Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 23 Agosto 2018, N. 38852 (Ud. 4 Dicembre 2017)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 AGOSTO 2018, N. 38852
(UD. 4 DICEMBRE 2017)
PRES. CAVALLO – EST. ACETO – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. L.
Difesa e difensori y Di f‌iducia y Astensione dalle
udienze y Per adesione all’astensione delle udienze
proclamata dall’associazione di categoria y Legitti-
ma causa di rinvio del procedimento y Nel caso di
misure cautelari anche di natura reale y Non ancora
applicate e in corso di discussione y Fattispecie in
tema di sequestro preventivo non ancora in esecu-
zione di cantiere e di opere in costruzione.
. Non può costituire causa di rinvio del procedimento
l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze
proclamata da un’associazione di categoria quando si
tratti di procedimento relativo a misure cautelari, an-
che di natura reale, e le stesse non siano state ancora
applicate ma ne sia in discussione l’applicazione (prin-
cipio affermato, nella specie, con riguardo ad un prov-
vedimento di sequestro preventivo che, essendo stato
adottato a seguito di impugnativa da parte del pubblico
ministero, non era ancora in esecuzione). (Mass. Re-
daz.) (c.p.p., art. 321) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2015,
n. 50339, in www.latribuna.it e Cass. pen., sez. VI, 25 settembre
2013, n. 39871, in questa Rivista 2015, 176.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. M.D.L. ricorre per l’annullamento dell’ordi-
nanza del 12 giugno 2017 del Tribunale di (omissis) che,
ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt.
479 c.p., 44, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001 e 181, D.L.vo
n. 42 del 2004, in accoglimento dell’appello cautelare del
pubblico ministero, ha ordinato il sequestro preventivo del
cantiere e delle opere in corso di realizzazione sul terreno
di sua proprietà, sito in (omissis), precedentemente revo-
cato dal G.i.p. di quel medesimo tribunale con provvedi-
mento dell’8 maggio 2017.
1.1. Con il primo motivo, allegando la violazione, nel
caso di specie, del diritto del difensore di astenersi dal-
le udienze penali in adesione alle forme di protesta de-
liberate dalle organizzazioni di categoria e deducendo, a
tal f‌ine, che la misura cautelare reale non era in corso di
esecuzione al momento dell’esercizio di tale diritto, ecce-
pisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., la nullità dell’or-
dinanza impugnata per l’inosservanza dell’art. 127, commi
3 e 5, c.p.p.. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, richiamato nell’ordinanza impugnata, l’astensione
dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una
protesta di categoria non è ammessa nemmeno nei pro-
cedimenti relativi a misure cautelari reali ciò in quanto
l’art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensio-
ni dalle udienze degli avvocati, escludendo la possibilità
di astenersi nelle udienze “afferenti misure cautelari”, si
riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo
a quelle personali (sez. II, n. 50339 del 3 dicembre 2015,
Ortolan, Rv. 265527; sez. VI, n. 39871 del 12 luglio 2013,
Notarianni, Rv. 256444).
3.2. Il ricorrente non discute tale interpretazione; ne
contesta l’applicazione ai casi in cui la misura cautelare
reale non è in corso di esecuzione al momento dell’eserci-
zio del diritto di astensione.
3.3. L’eccezione è infondata.
3.4. Il Collegio richiama, sul punto, il principio di di-
ritto secondo il quale in tema di astensione dalle udienze
da parte del difensore che aderisca ad una protesta di ca-
tegoria, nella nozione di “udienze penali afferenti misure
cautelari”, nei quali l’astensione non è consentita ai sensi
dell’art. 4 del Codice di autoregolamentazione forense,
devono includersi anche quelle relative a procedimenti in
cui le misure richieste non sono state applicate, ma è in
discussione proprio la loro applicazione (sez. II, n. 18955
del 22 marzo 2017, Drago, Rv. 269567; nello stesso senso
sez. VI, n. 39490 del 14 giugno 2017, Magliocco, n.m.; sez.
VI, n. 35986 del 18 luglio 2017, Untea, n.m.). Spiega in mo-
tivazione la Corte che «la “ratio” dell’esclusione dell’asten-
sione per le udienze penali “afferenti misure cautelari”
consiste nella necessità di pervenire, nel più breve tempo
possibile, alla decisione sulla sussistenza o meno dei pre-
supposti per l’applicazione della misura cautelare. Inte-
resse, questo, che riguarda l’intera collettività e il singolo
soggetto sottoposto o da sottoporre a misura cautelare».
Tale argomento si coniuga con il tenore letterale dell’art.
4, lettera a), del codice di autoregolamentazione forense
che, escludendo espressamente che l’astensione possa
riguardare le udienze penali “afferenti misure cautelari”,
prende in considerazione l’oggetto della discussione, il
“thema decidendum”. L’art. 1, comma 2, lett. a), legge n.
146 del 1990, in attuazione del cui art. 2-bis il codice di
autoregolamentazione forense è stato adottato, qualif‌ica
come “servizio pubblico essenziale” «l’amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento ai provvedi-
menti restrittivi della libertà personale ed a quelli cau-
telari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati
in stato di detenzione». La data di promulgazione della
legge è successiva all’entrata in vigore del vigente codice
di rito; il legislatore aveva dunque ben chiara l’inclusione
tra i provvedimenti cautelari anche di quelli reali di cui
al titolo II del libro IV. L’art. 1, comma 2, lett. a), legge n.
146 del 1990, dunque, parif‌ica, quanto agli effetti, i provve-
dimenti cautelari (reali) urgenti a quelli restrittivi della
libertà personale, e se ne comprende la ragione: l’esigenza
cautelare di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p., condivide con
quella personale la medesima f‌inalità preventiva (di evita-
re l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del
reato ovvero la commissione di altri reati) che riguarda
l’intera collettività, la sottrae alla disponibilità delle parti
processuali e non può essere considerata recessiva rispet-
to al pur legittimo esercizio della facoltà del difensore di

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