Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 23 Agosto 2018, N. 38851 (Ud. 4 Dicembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2018
LEGITTIMITÀ
astenersi dalle udienze. L’urgenza è data dalla f‌inalità cau-
telare del provvedimento della cui applicazione, attuale o
futura, si discute, non dalla sua attuale applicazione.
3.5. Deve perciò essere affermato il seguente principio
di diritto: «l’astensione dalle udienze da parte del difenso-
re che aderisce ad una protesta di categoria non è ammes-
sa nei procedimenti relativi a misure cautelari reali di cui
all’art. 321, comma 1, c.p.p., anche se le misure richieste
non sono state applicate, ma ne è in discussione l’applica-
zione». (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 AGOSTO 2018, N. 38851
(UD. 4 DICEMBRE 2017)
PRES. CAVALLO – EST. ACETO – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. G.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Disposto a f‌ini meramente cautelari o per conf‌isca y
Cosa adoperata per commettere il reato y Cosa che
appartiene a persona rimasta estranea al procedi-
mento penale y Applicabilità.
. In tema di sequestro preventivo, lo stesso, indipen-
dentemente dalla circostanza che sia stato disposto ai
f‌ini meramente cautelari di cui al comma 1 dell’art. 321
c.p.p., ovvero ai f‌ini della successiva conf‌isca, ai sensi
del comma 2 dello stesso articolo, può legittimamente
essere mantenuto, quando abbia avuto ad oggetto una
cosa adoperata per commettere il reato (e quindi per
ciò stesso conf‌iscabile ai sensi dell’art. 240, comma pri-
mo, cod. pen.), pur quando la cosa medesima apparten-
ga a persona rimasta estranea al procedimento penale,
qualora quest’ultima non fornisca la prova della sua
buona fede, vale a dire che l’uso illecito della “res” le
sia rimasto ignoto e non sia collegabile ad un suo com-
portamento negligente. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321;
c.p., art. 240) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2008,
n. 2024, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. III, 12 dicembre
2008, n. 46012, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra R.G. ricorre per l’annullamento dell’ordi-
nanza del 18 maggio 2017 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere che ha rigettato l’appello avverso il prov-
vedimento del 27 marzo 2017 del G.i.p. di quello stesso
Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione
dell’autocarro tg. DV200VD sottoposto a sequestro preven-
tivo nell’ambito del procedimento iscritto nei confronti di
altre persone per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 256, com-
mi 1 e 2, D.L.vo n. 152 del 2006.
1.1. Con il primi due motivi eccepisce, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p., il vizio di omessa o comun-
que apparente motivazione dell’ordinanza impugnata e
deduce, al riguardo, che il provvedimento del G.i.p. non
indicava, se non con formule stereotipate (la persisten-
za delle ragioni poste a fondamento del sequestro) o del
tutto irrilevanti (l’incipiente giudizio di merito sulla re-
giudicanda), quali fossero le reali ragioni ostative all’ac-
coglimento della domanda. Ne risulta conseguentemente
viziata l’ordinanza impugnata che a tale provvedimento ha
fatto riferimento, dando così prova di non averne nemme-
no preso in considerazione e meditato il contenuto.
1.2. Con il terzo motivo eccepisce il travisamento del
fatto e la conseguente violazione degli artt. 321 e 322-
bis, c.p.p. Deduce, in particolare, che aveva allegato alla
domanda la completa e totale bonif‌ica dell’area, restituita
per questo motivo dal pubblico ministero il 18 novembre
2015. A maggior ragione non v’era più l’esigenza cautelare
di mantenere il sequestro sull’autocarro di sua proprietà.
Dunque non è affatto vero, come sostiene il Tribunale, che
non erano stati allegati fatti nuovi idonei a giustif‌icare la
revoca del sequestro.
1.3. Con il quarto motivo eccepisce la violazione degli
artt. 321, comma 1, c.p.p., e 259, D.L.vo n. 152 del 2006.
Deduce che il sequestro non era stato disposto ai f‌ini della
conf‌isca ma esclusivamente ai f‌ini cautelari di cui al primo
comma dell’art. 321 c.p.p. Erra, pertanto, il Tribunale che
fa riferimento alla possibile conf‌isca dell’automezzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manife-
stamente infondato.
3. A norma dell’art. 323, comma 3, c.p.p., in caso di
condanna gli effetti del sequestro preventivo permangono
quando venga disposta la conf‌isca delle cose sequestrate.
In caso di sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo
a procedere, invece, le cose sequestrate non possono esse-
re restituite solo se ne viene disposta la conf‌isca ai sensi
dell’art. 240 c.p.
3.1. Nel def‌inire i casi ostativi alla restituzione della
cosa già sequestrata ai sensi dell’art. 321, l’art. 323 c.p.p.
non opera distinzioni tra i titoli del sequestro: non rile-
va, cioè, se il vincolo è stato imposto ai f‌ini cautelari di
cui al comma primo dell’art. 321, ovvero ai f‌ini della con-
f‌isca ai sensi del comma secondo; rileva esclusivamente
la persistenza del sequestro preventivo al momento della
pronuncia.
3.2. Peraltro, se la cosa è stata utilizzata per la consu-
mazione del reato, il decreto che ne ordina il sequestro ai
sensi del primo comma dell’art. 321 c.p.p., deve ritenersi
adottato anche agli effetti del comma secondo del medesi-
mo articolo, trattandosi di cosa astrattamente conf‌iscabile
ai sensi dell’art. 240 c.p., a maggior ragione se si tratta di
cosa di cui è obbligatoria la conf‌isca.
3.3. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 321, commi 1, 2 e 3, e 323, commi 1 e 3,
c.p.p., ai f‌ini della revoca del sequestro preventivo della
cosa utilizzata per la consumazione del reato, è necessario
non solo che siano cessate le esigenze cautelari ma che
la cosa non risulti nemmeno astrattamente conf‌iscabile
(cfr., sul punto, sez. VI, n. 7087 del 13 dicembre 2013, D’In-
trono, non massimata sul punto, secondo cui la revoca del
decreto di sequestro preventivo per sopravvenuta man-
canza delle condizioni di applicabilità, disciplinata dal

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