Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 27 Marzo 2018, N. 14161 (Ud. 6 Marzo 2018)

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giur
4/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
Sul punto occorre rilevare che la costituzione fuori
udienza consta di due momenti:
uno statico (o meramente costitutivo), derivante dalla
dichiarazione di costituzione di parte civile depositata
nella cancelleria del giudice che procede che, come ha
correttamente osservato il tribunale, produce l’effetto di
fare assumere alla parte la suddetta qualità sin dal mo-
mento della sua costituzione senza necessità di un provve-
dimento ammissivo del giudice: ex plurimis Cass. 474/2014
riv 263221;
– uno dinamico, costituito dalla notif‌ica della costi-
tuzione alle altre parti (quindi, anche all’imputato) che
produce effetto dal giorno nel quale è eseguita la notif‌i-
cazione.
Ora, è del tutto evidente che la costituzione della parte
civile in tanto può esplicare tutti i poteri che gli derivano
da tale posizione processuale, in quanto l’intera procedura
di costituzione sia stata completata: in particolare, in tan-
to può esercitare il ruolo dinamico nei confronti delle altre
parti processuali in quanto costoro vengano a conoscenza,
attraverso la notif‌icazione, della suddetta costituzione. È
chiaro, infatti, che una costituzione senza che sia portata
a conoscenza - attraverso la notif‌icazione - alle altre parti
rischierebbe di rimanere sterile in quanto non consenti-
rebbe alla pur costituita parte civile la possibilità di agire
in concreto nel processo per far valere i suoi diritti.
E, così, nel caso di specie, pur non essendo dubbio che,
al momento della proposizione della domanda di sequestro
conservativo, la S. si era costituita parte civile, in tanto,
però, poteva proporla in quanto avesse portato a termine
correttamente l’intera procedura di costituzione ossia la
notif‌icazione alle altre parti (e, quindi, all’imputato): solo
da tale momento ella poteva ritenersi legittimata ad agire
processualmente nei confronti dell’imputato.
Chiarito, in diritto, tale prima problematica, non resta,
quindi, che verif‌icare se la parte civile, a fronte dell’ec-
cezione dell’imputato che contestava di avere mai ricevu-
to la notif‌icazione della costituzione, abbia dato la prova
della notif‌icazione.
Sul punto, va dato atto che, a fronte delle puntuali ec-
cezioni della difesa, lo stesso tribunale non ha potuto nul-
la rispondere se non rifugiandosi dietro argomenti di poco
momento, non avendo, in effetti, saputo indicare precisi
atti processuali dimostrativi dell’avvenuta notif‌ica.
Alla suddetta carenza, non può rimediarsi, come pare
abbia fatto il tribunale, invocando una sorta di equipollen-
za di atti, come ad es.:
la circostanza che, alla prima udienza del 13 giugno
2017, la parte civile "risultava presente unitamente al suo
difensore di f‌iducia ed il giudice dava atto della regolare co-
stituzione delle parti, ad eccezione dell’imputato C.C.R.":
sul punto è facile obiettare che la suddetta udienza fu rin-
viata a nuovo ruolo proprio perché non risultava essere
stata effettuata la notif‌ica al suddetto imputato: quindi,
nulla si può desumere dal verbale di udienza del 13 giugno
2017 in ordine alla regolare costituzione della parte civile;
la circostanza che il difensore aveva dichiarato di aver
notif‌icato l’atto di costituzione al difensore in quanto l’im-
putato si era trasferito in luogo sconosciuto: sul punto,
corretta deve ritenersi la censura dedotta dal difensore
secondo il quale la procedura seguita - in assenza di un do-
micilio eletto - non poteva ritenersi valida senza prima che
fossero state eseguite ricerche che documentassero l’im-
possibilità di reperire direttamente la persona imputata
presso l’indirizzo di residenza o, eventualmente, presso il
domicilio indicato espressamente nel capo d’imputazione.
In conclusione, non avendo il tribunale disatteso l’ec-
cezione processuale dedotta dalla difesa, deve ritenersi,
in mancanza di una prova certa della notif‌icazione della
costituzione di parte civile all’imputato, che la suddetta
parte civile non avesse ancora la legittimazione a proporre
istanza di sequestro conservativo e che, quindi, il giudice
non avrebbe potuto concederlo.
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza
rinvio, alla stregua del seguente principio di diritto: "la
parte civile che si costituisca in cancelleria secondo le
modalità di cui all’art. 78 c.p.p., comma 2, non ha alcu-
na legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei
confronti dell’imputato, f‌ino a che la suddetta costituzione
non sia a questi notif‌icata".
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della mi-
sura cautelare ed ordinata la restituzione di quanto in se-
questro all’avente diritto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 MARZO 2018, N. 14161
(UD. 6 MARZO 2018)
PRES. GALLO – EST. RAGO – P.M. MIGNOLO (CONF.) – RIC. C.
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Ex art. 275, comma 3
c.p.p. y Pericolosità sociale dell’imputato y Soggetto
indagato per partecipazione ad associazione di tipo
maf‌ioso y Revoca o sostituzione della suddetta mi-
sura y Possibilità y Condizioni.
. Nel caso di soggetto in custodia cautelare per il rea-
to di associazione di tipo maf‌ioso contestato in forma
c.d. “aperta” (e cioè senza l’indicazione di una sua ces-
sazione ad una determinata data ma con riferimento
all’attualità), il solo decorso del tempo nel quale quegli
è stato privato della libertà, pur se accompagnato dalla
puntuale osservanza delle prescrizioni impostegli, non
può di per sé valere ad escludere la presunzione di sus-
sistenza delle esigenze cautelari, prevista dall’art. 275,
comma 3, c.p.p., ed a dar luogo, quindi, alla revoca o
alla sostituzione della suddetta misura, essendo questa
possibile, nell’ipotesi data, solo qualora risulti che vi
stata rescissione del vincolo con il sodalizio criminale
ovvero che questo sia stato debellato o si sia sciolto.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 275; c.p., art. 416 bis) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento si vedano Cass.
pen., sez. V, 16 novembre 2016, n. 48285, in questa Rivista 2018, 188 e
Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2016, n. 23012, ivi 2017, 665.

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