dell’u-
dienza camerale del procedimento di riesame è notif‌icato,
a pena di nullità, alle parti e ai difensori. Il procedimento
del riesame si caratterizza, inoltre, per la partecipazione
non necessaria del Pubblico Ministero e del difensore, che
sono sentiti se compaiono.
4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di oc-
cuparsi di specif‌iche questioni inerenti alla qualif‌icazione
della nullità derivante dall’omessa notif‌ica al difensore di
f‌iducia dell’avviso di f‌issazione dell’udienza camerale, pe-
raltro in presenza di più difensori, ricondotta ad una nulli-
tà generale a regime intermedio, registrando differenti so-
luzioni in relazione alla conf‌igurabilità della sanatoria di
cui all’art. 184 c.p.p.. Una risalente decisione afferma che,
in caso di omessa notif‌ica a uno dei due difensori dell’in-
dagato dell’avviso della udienza di riesame, si verif‌ica una
nullità a regime intermedio della procedura e che, qualora
il difensore regolarmente avvisato concluda nel merito e
l’altro difensore sia comparso, limitandosi ad eccepire la
omessa notif‌ica senza chiedere un termine a difesa, la nul-
lità resta sanata, in base all’art. 184, comma primo, c.p.p..
Si ritiene che, in mancanza di espressa richiesta di rinvio
della udienza ex art. 184, comma secondo, dello stesso co-
dice, deve intendersi tenuto conto delle strette cadenze
che caratterizzano la procedura di riesame e della con-
nessa presunzione di interesse del sottoposto a misura co-

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