Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 28 Marzo 2018, N. 14320 (Ud. 13 Marzo 2018)

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giur
4/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
sequestro, ossia avverso una tipologia di provvedimenti
che è prevista esclusivamente per il sequestro preventivo
e quello probatorio, ma non anche per il conservativo, che
va adottato con “ordinanza” (art. 317 comma 1, c.p.p.).
Taluna decisione di legittimità (v. in particolare sez.
VI, n. 25449 del 3 maggio 2013, Polichetti, Rv. 255473) cui
si richiama la ordinanza di rimessione, ha affermato che
l’art. 325, comma 1, c.p.p. andrebbe riguardato alla luce
dell’art. 318, comma 1, c.p.p. che, riconoscendo la legit-
timazione a proporre la richiesta di riesame contro l’or-
dinanza di sequestro conservativo a «chiunque vi abbia
interesse», consentirebbe di ricomprendere fra i suddetti
soggetti la parte civile, alla quale andrebbe quindi ricono-
sciuta anche la facoltà di ricorrere per cassazione contro
le ordinanze emesse dal tribunale del riesame contrarie ai
suoi interessi.
La interpretazione proposta non può essere seguita.
Come già puntualizzato dalla sentenza Alizzi, l’art.
318, comma 1, c.p.p. limita il giudizio di riesame alle sole
ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro con-
servativo (in tal senso dovendosi intendere la locuzione
«ordinanza di sequestro conservativo»), con esclusione,
dunque, di quelle che lo hanno negato.
Non avendo la parte civile - al pari del pubblico mini-
stero - la legittimazione a impugnare le ordinanze con le
quali è stato disposto il sequestro conservativo (in assenza
di un suo interesse), né quelle che lo hanno negato, anche
solo parzialmente (mancando la previsione normativa),
consegue che la medesima parte civile non è abilitata a
proporre ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. per ragio-
ni diverse dalla violazione delle regole sul contraddittorio.
Tale conclusione non appare in contrasto con l’art. 24
Cost. La Corte costituzionale (ord. n. 424 del 1998) ha
infatti affermato che la scelta del legislatore, da leggere
all’interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azio-
ne penale, esprime un sistema complessivamente ispirato
al principio del favor separationis, dal quale emerge il ca-
rattere accessorio o subordinato dell’azione civile nel pro-
cesso penale e della prevalenza in quest’ultimo di interessi
pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici
della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro
conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far vale-
re le sue ragioni in sede civile.
9. Va ancora precisato che la complessiva trama nor-
mativa, non può dirsi neppure in contrasto con la direttiva
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in
sostituzione della decisione-quadro n. 2001/220/GAI e che
è stato oggetto di attuazione con il decreto legislativo 15
dicembre 2015, n. 212. Infatti (v. il Considerando 49 e l’art.
16 della citata direttiva) la complessiva disciplina proces-
suale penale, da leggere congiuntamente con quella pro-
cessual-civilistica, consente di affermare che la “vittima”
da reato, nel sistema normativo italiano ha appropriati
strumenti processuali idonei ad ottenere una decisione in
merito al risarcimento del danno da parte dell’autore del
reato e alla tutela dei suoi diritti.
10. Le considerazioni svolte conducono dunque ad
affermare che, sulla base della disciplina normativa, con
riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con
l’assunto che ne esclude il diritto sia a proporre il riesa-
me sia ad impugnare il diniego della richiesta (al pari
del pubblico ministero), ad essa non è consentito ex art.
325 del codice di rito proporre tanto il ricorso per saltum,
quanto (ai f‌ini della questione rimessa) il ricorso avverso
l’ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro
conservativo disposto in prima istanza.
11. Per le suddette ragioni, va accolto il primo motivo di
ricorso, e va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata,
con trasmissione degli atti al Tribunale di (omissis) perchè
proceda a nuovo giudizio di riesame ex art. 324 c.p.p., at-
tenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 28 MARZO 2018, N. 14320
(UD. 13 MARZO 2018)
PRES. DIOTALLEVI – EST. RECCHIONE – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. B.
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa
della polizia giudiziaria y Sommarie informazioni
y Dichiarazioni indizianti y Della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini ex art. 350,
comma 7 c.p.p. y Utilizzabilità ai f‌ini cautelari e nei
riti a prova contratta y Ammissibilità y Condizioni.
. Le dichiarazioni spontanee ricevute dalla polizia giu-
diziaria dalla persona nei cui confronti vengono svol-
te le indagini, ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p.,
essendo la loro inutilizzabilità espressamente limitata
alla sola fase dibattimentale, debbono ritenersi utiliz-
zabili ai f‌ini cautelari e nei riti a prova contratta, pur
quando siano state rese senza assistenza del difensore
e senza l’avviso di poter esercitare il diritto al silen-
zio, sempre che emerga con chiarezza la loro effettiva
spontaneità e quindi l’assenza di alcuna coercizione o
sollecitazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 350) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2017, n.
26246, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello confermava la condanna dell’im-
putato per il reato di ricettazione alla pena di anni due di
reclusione e di euro 2000 di multa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione: le dichiarazioni rese
dal coimputato C., nell’immediatezza dell’accertamento
del fatto, sarebbero inutilizzabili in quanto prestate senza
le garanzie in violazione dell’art. 63 c.p.p.; il loro inquadra-
mento come dichiarazioni "spontanee", peraltro, non ri-
sulterebbe supportato da alcuna motivazione, nè potrebbe
trarsi semplicemente dalla qualif‌ica assegnata dalla poli-
zia giudiziaria; si deduceva inf‌ine che la loro utilizzabilità
non poteva essere giustif‌icata sulla base del fatto che si

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