Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 15 Maggio 2018, N. 21541 (Ud. 27 Aprile 2018)
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giur
4/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
volta avvisato ritualmente, lamento che quella modalità
di partecipazione al dibattimento non è rituale) si pale-
serebbe con tutta evidenza ad avviso di questa Corte di
legittimità - come un’ipotesi di abuso del processo (vedasi
in proposito sez. un., n. 155 del 29 settembre 2011 dep. il
2012, Rossi ed altri, Rv. 251496; conf. sez. II, n. 12306 del
15 marzo 2016, Acciari, Rv. 266772; sez. V, n. 51589 del 19
settembre 2016, W.L. e altro, Rv. 268820).
In un caso analogo a quello che ci occupa (la nullità
di cui all’art. 471 c.p.p., che prevede la pubblicità dell’u-
dienza) la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta alla
medesima conclusione che debba essere eccepita, a pena
di decadenza ex art. 182 c.p.p., prima del compimento
dell’atto (sez. IV, n. 12385 del 17 novembre 1995, Noceo,
Rv. 203531; sez. I, n. 1495 del 2 dicembre 1998 dep. il 1999,
Archinà ed altri, Rv. 212272). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 15 MAGGIO 2018, N. 21541
(UD. 27 APRILE 2018)
PRES. PETRUZZELLIS – EST. GIANESINI – RIC. S.
Notificazioni in materia penale y All’imputato
irreperibile y Precedente elezione di domicilio y
Notificazione al difensore d’ufficio y Legittimità y
Invalidità della notificazione dell’atto di citazione
in appello y Configurabilità y Esclusione.
. In materia di notificazione, la mancata notifica del de-
creto di citazione in appello all’imputato non detenuto,
per intervenuto cambio del domicilio di quest’ultimo,
con contestuale notifica al difensore d’ufficio, non in-
valida la citazione stessa. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
161; c.p.p., art. 162; c.p.p., art. 171; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Sull’argomento cfr. Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2015, n. 24575,
in questa Rivista 2015, 457. Diversamente il caso di mancata noti-
ficazione della revoca del decreto penale: cfr. Cass. pen., sez. III,
11 febbraio 2008, n. 6458, in Riv. pen. 2009, 115. In dottrina si veda
F.P. GARZONE, Le notificazioni a mezzo P.E.C. nel processo penale:
revirement della Cassazione e dubbi di legittimità costituzionale
dell’art. 16 D.L. 179/2012, ivi 2017, 370 e D. POTETTI, Sistema delle
notifiche e nuovo processo in assenza dell’imputato: una confusione
da evitare, in questa Rivista 2014, 543.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Difensore di S.R. ha proposto ricorso per Cassazio-
ne contro la sentenza con la quale la Corte di appello di
Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che, in
sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato
alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclu-
sione per i reati di cui agli artt. 337-339 e 582, 585 e 576 c.p.
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso,
per violazione di legge penale processuale ex art. 606,
comma 1 lett. c) c.p.p. e ha lamentato che la notifica del
decreto di citazione di appello fosse stata effettuata ai
sensi dell’art. 161, comma 4 c. p.p. mediante consegna al
difensore di ufficio prima ancora di aver proceduto alla no-
tifica personale all’imputato e ha aggiunto che non vi era
alcun elemento da cui desumere che l’imputato avesse vo-
lontariamente rinunciato al suo diritto di essere presente.
2.1 Il S., poi, si era trasferito dopo la elezione di do-
micilio e la Corte era pienamente a conoscenza del luogo
della nuova, effettiva residenza, così che si rendeva neces-
saria la notifica del decreto di citazione di appello appunto
presso la nuova residenza dell’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto pro-
posto per motivi manifestamente infondati, con le conse-
guenze di cui all’art. 616 c.p.p. in tema di condanna alle
spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria.
2. È opportuno premettere che la notificazione del de-
creto di citazione di appello era stata tentata al domicilio
dichiarato/eletto di (omissis), dove l’imputato notificando
non risultava reperibile e che la successiva notifica è sta-
ta effettuata mediante consegna al difensore ex art. 161,
comma 4 c.p.p. in ragione appunto della riscontrata inido-
neità della dichiarazione/elezione di domicilio.
3. La tesi del ricorrente, secondo la quale la notifica-
zione successiva alla prima avrebbe dovuto essere effet-
tuata al domicilio di (omissis) noto alla Corte di Appello
in quanto emergente da un "cassetto fiscale" della Agenzia
delle Entrate è infondata perché trascura di considerare,
per un verso, che il secondo non è un domicilio dichiarato
o eletto per cui la prima dichiarazione/elezione non è mai
stata revocata e sostituita con una seconda di pari effica-
cia e, per l’altro, che il mutamento del primo domicilio
dichiarato/eletto non è stato portato a conoscenza della
Autorità procedente con le modalità di cui all’art. 162,
comma 1 c.p.p. e cioè con dichiarazione raccolta a verbale
o mediante telegramma o lettera raccomandata.
4. La notifica mediante consegna al difensore ex art.
161, comma 4 c.p.p., quindi, è stata correttamente operata
né ricorre poi l’ipotesi di nullità, nemmeno adombrata dal
ricorrente, di cui all’art. 171, comma 1 lett. e) c.p.p. per
mancato avviso dell’obbligo di comunicare la variazione
del domicilio dichiarato o eletto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, ORD. 18 APRILE 2018, N. 17535
(UD. 23 MARZO 2018)
PRES. PAOLONI – EST. CORBO – RIC. I. IN PROC. S.
Cassazione penale y Motivi di ricorso y Impugna-
bilità y Ordinanze y Ordinanza del Tribunale che de-
cide sul reclamo verso il provvedimento di archivia-
zione y Che si assume affetto da nullità y Possibilità
y Esclusione y Revoca y Ammissibilità y Condizioni.
. L’ordinanza con la quale il tribunale in composizione
monocratica decide sul reclamo proposto dall’interes-
sato, ai sensi dell’art. 410 bis, comma 3, c.p.p., avverso
il provvedimento di archiviazione che si assuma affetto
da taluna delle nullità previste dai precedenti commi 1
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