Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 27 Marzo 2018, N. 14164 (Ud. 6 Marzo 2018)

Pagine335-336
335
giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
2.2. Può dunque essere affermato che la rinuncia al di-
ritto al contraddittorio effettuata volontariamente e spon-
taneamente, nei casi in cui l’imputato sceglie di def‌inire la
sua posizione con un rito a prova contratta, non è in con-
trasto con l’art. 6 della Convenzione Edu, come interpre-
tato dalla Corte di Strasburgo; la Corte Edu in numerose e
convergenti pronunce, ha infatti affermato la compatibili-
tà di tale rinuncia con le garanzie della Convenzione Edu,
così def‌inendo un principio inquadrabile come "diritto
convenzionale consolidato" idoneo ad orientare l’interpre-
tazione del giudice nazionale ai sensi della sentenza della
2.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto,
la rinuncia al contraddittorio effettuata attraverso la libera
e consapevole scelta di def‌inire il processo con il rito abbre-
viato, sulla base di fonti di prova raccolte unilateralmente
dalla pubblica accusa non contrasta con il diritto conven-
zionale, ma anzi si presenta coerente con i principi reitera-
tamente espressi dalla Corte di Strasburgo in materia.
3. Quanto alla violazione della regola di valutazione
prevista dall’art. 192 c.p.p., dedotta con il terzo motivo
di ricorso: si tratta di doglianza inammissibile in quanto
proposta per la prima volta in sede di legittimità e che
non tiene conto del fatto che i riscontri sono stati preci-
samente individuati dalla Corte territoriale in quanto il
dichiarante si trovava in compagnia del B. e che all’inter-
no dell’auto erano state rinvenute siringhe con segni di
recente utilizzo, dato che confermava la dichiarazione del
C. che aveva riferito che insieme al B. aveva acquistato
sostanza stupefacente.
4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedi-
mento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 MARZO 2018, N. 14164
(UD. 6 MARZO 2018)
PRES. GALLO – EST. RAGO – P.M. MIGNOLO (DIFF.) – RIC. C.
Parte civile y Costituzione y Dichiarazione presen-
tata fuori udienza y Presentazione della richiesta di
sequestro conservativo dei beni y Prima della noti-
f‌ica della dichiarazione all’imputato y Legittimità y
Esclusione.
. Qualora la parte civile si costituisca con dichiara-
zione presentata fuori udienza, essa non è legittima-
ta ad avanzare richiesta di sequestro conservativo di
beni prima che detta dichiarazione sia stata notif‌ica-
ta all’imputato, ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.p.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 78; c.p.p., art. 88) (1)
(1) Cfr. sull’argomento Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 2015, n. 474, in
www.latribunaplus.it e Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2008, n. 12423,
in questa Rivista 2009, 266, entrambe orientate nel senso che la parte
civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della
sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo del
giudice, da cui discende che, dal momento della notif‌ica alle altre
parti, la stessa è anche legittimata a formulare istanza di sequestro
conservativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 5 agosto 2017, il Tribunale di Milano, in acco-
glimento della richiesta della parte civile S.L., disponeva
il sequestro conservativo, f‌ino alla concorrenza della som-
ma di Euro 83.000,00, nei confronti di C.C. imputato per il
reato di truffa.
Contro la suddetta ordinanza, l’imputato proponeva
istanza di riesame sostenendo che il sequestro non avreb-
be potuto essere concesso in quanto, al momento della
richiesta, la persona offesa non si era ancora formalmen-
te costituita parte civile, posto che si era costituita fuori
udienza e l’atto di costituzione depositato in cancelleria
non era stato ancora notif‌icato all’imputato.
Con ordinanza del 20 ottobre 2017, l’adito Tribunale
del riesame confermava l’ordinanza impugnata ritenendo
che: a) la costituzione della parte civile doveva ritenersi
avvenuta con la costituzione in cancelleria, b) il giudice,
nel disporre il sequestro, aveva, sia pure implicitamente,
accertato la regolare costituzione della parte civile; c) che
il difensore della parte civile aveva dato atto che l’atto di
costituzione era stato notif‌icato al difensore dell’imputato
in quanto costui si era trasferito in luogo sconosciuto.
2. Contro la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo
del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione
sostenendo l’erroneità della motivazione addotta dal Tri-
bunale e, quindi, ribadendo le proprie censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In punto di fatto, sono pacif‌ici i seguenti dati pro-
cessuali:
a) la persona offesa S.L. si costituiva parte civile con
atto depositato presso la cancelleria del tribunale di Mi-
lano e, quindi, secondo le modalità di cui all’art. 78 c.p.p.,
comma 2;
b) il sequestro conservativo fu concesso in data 5 ago-
sto 2017, su richiesta della suddetta parte civile, dal giu-
dice monocratico del tribunale di Milano presso il quale
era pendente il processo a carico del C., processo, peral-
tro, a quella data non ancora iniziato in quanto, all’udien-
za del 13 giugno 2017, stante l’omessa notif‌ica del decreto
di citazione all’imputato, il giudice rinviava "per il nuovo
smistamento all’udienza del 5 dicembre 2017".
In punto di diritto, l’unica questione dedotta dal ri-
corrente è quella relativa alla legittimazione della parte
civile a chiedere il sequestro non essendogli stato, in quel
momento, ancora notif‌icato, ex art. 78 c.p.p., comma 2,
l’atto di costituzione di parte civile e, quindi, non avendo
prodotto il suddetto atto alcun effetto nei suoi confronti.
In via preliminare, occorre stabilire se, nel momento in
cui la parte civile - costituitasi, fuori udienza - chiede il se-
questro conservativo ex art. 316 c.p.p., sia o no necessario
che la costituzione sia stata notif‌icata all’imputato.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT