Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 5 Aprile 2018, N. 15290 (C.C. 28 Settembre 2017)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
utilità per far valere violazioni formali; ciò, anzi, a maggior
ragione se le violazioni si sono verif‌icate non davanti al
Giudice per le indagini preliminari, bensì nell’ambito del
procedimento di reclamo.
In altri termini, la soluzione dell’inammissibilità di
una revoca del provvedimento di archiviazione disposto
dal Giudice per le indagini preliminari per violazioni della
disciplina relativa alla costituzione del contraddittorio
non impedisce alla persona offesa di far rilevare la nulli-
tà, stante la possibilità di proporre, in passato, ricorso per
cassazione e, oggi, reclamo. La medesima soluzione, però,
se riferita alla decisione che respinge o dichiara inammis-
sibile il reclamo, impedirebbe in assoluto all’istante di far
rilevare una nullità di ordine generale comunque verif‌i-
catasi, precludendogli così in radice l’esercizio del diritto
di difesa.
7.4. Il Collegio, ancora, ritiene che non appaiono uti-
lizzabili, come rimedi alla violazione del diritto al con-
traddittorio dell’istante nel procedimento di reclamo, gli
istituti della restituzione nel termine e dell’incidente di
esecuzione.
L’istituto della restituzione nel termine, infatti, a nor-
ma dell’art. 175 c.p.p., attiene al «termine stabilito a pena
di decadenza» che il pubblico ministero, le parti private
o i difensori non hanno «potuto osservare per caso fortu-
ito o forza maggiore». Nel caso di violazione del diritto al
contraddittorio dell’istante nel procedimento di reclamo,
invece, il soggetto che non ha osservato il termine è il giu-
dice e, con riferimento al giudice, il termine violato non è
certo stabilito a pena di decadenza.
L’istituto dell’incidente di esecuzione, poi, non sembra
pertinente, perchè la decisione sul reclamo non costitui-
sce provvedimento cui deve essere data esecuzione e, an-
cor meno, può essere qualif‌icata come «titolo esecutivo».
8. Constatata la non impugnabilità dell’ordinanza di
reclamo ex art. 410-bis c.p.p., e la manifesta infondatezza
della questione di legittimità di tale disciplina in riferi-
mento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 117 Cost., anche relativa-
mente agli artt. 6 e 13 CEDU, deve rilevarsi che ricorre la
causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1,
lett. b), c.p.p.
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inam-
missibile, senza che sia possibile esaminare la questione
di merito posta nel secondo motivo dell’atto di impugna-
zione, ed il ricorrente deve essere condannato alle spese
del procedimento.
Deve però escludersi la condanna del medesimo ri-
corrente al pagamento di una somma a favore della cassa
delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte
costituzionale n. 186 del 2000, che ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 616 c.p.p., nella parte in cui
non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inam-
missibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna
in favore della cassa delle ammende, a carico della parte
privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, stan-
te la novità e rilevanza della questione posta nel primo
motivo del ricorso esaminato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 5 APRILE 2018, N. 15290
(C.C. 28 SETTEMBRE 2017)
PRES. CONTI – EST. DE CRESCIENZO – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. F.D. DI D.L.M.
& C. S.A.S.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Ricorso
per cassazione y Della parte civile y Dell’ordinanza
di revoca o di annullamento del sequestro y Conces-
so in primo grado y Ammissibilità y Conseguenze y
Avviso al difensore della parte civile y Dell’udienza
di riesame di un’ordinanza di sequestro conservati-
vo y Fissata dal Tribunale su proposta dell’imputato
y Legittimità y Sussistenza y Fattispecie in tema di
concorso in bancarotta aggravata.
Misure cautelari reali y Impugnazioni y Ricorso
per cassazione y Della parte civile y Verso l’ordinan-
za di riesame di sequestro preventivo y Disposto in
prima istanza y Legittimazione y Esclusione.
. In tema di sequestro conservativo, l’avviso della f‌is-
sazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di
riesame proposta dall’imputato deve essere dato anche
alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissio-
ne del relativo provvedimento, al f‌ine di assicurargli la
possibilità di esporre le ragioni a sostento della legit-
timità del provvedimento cautelare emesso in prima
istanza. (In motivazione la Corte ha precisato che,
qualora non riceva l’avviso, la parte civile è legittimata
a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza
che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al
solo scopo di far accertare la nullità ex art. 178, comma
primo, lett. c), c.p.p., conseguente alla lesione del di-
ritto di intervento della parte privata). (c.p.p., art. 316;
c.p.p., art. 324; c.p.p., art. 325) (1)
. In tema di sequestro conservativo, la parte civile non
è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso
l’ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro
disposto in prima istanza. (In motivazione, la Corte ha
affermato che la limitazione dei mezzi di impugnazio-
ne non è in contrasto né con l’art. 24 Cost., né con la
direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema
processuale penale e civile, complessivamente con-
siderato, garantisce alla vittima del reato appropriati
strumenti di tutela dei propri diritti). (c.p.p., art. 316;
c.p.p., art. 324; c.p.p., art. 325) (2)
(1, 2) Le pronunce attuali prendono le mosse da un precedente
orientamento delle SS.UU., espresso da Cass. pen., sez. un., 20 no-
vembre 2014, n. 47999, in questa Rivista 2016, 312, che sosteneva che
la parte civile non fosse legittimata a ricorrere in Cassazione contro
il provvedimento che, in sede di riesame, avesse annullato o revocato
l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa
parte civile. Attualmente, il Supremo Collegio ritiene che vadano
confermate le conclusioni del precedente orientamento, ma con le
debite precisazioni, che non tengano conto solo di un’interpretazione
letterale degli art. 316, 318, 324 e 325 c.p.p. che porterebbe a sospetti
di incostituzionalità delle norme derivanti da un’esclusione della par-
te civile dai soggetti legittimati a partecipare al giudizio di riesame.

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