Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 9 Luglio 2018, N. 30990 (Ud. 1 Giugno 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 9 LUGLIO 2018, N. 30990
(UD. 1 GIUGNO 2018)
PRES. PRESTIPINO – EST. PARDO – P.M. X (CONF.) – RIC. G.G.
Appello penale y Decisioni in camera di consiglio
y Patteggiamento in appello y Doglianze proponibili
con il ricorso in cassazione y Individuazione y Do-
glianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p. y Inammissibilità.
. Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis
c.p.p. – introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge
23 giugno 2017, n. 103 - le uniche doglianze proponi-
bili con il ricorso per cassazione sono quelle relative
alla formazione della volontà della parte di accedere
al c.d. concordato in appello, al consenso del Procura-
tore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme
della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili
quelle riguardanti i motivi rinunciati ovvero relative
alla mancata valutazione delle condizioni per il pro-
scioglimento ex art. 129 c.p.p. (c.p.p., art. 129; c.p.p.,
art. 599 bis; c.p.p., art. 602) (1)
(1) Nuova pronuncia della Cassazione sulla nuova versione dell’isti-
tuto del concordato in appello. Si veda sull’argomento l’orientamento
della giurisprudenza precedente l’abrogazione del primo concordato
in Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2003, n. 35108, in www.latribu-
naplus.it, che aveva già stabilito che in tema di patteggiamento in
appello il giudice, pur accogliendo la richiesta avanzata ex art. 599,
comma 4 c.p.p., non era tenuto a motivare sul mancato prosciogli-
mento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte appello di Catania, con sentenza in data 7 di-
cembre 2017, applicava nei confronti di G.G. la pena con-
cordata dalle parti ex art. 599 bis c.p.p., in relazione al
reato di cui all’art. 648 bis c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazio-
ne con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sen-
tenza di concordato in appello per motivi non consentiti
sicchè deve pronunciarsi ordinanza de plano ex art. 610
c.p.p. nuova formulazione.
Ed infatti deve essere ricordato come ai sensi del nuovo
comma 5 bis dell’art. 610 c.p.p.: "....la corte dichiara senza
formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo
stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
contro la sentenza di applicazione della pena su richie-
sta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma
dell’articolo 599 bis".
In applicazione del suddetto principio la Suprema Cor-
te provvede a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per
cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in
sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d’uf-
f‌icio ed in assenza di contraddittorio.
Al proposito va sottolineata l’assenza di simmetria tra
la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponi-
bili avverso la sentenza di cui all’art. 599 bis c.p.p., poiché
il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello,
ex artt. 599 bis e 602 c.p.p., non è circondata da analoghe
previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modif‌ica
legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha pre-
visto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure
ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la
declaratoria di inammissibilità de plano sicchè la doglian-
za proposta non ha fondamento nella parte in cui propone
una simmetria tra sentenza ex art. 444 c.p.p. e pronuncia
ex art. 599 bis c.p.p.
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze propo-
nibili siano quelle relative alla formazione della volontà
della parte di accedere al concordato in appello, al consen-
so del P.G. sulla richiesta ed al contenuto difforme della
pronuncia del giudice di appello mentre alcuno spazio può
essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati.
Del resto deve ancora essere rammentato che la giuri-
sprudenza precedente l’abrogazione del primo concordato
in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteg-
giamento in appello il giudice d’appello nell’accogliere la
richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, c.p.p.,
(oggi art. 599 bis c.p.p.) non è tenuto a motivare sul man-
cato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause
previste dall’art. 129 c.p.p. nè sull’insussistenza di cause di
nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto
a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato
abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione
del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essen-
dovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti e quello di-
sciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (sez. VI, n. 35108 dell’8
maggio 2003, rv. 226707).
Ne consegue che, anche nel caso in esame, avendo il G.
rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e pro-
posto il concordato solo sulla entità della pena, non può
poi proporre valido motivo di ricorso in ordine alla man-
cata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex
art. 129 c.p.p.

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