Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 21 Agosto 2018, N. 38750 (C.C. 9 Luglio 2018)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
relazione di accompagnamento, dai quali si ricava che
«che una delle principali ragioni ispiratrici della novella è
da ricercare nell’esigenza di evitare a quei condannati, nei
cui confronti esistono i presupposti per l’ammissione al
regime alternativo alla detenzione, l’introduzione in isti-
tuto penitenziario e di garantire, in questa prospettiva, un
meccanismo di attivazione della concessione dei benef‌ici
penitenziari, idoneo ad eliminare inammissibili discrimi-
nazioni per coloro che non sono assistiti da adeguata in-
formazione e difesa tecnica» (sez. l, n. 6779 del 25 gennaio
2005, citata, in motivazione).
3. Si rileva, inoltre, in diritto che, a norma dell’art. 47,
comma 12, legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento peni-
tenziario), modif‌icato dall’art. 4-vicies semel D.L. n. 272
del 2005, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge n. 49
del 2006, «l’esito positivo del periodo di prova estingue la
pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di
sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate con-
dizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa».
Il contenuto letterale della norma e la sua collocazione
sistematica nell’indicato art. 47 Ord. pen., che disciplina
l’aff‌idamento in prova, rendono conto della correlazione
dell’istituto della estinzione della pena detentiva alla ve-
rif‌ica da parte del Tribunale di sorveglianza, terminato il
periodo di aff‌idamento in prova e valutata la condotta te-
nuta dall’aff‌idato, dell’esito positivo del periodo stesso, cui
si aggiunge, quanto alla estinzione della pena pecuniaria
non riscossa, la verif‌ica positiva afferente al fatto di tro-
varsi l’interessato in disagiate condizioni economiche.
Tale correlazione è stata costantemente rimarcata da
questa Corte, che ha considerato il positivo esito dell’af-
f‌idamento in prova al servizio sociale come dato di par-
tenza per sostenere, prima della riforma dell’istituto con
legge n. 49 del 2006, che tale esito estingueva solamente
la pena detentiva e non quella pecuniaria (tra le altre,
sez. un., n. 27 del 27 settembre 1995, Sessa, Rv. 202272), e
per rappresentare, dopo la riforma, tra l’altro, il contenuto
del requisito delle disagiate condizioni economiche al f‌ine
della estinzione della pena pecuniaria (sez. l, n. 22636 del
13 maggio 2010, Greco, Rv. 247422), o la possibilità della
dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria separa-
ta da quella della pena detentiva (sez. l, n. 15184 del 18
marzo 2009, Oliva, Rv. 243366; sez. l, n. 17708 del 16 aprile
2009, dep. 27 aprile 2009, Bidoli, Rv. 243569).
4. Consegue ai detti principi che, mancando diversa
previsione nell’art. 47 Ord. pen., l’istituto della sospen-
sione della pena, demandato al giudice dell’esecuzione,
riguarda solo la pena detentiva, mentre la competenza a
decidere sulla eventuale estinzione della pena pecuniaria
(ricorrendo le condizioni di legge all’esito della misura
alternativa), non suscettibile di sospensione ai sensi del
ridetto art. 656, comma 5, c.p.p., appartiene alla magi-
stratura di sorveglianza, che procede a norma dell’art. 667,
comma 4, c.p.p., secondo le specif‌iche attribuzioni come
delineate dall’art. 678, comma 1-bis, c.p.p., aggiunto dal-
l’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 146 del 2013, convertito
con modif‌icazioni dalla legge n. 10 del 2014.
5. Conferma la correttezza del detto criterio ermeneu-
tico e al contempo esclude il ricorso all’analogia, in pre-
senza di chiare scelte legislative, la diversa disposizione
normativa dettata dall’art. 90 D.P.R. n. 309 del 1990, che,
in materia di esecuzione della pena per reati concernenti
le sostanze stupefacenti, prevede la sospensione dell’ese-
cuzione della pena pecuniaria concedibile dal tribunale di
sorveglianza nel concorso delle elencate condizioni (tra
le altre, sez. I, n. 43484 del 24 novembre 2010, De Batti-
sta, Rv. 249057; sez. I, n. 5326 del 28 novembre 2000, dep.
2001, Sallicati, Rv. 218084), la cui disamina è comunque
inconferente in questa sede, in costanza di un provvedi-
mento richiesto non già al detto tribunale, ma al giudice
dell’esecuzione.
6. A fronte degli indicati principi, che il Giudice dell’e-
secuzione ha esattamente interpretato e correttamente
applicato escludendo la sussistenza delle condizioni di
legge per l’accoglimento della richiesta di sospensione
della pena pecuniaria con coerenti e logici argomenti,
espressi in esito a specif‌ico confronto con i ripercorsi ri-
lievi e le obiezioni difensive, sono prive di giuridico pre-
gio le doglianze del ricorrente, volte a valorizzare, sulla
base di asserita violazione di legge e in contrapposizione
argomentativa, i rilievi già ritenuti non pertinenti o sub
valenti da questa Corte, e disattesi specif‌icamente con
l’ordinanza impugnata, e a evocare il ricorso all’analo-
gia, all’evidenza contrastato dalla ratio sottesa all’istituto
della sospensione delle pene detentive e dalle considera-
zioni logico-sistematiche che la confortano.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 21 AGOSTO 2018, N. 38750
(C.C. 9 LUGLIO 2018)
PRES. DI NICOLA – EST. RAMACCI – P.M. TOCCI (CONF) – RIC. P.
Misure cautelari personali y Procedimento appli-
cativo y Ordinanza del giudice y Motivazione y Auto-
noma valutazione delle esigenze cautelari e degli
indizi di colpevolezza y Redazione della motivazio-
ne attraverso la tecnica del “copia-incolla” della
richiesta avanzata dal P.M.
. In tema di misure cautelari, la sussistenza, nell’ordi-
nanza applicativa di taluna di tali misure (ivi compre-
se quelle di natura reale), del requisito dell’autonoma
valutazione delle specif‌iche esigenze cautelari e degli
indizi di colpevolezza, secondo quanto previsto dall’art.
292, comma 1, lett. c), c.p.p., non può ritenersi esclusa
per il solo fatto che la motivazione del provvedimento
sia stata redatta mediante riproduzione, con la tecnica
c.d. del “copia e incolla”, della richiesta avanzata dal
pubblico ministero, quando tale richiesta non risulti
accolta nella sua totalità, presupponendo una tale scel-
ta che essa sia stata oggetto di adeguata analisi critica.

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