Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 21 Agosto 2018, N. 38775 (C.C. 21 Luglio 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 21 AGOSTO 2018, N. 38775
(C.C. 21 LUGLIO 2018)
PRES. DI TOMASSI – EST. TARDIO – P.M. ORSI (DIFF.) – RIC. M.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Aff‌idamento in prova al servizio
sociale y Esito positivo y Estinzione della pena de-
tentiva y Estinzione simultanea della pena pecunia-
ria y Esclusione y Condizioni di ammissibilità.
. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva,
prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., non comporta an-
che la sospensione della pena pecuniaria, la quale può
aver luogo soltanto nei casi previsti dall’art. 90, comma
1, del T.U. sugli stupefacenti approvato con DPR 9 ot-
tobre 1990 n. 309, previo accertamento, da parte del
tribunale di sorveglianza, che l’interessato si trovi in di-
sagiate condizioni economiche. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 656; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 90) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2014, n.
22636, in Riv. pen., 2011, 577. Sull’argomento, dipanando un contra-
sto giurisprudenziale sul tema, si era espressa Cass. pen., sez. un., 16
ottobre 1995, n. 27, ivi 1996, 733.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2016 il Tribunale di Ca-
gliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato
la richiesta, presentata il 20 settembre 2016 nell’interesse
di F.M., volta alla sospensione dell’esecuzione della pena
pecuniaria applicata con sentenza del 9 ottobre 2014 del
Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Caglia-
ri, irrevocabile il 31 ottobre 2014.
1.1. Il Tribunale premetteva che, con la predetta sen-
tenza, il M. era stato condannato alla pena di anni tre di
reclusione e di euro quattordicimila di multa per il delitto
di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990; l’esecuzione della
pena detentiva era stata sospesa ai sensi dell’art. 656,
quinto comma, c.p.p., e il condannato era stato aff‌idato in
prova al servizio sociale con ordinanza del 16 luglio 2015
dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari; al detto con-
dannato, nei cui confronti non era stata sospesa la pena
pecuniaria, era stata notif‌icata da parte della Equitalia
Centro s.p.a. la cartella esattoriale per il pagamento della
multa e delle spese processuali; la sospensione di detta
pena era stata chiesta sulla base della ritenuta estinzione,
per effetto dell’eventuale esito positivo dell’aff‌idamento
in prova, anche della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 47,
dodicesimo comma, Ord. pen.
1.2. Tanto premesso, il Giudice rilevava che:
- la possibilità di sospensione della esecuzione della
pena pecuniaria nel caso di aff‌idamento in prova al ser-
vizio sociale non era prevista dalle disposizioni relative ai
poteri del giudice dell’esecuzione;
- l’assenza di una previsione analoga a quella dettata
dall’art. 90, primo comma, D.P.R. n. 309 del 1990, compor-
tava, trattandosi di precisa scelta legislativa e non essen-
do consentito il ricorso all’analogia, l’applicazione della
disposizione generale dell’art. 656, quinto comma, c.p.p.,
pertinente alla sospensione della sola pena detentiva.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per
cassazione, per mezzo del suo difensore avv. H.D., l’in-
teressato M., che ne chiede l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., inosservanza e/o erronea
applicazione degli artt. 656 c.p.p., 3 Cost., 12 e 14 disp.
preleggi al c.c., e mancanza e/o manifesta illogicità e con-
traddittorietà della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente, il Tribunale doveva applicare
in via analogica alla pena pecuniaria l’art. 656, quinto
comma, c.p.p., stante il vuoto normativo, per evitare la
disapplicazione della norma contenuta nell’art. 47, dodi-
cesimo comma, Ord. pen., alla luce dell’art. 14 predetto e
del ricorso all’analogia da esso previsto, del tutto compati-
bile con la ritenuta ratio della sospensione della pena de-
tentiva e con i poteri del giudice dell’esecuzione, garante
del rispetto dei presupposti e delle condizioni legittimanti
l’attuazione del comando esecutivo.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato
requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, stante la palese insussistenza
dei denunciati vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che la so-
spensione dell’ordine di esecuzione, prevista dall’art. 656,
comma 5, c.p.p., attiene alla pena detentiva breve e non
opera nei confronti del condannato che, al momento dell’e-
secuzione di detta pena, si trovi già detenuto in carcere in
espiazione di pena irrogata per altro titolo, essendo tale
istituto volto, in sostanza, a impedire l’ingresso in carcere
di quanti possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla
detenzione ed essendo detta esigenza insussistente nei ri-
guardi del condannato che già si trovi ristretto in carcere,
ancorché per titolo diverso da quello da eseguire (tra le al-
tre, sez. l, n. 29940 del 29 ottobre 2015, dep. 2016, Di Marzo,
Rv. 267325; sez. l, n. 52197 del 29 ottobre 2014, Romano, Rv.
261458; sez. l, n. 24918 del 27 maggio 2009, Di Marzo, Rv.
244652; sez. IV, n. 18362 del 22 marzo 2007, Guarnieri Rv.
236413; sez. V, n. 12620 del 2 marzo 2006, Casula, Rv. 234547;
sez. l, n. 6779 del 25 gennaio 2005, Salvatore, Rv. 232938).
Tale orientamento ermeneutico, che qui si condivide
e riafferma, muove dalla premessa che la ridetta disposi-
zione, contenente una deroga al principio generale dell’e-
secuzione degli atti conclusivi della potestà punitiva,
risponde alla f‌inalità di impedire l’ingresso in carcere di
coloro per i quali sussiste la possibilità di accesso a uno
dei trattamenti penitenziari alternativi, in linea con una
interpretazione sistematica della legge n. 165 del 1998,
che tenga conto non solo della portata fortemente inno-
vativa delle modif‌iche da essa introdotte nella previgente
disciplina codicistica, ma anche di quelle, non meno inci-
sive, che hanno riguardato l’ordinamento penitenziario, e
alla luce dei lavori preparatori della stessa legge e della

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