Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 27 Agosto 2018, N. 39013 (C.C. 27 Giugno 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 27 AGOSTO 2018, N. 39013
(C.C. 27 GIUGNO 2018)
PRES. SETTEMBRE – EST. SETTEMBRE – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. F.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame
y Ambito di applicazione y Perdita di eff‌icacia della
misura cautelare y Mancata trasmissione degli atti
da parte dell’autorità giudiziaria y Condizioni y Tra -
smissione difettosa y Rilevanza y Esclusione y Poteri
del Tribunale y Individuazione.
. In tema di riesame, la perdita di eff‌icacia della misura
cautelare a causa della mancata, tempestiva trasmis-
sione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria proce-
dente non ha luogo quando, provvedutosi comunque a
detta trasmissione, la stessa sia risultata per qualche
aspetto difettosa, potendo, in tale ipotesi, il tribunale
adottare ugualmente la propria decisione, prescinden-
do dagli atti eventualmente mancati, se ritenuti non
determinanti, ovvero sollecitare una trasmissione inte-
grativa, ferma restando, in tal caso, il termine f‌inale,
decorrente dall’originaria ricezione, entro il quale la
decisione dev’essere adottata. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 309) (1)
(1) Sull’argomento, in tema di trasmissione frazionata degli atti a
sostegno della misura cautelare, si veda Cass. pen., sez. III, 25 luglio
2017, n. 36814, in questa Rivista 2017, 623. In tema di rinnovazione
dell’ordinanza cautelare si vedano Cass. pen., sez. II, 30 maggio 2017,
n. 26904, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2010,
n. 35931, ivi 2012, 104.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del riesame di (omissis) ha confermato
la misura cautelare della custodia in carcere applicata a
F.D. cl. 1974 dal Giudice per le indagini preliminari del lo-
cale Tribunale con due distinte ordinanze (del 29 novem-
bre 2017 e del 6 dicembre 2017) per la ritenuta partecipa-
zione del prevenuto alla cosca maf‌iosa Z.-F.-V., operante
nel comune di (omissis). In particolare, F.D. avrebbe fat-
to parte del ramo capeggiato dal fratello latitante F.E. e
avrebbe dato il suo contributo alla causa comune, a partire
dal 2011, come tenutario della cassa e come deputato al
mantenimento economico dei sodali in carcere.
Nella predetta qualità avrebbe posto in essere un ten-
tativo estorsivo nei confronti di un imprenditore agrumi-
colo (capo c) e avrebbe concorso alla deliberazione di un
incendio boschivo riguardante la particella 24 del foglio 40
del comune di (omissis) (capo e). Alla base della decisio-
ne vi sono intercettazioni ambientali e telefoniche.
2. Avverso tale provvedimento sono stati proposti,
nell’interesse dell’indagato, due ricorsi, entrambi a f‌irma
dell’avv. A.M. e dell’avv. A.N.
3. Il primo ricorso è articolato su tre motivi.
3.1. Col primo lamentano la nullità dell’ordinanza
impugnata per violazione degli artt. 309, comma 5, 291
e 292 c.p.p. in quanto - deducono - il Pubblico Ministero
aveva trasmesso al Tribunale una parte importante degli
atti (quelli contenuti nel faldone n. 4) oltre il termine
di cinque giorni previsto dall’art. 309 c.p.p. Infatti, il f‌ile
originariamente trasmesso al Tribunale del riesame era
illeggibile e solo in data 13 gennaio 2018 fu trasmesso il
fascicolo cartaceo e un f‌ile leggibile. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
1. Il primo motivo in rito è infondato. L’art. 309, comma
10, dispone la perdita di eff‌icacia dell’ordinanza che ha
disposto una misura coercitiva nel caso in cui l’Autorità
Giudiziaria procedente (id est, il Pubblico Ministero) non
provveda alla trasmissione al Tribunale del Riesame degli
atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, c.p.p. (vale
a dire, degli atti su cui si fonda la richiesta di misura caute-
lare), nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della
persona sottoposta alle indagini. Tale norma non sanziona
- nella maniera anzidetta - la trasmissione difettosa di uno
o più atti, né eventuali errori in cui possa essere incorsa
la cancelleria del Pubblico Ministero nella trasmissione
degli atti di indagine, giacché mancata trasmissione e
trasmissione difettosa sono concetti completamente dif-
ferenti, in quanto il primo delinea una condotta omissiva
ed il secondo una situazione fattuale, che può dipendere
da negligenza degli operatori di cancelleria o da accidenti
tecnici, i quali sfuggono, quasi sempre, al controllo dell’or-
gano procedente. Ciò che conta, nello spirito della legge, è
che la trasmissione avvenga nel termine stabilito e che la
decisione del Tribunale del Riesame intervenga nei dieci
giorni successivi alla trasmissione degli atti da parte del
Pubblico Ministero (quindi, entro quindici giorni dalla co-
municazione della intervenuta impugnazione), giacché è
in questo modo che viene salvaguardata l’esigenza di assi-
curare un pronto riesame dell’ordinanza applicativa della
misura cautelare e l’esigenza, altrettanto importante, di
evitare che gli esiti del procedimento penale siano deter-
minati da accidenti della più varia natura; diversamente
ragionando, anche la fotocopia di un atto, pur importante
nell’economia della decisione, venuta male, o il danneg-
giamento di un “f‌ile” avvenuto nel corso della trasmissio-
ne, dovrebbe comportare la caducazione della misura.
Tale impostazione comporta che, a fronte della tra-
smissione difettosa di uno o più atti, il Tribunale possa
decidere prescindendo da essi, ove ritenga trattarsi di atti
non determinanti, oppure esercitare il potere, che sempre
gli compete, di sollecitare una trasmissione integrativa
(come è avvenuto nella specie); con la conseguenza che
- dovendo decidere entro dieci giorni dall’originaria rice-
zione - vedrà assottigliare il tempo a propria disposizione
per emettere la decisione di sua competenza.
Vale la pena sottolineare che, in questo modo, non è
pregiudicata nessuna delle facoltà difensive (i difensori
hanno accesso agli atti su cui si fonda la misura indipen-
dentemente dalla loro trasmissione al Tribunale del rie-
same: c.c., sentenza n. 192 del 17-24 giugno 1997) e vie-
ne salvaguardata la funzione acceleratoria dell’art. 309,
comma 5, c.p.p. (Omissis)

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