Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 7 Settembre 2018, N. 40150 (Ud. 21 Giugno 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 7 SETTEMBRE 2018, N. 40150
(UD. 21 GIUGNO 2018)
PRES. CARCANO – EST. VESSICHELLI – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. S.
Impugnazioni penali in genere y Ammissibilità
o inammissibilità y Inammissibilità y Ricorso per
cassazione y Preavviso alla persona offesa ex art.
12, comma 2 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36 y Per
l’esercizio del diritto di querela y Necessità y Esclu-
sione y Prescrizione y Sospensione del decorso nel
tempo necessario a dare attuazione alle disposizio-
ni transitorie y Esclusione.
. In presenza di ricorso inammissibile non deve darsi
alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma
2, del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36 per l’eventuale eser-
cizio del diritto di querela e che, nel tempo necessario
a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste
dall’art. 12 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36, il corso della
prescrizione non resta sospeso. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 129; c.p.p., art. 159; c.p.p., art. 336; c.p.p., art. 342;
d.l.vo 10 aprile 2018, n. 36, art. 12) (1)
(1) La pronuncia in commento segue l’orientamento in parte traccia-
to da Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2004, n. 24246, in questa Rivista
2004, 387, che in merito alla remissione di querela ha statuito che la
stessa, nel determinare l’estinzione del reato, prevale su eventuali
cause di inammissibilità; la medesima pronuncia, peraltro, ha an-
che aggiunto, che nel caso di specie, ossia nel caso di mancanza di
una condizione di procedibilità, sia per il caso ex art. 129, comma 1
c.p.p., sia secondo l’art. 609, comma 2 c.p.p., sia secondo il disposto
dell’art. 12, comma 2, del D.L..vo n. 36/2018, il tempo, per la rile-
vazione del diritto di querela, è precluso dalla presentazione di un
ricorso inammissibile. Sull’inammissibilità del ricorso in Cassazione
e sulle conseguenze che ne derivano si vedano Cass. pen., sez. un.,
25 marzo 2016, n. 12602, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez.
un. 22 giugno 2005, n. 23428, in questa Rivista 2005, 561. In tema di
sospensione del decorso della prescrizione, nello stesso senso della
pronuncia in commento, si veda Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 2002, n.
9224, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ha proposto ricorso per cassazione S.S. avverso la sen-
tenza della Corte di appello di (omissis) in data 30 novem-
bre 2017 con la quale è stata parzialmente modif‌icata quella
di primo grado e, per l’effetto confermato il giudizio di re-
sponsabilità in ordine al reato di appropriazione indebita in
danno di V.I. - è stato rideterminato il trattamento sanzio-
natorio a seguito della esclusione della contestata recidiva.
Al ricorrente, nella qualità di amministratore unico
della G. s.r.l. f‌ino all’11 aprile 2010, e di datore di lavoro
di I., è stato addebitato di essersi appropriato, al f‌ine di
procurarsi un ingiusto prof‌itto, delle somme dovute alla la-
voratrice predetta a titolo di indennità di maternità, omet-
tendo il versamento delle indennità relative ai mesi da
febbraio ad agosto 2010, per un ammontare complessivo di
4.120 euro. La contestazione include la aggravante dell’a-
vere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione
d’opera, ciò che rendeva il reato, ai sensi dell’art. 646, terzo
comma, c.p., allora vigente, procedibile di uff‌icio.
In punto di fatto, come si evince dalla lettura combi-
nata delle sentenze di merito, era rimasto accertato che il
ricorrente si era reso inadempiente al dovere di versare le
indennità di maternità che spettavano alla denunciante.
La Corte, peraltro, individuava il soggetto creditore di tali
versamenti anche nell’INPS, contestualmente afferman-
do, in risposta ad un motivo di appello, che la contesta-
ta aggravante ex art. 61, primo comma, n. 11 c.p. doveva
ritenersi conf‌igurabile nella specie, essendosi, l’imputato,
avvalso dei poteri di amministratore per realizzare l’ap-
propriazione.
2. Il difensore ricorrente deduce il vizio di motivazione
e la violazione di legge con riferimento alla attestazione
che egli rivestisse il ruolo apicale di cui alla imputazione
al tempo cui si riferisce la contestazione. Egli era chiama-
to in causa come amministratore f‌ino al mese di aprile del
2010 sicché la condotta appropriativa addebitatagli, for-
malmente contestata dalla stessa accusa come consumata
da aprile ad agosto dello stesso anno, non poteva essergli
attribuita e tanto meno poteva esserlo con la circostanza
dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera, non essen-
dovi stato, tra esso ricorrente e la I., nel periodo in que-
stione, alcun rapporto lavorativo.
Per di più egli era stato amministratore solo formale,
come desumibile dalle stesse affermazioni della dipen-
dente I. debitamente portate alla attenzione della Corte
territoriale con specif‌ici motivi di appello, trascurati dal
giudice della impugnazione: la denunciante aveva detto
di non conoscere l’imputato ma altri soggetti che ammi-
nistravano la società, dal che si sarebbe dovuto dedurre
che egli non poteva essere amministratore di fatto dopo la
scadenza del mandato; inoltre non si era considerato che
egli non disponeva della somma di cui alla imputazione.
In secondo luogo deduce la violazione di legge nonché
il vizio di motivazione con riferimento alla qualif‌icazione
giuridica del fatto.
Invoca la giurisprudenza favorevole alla tesi secondo
cui la condotta del datore di lavoro che, avendo esposto
f‌ittiziamente l’avvenuta corresponsione di somme al la-
voratore a titolo di indennità per malattia o maternità o

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