Corte Di Cassazione Penale Sez. V, 23 Marzo 2018, N. 13801 (Ud. 16 Ottobre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Velletri con provvedimento del 9 giugno 2017, in relazione
alla richiesta di archiviazione, per intervenuta prescrizione,
avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico
di C.P., così disponeva: «Il G.i.p. essendo stata esercitata l’a-
zione penale si restituisce per formulare apposita istanza».
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Velletri, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi
di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp.
att., c.p.p.
2. 1. Provvedimento abnorme che determina una stasi
del procedimento non altrimenti rimuovibile.
Il P.M. relativamente alla denuncia querela di O.G.M.
ed altri aveva chiesto decreto penale di condanna al G.i.p.,
per il reato di cui all’art. 659, c.p.
Attesa l’irreperibilità dell’imputata, C.P., il G.i.p. ha re-
vocato il decreto penale e ha restituito gli atti alla Procura.
È stata poi chiesta l’archiviazione per intervenuta prescri-
zione e il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il prov-
vedimento impugnato. Una volta revocato il decreto penale e
restituiti gli atti alla Procura è possibile, per il P.M., chiedere
l’archiviazione per prescrizione (sez. II, 13680/2009).
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione im-
pugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. È abnorme il provvedimento
con il quale il G.i.p., dopo avere rigettato la richiesta di
emissione di decreto penale di condanna e avere disposto
la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari
inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul
rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per
sua natura irretrattabile, posto che il rigetto della richie-
sta di decreto penale determina la regressione alla fase
delle indagini preliminari. (sez. II, n. 13680 del 20 marzo
2009 - dep. 27 marzo 2009, P.M. in proc. Siddi, Rv. 24405201;
vedi anche sez. V, n. 4883 del 27 novembre 2002 - dep. 3
febbraio 2003, PM in Proc. pen D’Elia M, Rv. 22470001. In
senso difforme sez. I, n. 35185 del 23 giugno 2009 - dep. 11
settembre 2009, P.G. in proc. Gontar, Rv. 24537301).
Può conseguentemente affermarsi il seguente principio
di diritto: «Deve considerarsi abnorme, perchè si colloca
del tutto al di fuori dell’ordinamento e determina una stasi
processuale non altrimenti rimuovibile, se non con l’impu-
gnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento
con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la
revoca del decreto penale di condanna - dichiari irricevibile
la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione, per l’e-
stinzione del reato per prescrizione, giacché in tal caso l’atto
comporta la regressione del procedimento ed il P.M. si trova
impossibilitato a qualsiasi azione processuale - stasi -. Infat-
ti spetta al Pubblico Ministero valutare (dopo la revoca del
decreto penale da parte del Giudice per le indagini prelimi-
nari - nel caso per irreperibilità dell’imputata -) se persista-
no ancora le condizioni richieste per l’esercizio dell’azione
penale, ovvero per formulare richiesta di archiviazione».
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 23 MARZO 2018, N. 13801
(UD. 16 OTTOBRE 2017)
PRES. VESSICHELLI – EST. PEZZULLO – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. P.C. B. IN
PROC. T.
Impugnazioni penali in genere y Impugnazione
della parte civile y Verso sentenza del Tribunale y
Con la quale l’imputato sia stato dichiarato non pu-
nibile y Per particolare tenuità del fatto y In riforma
di precedente pronuncia di condanna del G.d. P. y
Ammissibilità y Esclusione y Cause.
. proposto dalla parte civile avverso la sentenza del tri-
bunale con la quale, in riforma della pronuncia di con-
danna emessa dal giudice di pace, l’imputato sia stato
dichiarato non punibile per particolare tenuità del fat-
to, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., atteso che la denuncia-
ta illegittimità dell’applicazione di tale norma, siccome
non consentita nei processi per reati di competenza del
giudice di pace, in luogo di quella costituita dall’art. 34
del D.L.vo n. 274/2000, non comporta pregiudizio alcu-
no agli interessi della parte civile da perseguire nella
separata sede civilistica, ma può semmai tradursi in
un vantaggio, avuto riguardo al disposto di cui all’art.
651 bis c.p.p., che attribuisce eff‌icacia di giudicato alla
sentenza applicativa dell’art. 131 bis c.p. quanto alla
sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all’av-
venuta commissione da parte dell’imputato. (c.p., art.
131 bis; c.p.p., art. 651 bis; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274,
art. 34) (1)
(1) Analogamente si vedano Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2016, n.
18252, in questa Rivista 2017, 660 e Cass. pen., sez. V, 1 dicembre
2003, n. 46151, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 aprile 2016 il Tribunale di Lo-
cri, in riforma della sentenza di condanna alla pena di €
258,00 di multa ed al risarcimento danno quantif‌icato in
€ 1000,00 emessa dal locale Giudice di Pace, assolveva
A.G.T. dal reato di cui all’art. 595 c.p., per non essere tale
reato punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131
bis c.p.. lnvero, il T., in qualità di difensore di sé stesso,
aveva offeso la reputazione dell’avv. N.B., inserendo nel-
la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio civile
instaurato nei suoi confronti dal predetto B. innanzi al
Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, talune
frasi (quali “principe del buco”)offensive della reputazio-
ne professionale di quest’ultimo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B., dedu-
cendo l’illegittimità della sentenza del Tribunale di Locri,
che ha ritenuto applicabile l’art. 131 bis c.p.; tale pronun-
cia, infatti, si pone in contrasto con i principi affermati
da alcune pronunce di legittimità, secondo le quali non si
applica nel procedimento davanti al Giudice di Pace l’art.
131 bis c.p., dovendo trovare applicazione, invece, l’isti-
tuto di cui all’art. 34 D.L.vo n. 274/2000, da considerarsi
norma speciale; tale pronuncia, inoltre, ha precluso alla

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