Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 27 Luglio 2018, N. 36072 (C.C. 19 Aprile 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 27 LUGLIO 2018, N. 36072
(C.C. 19 APRILE 2018)
PRES. CARCANO – EST. ANDREAZZA – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. P.M. IN
PROC. B. ED ALTRI
Prova penale y Sequestri y Decreto y Di sequestro
probatorio y E decreto di convalida y Che abbiano
ad oggetto le cose costituenti corpo del reato y Spe-
cif‌ica motivazione in ordine alla f‌inalità perseguita
y Necessità.
. Il decreto di sequestro probatorio, così come l’even-
tuale decreto di convalida, anche qualora abbia ad
oggetto cose costituenti corpo di reato, deve conte-
nere una specif‌ica motivazione in ordine alla f‌inalità
perseguita per l’accertamento dei fatti. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 253) (1)
(1) Recentissima pronuncia delle SS.UU. in ordine ad un tema da
sempre oggetto di orientamenti contrastanti in giurisprudenza; con-
formi alla pronuncia in commento si vedano Cass. pen., sez. VI, 10
marzo 2017, n. 11817, in questa Rivista 2018, 371; Cass. pen., sez. III, 5
settembre 2014, n. 37187, ivi 2016, 316; Cass. pen., sez. III, 13 maggio
2014, n. 19615, ivi 2016, 185 e Cass. pen., sez. un., 13 febbraio 2004,
n. 5876, ivi 2004, 161 che hanno sempre tutte ribadito un onere indif-
ferenziato di motivazione del decreto indipendentemente dalla tipo-
logia dell’oggetto appreso. In senso difforme è necessario distinguere
una prima posizione, in contrapposizione diretta all’indirizzo appena
ricordato, che sostanzialmente ha escluso la necessità di dimostrare
la necessità del sequestro del corpo del reato in funzione dell’accer-
tamento dei fatti; così Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2016, n. 52259,
in www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. II, 23 luglio 2013, n. 31950,
in Riv. pen., 2014, 818, con nota di S. B., Considerazioni in merito a
Cass. pen. 23 luglio 2013, n. 31950, da indirizzi più blandi, che hanno
collegato la non necessità della motivazione ai casi nei quali la fun-
zione probatoria sia di immediata evidenza. Si veda in tal senso Cass.
pen., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 1145, in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nuoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la or-
dinanza in epigrafe indicata con cui lo stesso Tribunale,
in accoglimento della richiesta di riesame del decreto
di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017,
avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed ap-
partamenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, c.p.
e 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 (capo a); artt. 110 e 481
c.p. (capo b); artt. 110 e 483 c.p. (capo c), commessi in
epoca anteriore e prossima all’8 marzo 2017, ha annullato
il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili
agli aventi diritto.
2. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 253 c.p.p., avendo il Tribu-
nale annullato il provvedimento di convalida del sequestro
probatorio ritenendo “obiettivamente insussistente” la
motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fonda-
mento del sequestro.
Il ricorrente dà atto in premessa dell’esistenza di due
orientamenti contrapposti della Corte di cassazione (da
un lato, quello da ultimo espresso da sez. II, n. 52259 del 28
ottobre 2016, Esposito, rv. 268734, secondo cui il decreto
di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo
del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di
immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di
indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in
funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza pro-
batoria del corpo del reato è in re ipsa, e, dall’altro, quello
formulato da sez. III, n. 1145 del 27 aprile 2016, Bernardi,
rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio
del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto,
a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al pre-
supposto della f‌inalità perseguita, in concreto, per l’accer-
tamento dei fatti); osserva quindi che, anche a seguire,
come apparentemente fatto dall’ordinanza impugnata,
il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto
della possibilità, comunque affermata, del ricorso, in sede
di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione
probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed
immanente del compendio sequestrato, di immediata evi-
denza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che
lo compongono (sez. II, n. 11325 del 18 marzo 2015, Ca-
ruso, rv. 263130); e, nella specie, sarebbe stata evidente
l’esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi
il bene immobile è il corpo del reato avente, quale conno-
tato immanente di immediata percezione, la f‌inalizzazione
probatoria, non potendo l’attività investigativa passare se
non attraverso una puntuale verif‌ica delle difformità pri-
ma facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione
di legge per motivazione apodittica ed apparente conte-
stando l’ordinanza laddove la stessa parrebbe avere rite-
nuto mancante ogni motivazione del decreto di convalida
in ordine al fumus dei reati per i quali si procede.
Infatti, da un lato, l’ordinanza impugnata sembrereb-
be, nell’ultima parte, fare esclusivo riferimento a presunte
carenze motivazionali riguardanti le “esigenze probatorie”
non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da
parte del tribunale del riesame per la mancata specif‌ica-
zione delle stesse come poste a fondamento del decreto di

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