Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 6 Febbraio 2018, N. 5542 (Ud. 17 Gennaio 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
dell’indagato, quello della persona offesa e del pubblico
ministero procedente, in uno con una dettagliata descri-
zione della vicenda. Sì da doversi concludere che gli ele-
menti identif‌icativi riportati dall’opponente ben consenti-
vano - al di là dell’errore materiale in effetti presente - di
individuare con esattezza il procedimento oggetto dell’op-
posizione proposta, il cui tardivo inoltro alla cancelleria
del giudice deve, pertanto, esser addebitato al solo uff‌icio
del pubblico ministero.
Ne consegue che il decreto di archiviazione impugnato
deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti
al giudice per le indagini preliminari di Verona. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 6 FEBBRAIO 2018, N. 5542
(UD. 17 GENNAIO 2018)
PRES. CARCANO – EST. TRONCI – P.M. MOLINO (PARZ. DIFF.) – RIC. S.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Riesame y
Richiesta ex art. 322 c.p.p. y Da parte del terzo y Che
assuma di essere proprietario o nella disponibilità
del bene y Nel caso di sequestro preventivo f‌ina-
lizzato alla conf‌isca per equivalente y Legittimità y
Sussistenza y Condizioni.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla con-
f‌isca per equivalente il terzo che assuma di avere l’e-
sclusiva titolarità o disponibilità del bene sottoposto a
vincolo è legittimato a proporre richiesta di riesame ai
sensi dell’art. 322 c.p.p. anche nel caso in cui il detto
bene non sia stato specif‌icamente indicato nel prov-
vedimento genetico della misura ma sia stato invece
individuato nella fase di esecuzione della medesima.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 322) (1)
(1) In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per equi-
valente di beni formalmente intestati a terzi e sull’opportunità del
giudizio di riesame si veda Cass. pen., sez. II, 2 maggio 2017, n. 20685,
in www.latribunaplus.it; nello stesso senso della massima de qua si
veda Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2016, n. 38512, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il difensore di f‌iducia (nonché procuratore specia-
le) di S.S., terza estranea nell’ambito del procedimento
penale che vede in qualità di indagato - tra gli altri - il
di lei marito, D. P., ricorre per cassazione avverso il prov-
vedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di
(omissis), adito ai sensi dell’art. 322 del codice di rito,
ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame propo-
sta nell’interesse della prevenuta, a carico della quale, in
esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura reale
del sequestro preventivo per equivalente delle somme di
€ 8.594,72 ed € 96.898,00, quale prof‌itto di plurimi fatti di
corruzione ipotizzati nei riguardi del menzionato P., si è
fatto luogo ad imposizione del vincolo sul conto corrente
di cui f‌igura come intestataria (con delega ad operare ri-
lasciata al più volte citato P.).
2. Assume il legale ricorrente che la motivazione po-
sta dal Tribunale abruzzese a sostegno della statuizione
assunta - secondo cui l’impugnazione a suo tempo pro-
posta avrebbe avuto ad oggetto “non già il provvedimen-
to impositivo del vincolo reale, ma le concrete modalità
con cui le forze dell’ordine vi davano esecuzione”, in tal
caso competendo al titolare dei beni appresi unicamen-
te il diritto di “chiedere al G.i.p. il dissequestro del bene
(lamentandone l’erronea apprensione, in difformità dal
titolo”, ferma la facoltà, in caso di rigetto di siffatta istan-
za, di “adire con l’appello di cui all’art. 322 bis c.p.p. il Tri-
bunale provinciale” - sarebbe inf‌iciata da violazione della
legge sostanziale e processuale, ex art. 606 lett. b) e c)
c.p.p. Ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza
di legittimità a tal f‌ine richiamata, non è consentito che
il terzo, “attinto dal sequestro in fase di esecuzione del
provvedimento genetico della misura”, sia “espropriato
del diritto di far valere sui beni sequestrati le proprie ra-
gioni, posto che l’art. 322 del codice di procedura penale
legittima anche la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restitu-
zione a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a
norma dell’art. 324 c.p.p.”, a nulla rilevando, in senso con-
trario, che, come nel caso - qui ricorrente - di sequestro
funzionale alla conf‌isca per equivalente, il bene non sia
stato indicato nel provvedimento impositivo della misura
reale, bensì individuato solo in fase di esecuzione della
misura medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’impugnazione proposta è fondata e merita pertanto
accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguo-
no.
Il testo dell’art. 322 c.p.p., opportunamente richiamato
dal difensore ricorrente, è esplicito nel riconoscere la ti-
tolarità alla proposizione dell’istanza di riesame (anche)
alla “persona alla quale le cose sono state sequestrate”,
come pure a “quella che avrebbe diritto alla loro restitu-
zione”.
Logico corollario di quanto sopra è che la S., nel mo-
mento in cui rivendicava la titolarità formale non solo
del conto corrente di cui trattasi, ma anche - come legge-
si nell’atto d’impugnazione, che richiama in proposito il
tenore del riesame - dei “fondi ivi presenti”, signif‌icando
altresì come essi fossero “del tutto compatibili con le sue
capacità economiche”, documentate con la produzione
della busta paga relativa all’attività espletata e l’attesta-
zione delle rendite rivenienti dagli immobili di sua esclu-
siva proprietà, era per certo legittimata alla proposizione
dell’istanza prevista dal citato art. 322 del codice di rito,
quale sicura portatrice dell’interesse a conseguire, me-
diante la pronuncia del giudice adito, un risultato giuridi-
camente apprezzabile.
Il ragionamento sviluppato dal Tribunale (omissis)
riecheggia l’affermazione, consolidata nella giurispru-
denza di legittimità, secondo cui, “In tema di sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca per equivalente, il
giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto

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