Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 10 Settembre 2018, N. 40256 (C.C. 19 Luglio 2018)

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giur
6/2018 Arch. nuova proc. pen.
CONTRASTI
art. 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva,
esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione
dell’art. 135 c.p.;
g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola
pena della multa e quello satellite una contravvenzione
punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta sol-
tanto la pena pecuniaria sub specie di multa (tenuto con-
to che, come condivisibilmente affermato da sez. un., Var-
nelli, il delitto è sempre più grave della contravvenzione
per le conseguenze più gravi che l’ordinamento riconnette
alla commissione del delitto; conforme, sez. V, n. 1781 del
19 aprile 1999 Ciccinato G., Rv. 213400).
7. Possono essere quindi enunciati i seguenti principi
di diritto: “La continuazione, quale istituto di carattere ge-
nerale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati
commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso,
anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse ca-
tegorie e puniti con pene eterogenee.
Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive
e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena
per il reato satellite va comunque effettuato secondo il cri-
terio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione,
rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena
e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato
satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del
reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai
sensi dell’art. 135 c.p.”.
8. Venendo all’esame del ricorso comune a G. e M., va
osservato che esso, alla stregua di quanto sopra, è fondato
e merita accoglimento.
La sentenza impugnata, in presenza di reati contrav-
venzionali puniti rispettivamente, quello più grave, con
pena congiunta, quelli satellite con la sola pena dell’am-
menda, ha determinato la pena come segue: pena base
mesi tre di arresto ed euro 15.000 di ammenda, ridotta per
la concessione di attenuanti generiche a mesi due ed euro
10.000, più giorni quindici ed euro 5.000 per continuazio-
ne, per una pena f‌inale di mesi due e giorni quindici di
arresto ed euro 15.000 di ammenda.
Facendo applicazione dei principi enunciati, l’aumen-
to operato sulla pena detentiva, pari a giorni quindici di
arresto, deve essere ragguagliato, per rispettare il genere
di pena previsto per il reato satellite, a pena pecuniaria ai
sensi dell’art. 135 c.p.
Alla rideterminazione della pena, conseguente all’an-
nullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impu-
gnata, può provvedersi in questa sede ex art. 620, comma
1, lett. I), c.p.p., f‌issandola nella misura di mesi due di
arresto ed euro 18.750 di ammenda, così calcolata: pena
base mesi tre di arresto ed euro 15.000 di ammenda, ridot-
ta per la concessione di attenuanti generiche a mesi due
ed euro 10.000, più giorni quindici di arresto ed euro 5.000
per continuazione, secondo quanto statuito dal giudice
di merito, con ragguaglio, tuttavia, dell’aumento di giorni
quindici di arresto alla pena di euro 3.750 di ammenda,
ottenuta calcolando, per ciascuno dei quindici giorni, euro
250 di pena pecuniaria, essendo tale criterio di ragguaglio
già in vigore all’epoca dei fatti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 10 SETTEMBRE 2018, N. 40256
(C.C. 19 LUGLIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. PICCIALLI – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. F.
Falsità in atti y In scrittura privata y Falso su
assegno bancario avente clausola di non trasferi-
bilità y Abrogazione dell’art. 485 c.p. ad opera del
D.L.vo n. 7/2016 y Conseguenze y Rilevanza penale
della fattispecie y Esclusione.
. La falsità commessa su un assegno bancario munito
della clausola di non trasferibilità conf‌igura la fattispe-
cie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1,
lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato
in illecito civile. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 485) (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale sorto, tra la Seconda e Quinta Sezione, sulla que-
stione se la falsità commessa sull’assegno bancario, munito della
clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all’art.
485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 7 e trasformato in illecito civile, ovvero conf‌iguri il reato di
falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto
dall’art. 491 c.p., come riformulato dal medesimo D.L.vo n. 7 del
2016. Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la pronuncia
in commento, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuo-
va formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.L.vo n. 7 del 2016,
la condotta di falsif‌icazione di assegno bancario avente clausola di
non trasferibilità non è più soggetta a sanzione penale. In tal senso
si sono espresse Cass. pen., sez. V, 6 luglio 2017, n. 32972 e Cass.
pen., sez. V, 13 marzo 2017, n. 11999, entrambe in www.latribuna-
plus.it. A tale indirizzo si contrappone l’opposto orientamento di
Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2018, n. 13086, in Riv. pen. 2018, 457 e
Cass. pen., sez. II, 24 luglio 2017, n. 36670, in www.latribunaplus.
it, secondo cui anche dopo l’abrogazione dell’art. 485 c.p. e la nuova
formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsif‌icazione di
assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità.
In dottrina, utile è la consultazione del commento operativo ai De-
creti n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, contenuto in FRANCESCO BAR-
TOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili,
collana Tribuna Dossier, ed. La Tribuna, Piacenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di (omissis) applicava
ex art. 444 c.p.p. a F.S. la pena concordata tra le parti di
mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per i reati
di ricettazione (capo a) e falsif‌icazione di assegno banca-
rio non trasferibile (capo b).
2. L’imputato, tramite il proprio difensore, propone ri-
corso articolando un unico motivo con il quale lamenta
che il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di ap-
plicazione della pena, perchè il falso contestato al capo b)
ai sensi degli artt. 485 e 491 c.p.) era stato, alla data della
pronuncia, abrogato dal D.L.vo n. 7 del 2016.
3. Con ordinanza del 7 marzo 2016, la Seconda Sezione
penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, rilevando
l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione
relativa alla depenalizzazione della falsità in assegno ban-

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