Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 24 Agosto 2018, N. 38918 (C.C. 12 Giugno 2018)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 24 AGOSTO 2018, N. 38918
(C.C. 12 GIUGNO 2018)
PRES. SETTEMBRE – EST. BORRELLI – P.M. DI LEO (DIFF.) – RIC. D.B.
Misure cautelari personali y Estinzione y Termini
di durata massima della custodia cautelare y Plu-
ralità di ordinanze di applicazione y Contestazione
“a catena” y Retrodatazione della decorrenza dei
termini della custodia y Alla data di esecuzione o
notif‌icazione della prima ordinanza y Automatismo
y Esclusione y Verif‌ica della sussistenza di ulteriori
condizioni.
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Doppia presunzione
contenuta nell’art. 275 c.p.p. y Nel caso di soggetto
gravemente indiziato di partecipazione maf‌iosa y
Condizioni di superamento della presunzione y In-
dividuazione y Inversione dell’onere probatorio a
favore della pubblica accusa y Onere di motivazione
della permanenza delle esigenze cautelari y A cari-
co del giudice y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di c.d. “contestazione a catena”, la ricono-
sciuta sussistenza del vincolo della continuazione tra
fatti che abbiano formato oggetto di distinte ordinanze
di applicazione di misure cautelari non comporta ne-
cessariamente la retrodatazione della decorrenza dei
termini di custodia cautelare alla data di esecuzione o
notif‌icazione della prima di dette ordinanze, dovendo a
tal f‌ine verif‌icarsi (con onere di adeguata rappresenta-
zione da parte della difesa), che sussistano anche altre
condizioni, quali, in particolare, l’anteriorità di tutti i
fatti in questione rispetto alla data di emissione della
prima ordinanza e, qualora si tratti di ordinanze emes-
se in distinti procedimenti, la desumibilità dei fatti
oggetto dell’ordinanza successiva antecedentemente
alla data del rinvio a giudizio che sia eventualmente in-
tervenuto per i fatti oggetto dell’ordinanza precedente
(principio affermato, nella specie, con riguardo ad un
caso in cui la retrodatazione era stata invocata sulla
sola base del fatto che in sede di giudizio era stata ri-
conosciuta la continuazione tra i fatti per i quali l’im-
putato era sottoposto a misura cautelare ed altri fatti
per i quali egli , aveva riportato precedente condanna
passata in giudicato, all’esito di un procedimento per
il quale pure era stato sottoposto ad analoga misura).
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 297) (1)
. In tema di esigenze cautelari, la presunzione di ade-
guatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere
nel caso di soggetto gravemente indiziato di partecipa-
zione ad associazione di tipo maf‌ioso può essere vin-
ta soltanto quando dagli elementi a disposizione del
giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interes-
sata) emerga che l’associato abbia stabilmente rescis-
so i suoi legami con l’organizzazione criminosa; ragion
per cui, dandosi luogo ad una inversione dell’onere pro-
batorio in favore della pubblica accusa, il giudice della
cautela viene ad essere esonerato dall’ obbligo di dimo-
strare in positivo la ricorrenza delle esigenze cautelari,
ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione,
eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente
evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto,
l’effetto della presunzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
272; c.p.p., art. 273; c.p.p., art. 274; c.p.p., art. 275; c.p.,
art. 416 bis) (2)
(1) Sull’applicazione della retrodatazione della decorrenza dei ter-
mini della custodia cautelare prevista dall’art. 297, comma terzo,
c.p.p., per fatti che si trovano in rapporto di connessione qualif‌ica-
ta si veda, nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2018,
n. 7691 e sull’argomento cfr. inoltre Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre
2013, n. 50128 e Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 43235, tutte in
Codice di procedura penale commentato, ed. La Tribuna, Piacenza,
2018. In dottrina di veda D. POTETTI, Questioni sparse in tema di
“contestazioni a catena ” (art. 297, comma 3, c.p.p.), in questa Rivi-
sta 2017, 578.
(2) La materia è oggetto di contrasti giurisprudenziali. Nello stesso
senso della pronuncia in commento si vedano Cass. pen., sez. II, 21
aprile 2017, n. 19283, in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. V, 9
dicembre 2016, n. 52303, ibidem. In senso difforme si vedano Cass.
pen., sez. VI, 22 maggio 2017, n. 25517, ibidem e Cass. pen., sez. V, 2
settembre 2016, n. 36569, ibidem per le quali il giudice ha l’obbligo
di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’uff‌icio, in ordine
alla rilevanza del tempo trascorso, sull’esistenza e sull’attualità delle
esigenze cautelari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 16 marzo 2018, il Tribunale di (omissis) - sezione
riesame ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di G.
D.B. avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello
aveva respinto una duplice richiesta difensiva de liber-
tate, l’una con cui si invocava l’ineff‌icacia della misura
cautelare in applicazione, avanzata dalla difesa ai sensi
dell’art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p. e, l’altra avente ad
oggetto la revoca del vincolo per il venir meno delle esi-
genze cautelari.
1.1. Nel dettaglio, la Corte partenopea, il 29 novembre
2017, aveva confermato la condanna del D.B. per i reati
di cui agli artt. 416-bis e, 629, commi 1 e 2, aggravati ex
art. 7 L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12
luglio 1991, n. 203, condanna che era stata posta in conti-
nuazione con una tentata estorsione aggravata, giudicata
con sentenza irrevocabile del 24 febbraio 2010. Quando la
difesa aveva invocato l’ineff‌icacia della misura cautelare
in corso per decorrenza termini, sostenendo che quest’ul-
tima andasse calcolata non già dal 19 aprile 2010 (data di
esecuzione dell’ordinanza cautelare per i reati giudicati
nel processo più recente), ma dal 23 aprile 2008 (data di
esecuzione della misura cautelare per il fatto già giudicato
posto in continuazione), la Corte distrettuale, secondo il
Tribunale del riesame, aveva correttamente respinto l’i-
stanza, ritenendo che il termine andasse calcolato dalla
più recente delle date.
1.2. Quanto alla revoca per sopravvenuta elisione delle
esigenze cautelari, il Tribunale giudicava ineccepibile la
valutazione della Corte di appello che le aveva reputate
ancora sussistenti, non ritenendo vinta la presunzione

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