Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 4 Settembre 2018, N. 39905 (C.C. 17 Luglio 2018)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 4 SETTEMBRE 2018, N. 39905
(C.C. 17 LUGLIO 2018)
PRES. MAZZEI – EST. SANTALUCIA – P.M. DE MASELLIS (CONF.) – RIC. TRIB.
PALERMO
Misure di prevenzione y Procedimento y Proposta
di applicazione della misura di prevenzione perso-
nale y Deposito presso la cancelleria delle sezioni o
dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto
nel quale l’interessato ha la propria dimora y Ri-
chiesta di revoca anticipata della misura y Com-
petenza funzionale del giudice che ha emanato il
provvedimento.
. In tema di misure di prevenzione, l’intervenuta mo-
dif‌ica, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), della
legge n. 161/2017, dell’art. 5, ultimo comma, del D.L.vo
n. 159/2011, nel senso che la proposta di applicazione
di una di dette misure va sempre depositata presso la
cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del
capoluogo del distretto nel quale l’interessato ha la
propria dimora, non implica che, nel caso di richiesta
di revoca anticipata della misura, a suo tempo disposta
da un diverso tribunale, venga meno la competenza di
quest’ultimo, alla stregua della non modif‌icata disci-
plina dettata dall’art. 11,comma 2, del citato D.L.vo.
(Mass. Redaz.) (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7;
d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 11) (1)
(1) Sull’argomento in senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 30
aprile 2015, n. 18224, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.B. ha proposto istanza di revoca anticipata, ai sen-
si dell’articolo 11, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011, della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con ob-
bligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni due,
applicata con decreto del Tribunale di Agrigento (parzial-
mente riformato dalla Corte di appello di Palermo).
Il Tribunale di Agrigento ha dichiarato la propria incom-
petenza a provvedere e ha trasmesso gli atti al Tribunale di
Palermo, sezione misure di prevenzione, dopo aver rilevato
preliminarmente che la richiesta è stata depositata succes-
sivamente all’entrata in vigore della legge n. 161 del 2017,
che ha modif‌icato la competenza delle misure di prevenzio-
ne con attribuzione al Tribunale distrettuale di Palermo, e
dopo aver osservato che la richiesta deve intendersi come
nuovo procedimento successivo a quello conclusosi con l’e-
missione del decreto applicativo della misura.
2. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di preven-
zione, ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto
dal Tribunale di Agrigento, non è mutata la competenza a
provvedere sulle richieste di revoca. È pur vero che secon-
do il novellato articolo 5 D.L.vo n. 159 del 2011 le proposte
di applicazione delle misure di prevenzione devono essere
depositate presso la cancelleria del Tribunale distrettuale,
ma ciò non signif‌ica che il Legislatore abbia inteso deman-
dare tutte le nuove decisioni in materia di misure di pre-
venzione, e in particolare quelle relative a procedimenti
iscritti a seguito di proposte antecedenti il 19 novembre
2017, ai Tribunali distrettuali. È pacif‌ico invece che i pro-
cedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della
riforma saranno def‌initi dai Tribunali circondariali.
L’istanza di revoca ora in esame non introduce un nuo-
vo procedimento, vertendo in tema di esecuzione di un
provvedimento già adottato. Di ciò si ha conferma dalla
chiara disposizione dell’articolo 11, comma 2, D.L.vo n.
159 del 2011, che riserva la revoca o la modif‌ica del prov-
vedimento applicativo allo stesso organo dal quale è stato
emanato.
Il Tribunale di Palermo ha quindi rimesso gli atti alla
Corte di cassazione per la risoluzione del conf‌litto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il conf‌litto aff‌idato alla risoluzione di questa Corte
sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricu-
sano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando
così luogo alla situazione prevista dall’art. 28 c.p.p. Esso,
ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di com-
petenza del Tribunale di Agrigento.
Secondo quanto disposto dall’articolo 11 D.L.vo n. 159
del 2011, dedicato all’esecuzione delle misure di preven-
zione, la competenza sulle richieste di revoca o modif‌ica
del provvedimento applicativo spetta “all’organo dal quale
fu emanato”, coerentemente al modello di giurisdizione
esecutiva adottato dal codice di rito penale sull’idea che il
miglior interprete delle ragioni di un provvedimento non
può che essere l’organo che lo ha emesso, il quale dispone
del più ampio bagaglio informativo sulla vicenda e può,
pertanto, meglio decidere sulle sorti esecutive del provve-
dimento stesso.
Si tratta, all’evidenza, di una competenza d’ordine fun-
zionale a carattere derivativo, nel senso che l’individua-
zione dell’organo dell’esecuzione avviene per relationem,
a seconda di quale organo abbia emesso il provvedimento
applicativo della misura.
La disposizione dell’articolo 11 D.L.vo n. 159 del 2011
non ha subìto modif‌iche per effetto della novella introdot-
ta dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, che ha concen-
trato, salve alcune eccezioni, la competenza nei Tribunali
distrettuali. Infatti, il mutamento normativo non rileva, ai
f‌ini della decisione nel caso in esame, seppure la richiesta
di revoca della misura sia successiva all’entrata in vigore
della novella, atteso che essa dà luogo non già ad un nuovo
procedimento che, al pari di quelli per l’applicazione di
una misura, andrebbe aff‌idato alla cognizione del Tribu-
nale distrettuale, ma ad un procedimento di esecuzione.
E, come già detto, la competenza della fase esecutiva
è attribuita per relationem in riguardo all’organo che ha
emesso il provvedimento applicativo, sicché essa non può
che collegarsi al precedente assetto normativo, restando
del tutto estranea al nuovo ordine.
2. Il conf‌litto negativo va dunque risolto a favore del
Tribunale di Termini Imerese, a cui vanno trasmessi gli
atti. Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32,
comma 2, c.p.p. (Omissis)

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