Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 18 Maggio 2018, N. 22039 (Ud. 12 Aprile 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 MAGGIO 2018, N. 22039
(UD. 12 APRILE 2018)
PRES. PICCIALLI – EST. PEZZELLA – P.M. PERELLI (DIFF.) – RIC. T.
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Imputato sottoposto alla disciplina penitenzia-
ria di cui all’art. 41-bis ord. pen. y Partecipazione
a distanza y Applicazione y Condizioni y Attualità
del regime differenziato al momento del processo
y Necessità.
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Assistenza dell’imputato all’udienza y Partecipa-
zione a distanza tramite collegamento audiovisivo
y In assenza della sottoposizione dell’imputato al
regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. y Conseguenze
. In tema di partecipazione a distanza dell’imputato
al dibattimento, si può affermare che, anche a segui-
to delle modif‌iche normative introdotte dalla legge 23
giugno 2017, n. 103, l’espressione “sono state applicate
le misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354”, ribadita nel nuovo comma 1 ter dell’art.
146-bis, disp. att. c.p.p., deve essere interpretata nel
senso per cui tale modalità di partecipazione permane
per i soli casi in cui la speciale disciplina penitenziaria
di cui all’art. 41 bis ord. pen. sia in atto e non anche
quando l’imputato sia stato in passato sottoposto a tale
regime ma non lo sia più al momento della partecipa-
zione al processo. (Mass. Redaz.) (l. 23 giugno 2017, n.
103; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis; c.p.p., art. 178;
c.p.p., art. 146 bis) (1)
. La partecipazione al dibattimento a distanza, in as-
senza (quando richiesta) della condizione costituita
dall’attuale sottoposizione dell’imputato al regime di
cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario, dà
luogo ad una nullità di ordine generale a regime c.d.
intermedio, sottoposta, come tale, al regime di cui al
combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p. (Mass.
Redaz.) (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis; c.p.p., art.
180; c.p.p., art. 182) (2)
(1) In argomento, per utili riferimenti si vedano Cass. pen., sez. V, 28
novembre 2016, n. 50394, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. I,
24 maggio 2010, n. 19511, in questa Rivista 2011, 463 e Cass. pen., sez.
II, 19 dicembre 2005, n. 46245, in www.latribunaplus.it.
(2) Peculiare massima perché affronta la fattispecie del giudizio di
appello svoltosi in videoconferenza quando l’imputato è detenuto
all’estero. Cfr. Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2003, n. 45276, in
questa Rivista 2004, 58 e Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2000, n. 3955,
ivi 2000, n. 159.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Messina, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente, T.A., con sentenza dell’ 8
febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza emessa,
in data 8 luglio 2014, dal Tribunale di Messina, appella-
ta dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dello stesso in relazione al reato ascrittogli al
capo b), perchè estinto per prescrizione, confermando la
condanna per il reato di cui al capo a) e pertanto ride-
terminando la pena in anni 13 e mesi 6 di reclusione ed €
40.000,00 di multa.
In primo grado il Tribunale di Messina, in composizione
collegiale, all’esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato
T.A. responsabile dei seguenti reati:
a) reato p.p. dagli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90, perchè,
senza l’autorizzazione di cui al capo 17 deteneva per lo
spaccio, all’interno di una abitazione nella sua disponibi-
lità, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, pari a complessivi grammi 2.380.89 ed eroina,
pari a complessivi grammi 304.51 comprendenti anche so-
stanza da taglio. In Messina, il 16 agosto 2007.
Con recidiva reiterata e specif‌ica
b) reato di cui all’art. 81 e 697 c.p. per avere detenuto
senza avere fatto denuncia all’autorità 40 munizioni per
arma comune da sparo cal. 7.65 e cal 38 special. Accertato
in Messina 16 agosto 2007.
L’imputato, in primo grado, veniva condannato, uni-
f‌icati i reati dal vincolo della continuazione e esclusa la
circostanza aggravante dell’art. 80 D.P.R. 309/90, alla pena
di anni 15 e mesi 2 di reclusione ed € 60.500,00 di mul-
ta, con interdizione perpetua dai PP.UU. e interdizione
legale per la durata della pena principale, con ordine di
sottoposizione a libertà vigilata per la durata di anni tre
e divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per lo
stesso periodo, nonché, con conf‌isca e distruzione delle
cartucce, della sostanza stupefacente e degli altri beni
sottoposti a sequestro in data 16 agosto 2007, e conf‌isca
del ciclomotore, del denaro, del telefono cellulare e delle
chiavi in sequestro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, T.A.,
deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione, come disposto dal-
l’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
a. Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. e di-
fetto di motivazione - Nullità della sentenza per violazione
dell’art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 420 ter c.p.p.
e all’art. 146 bis disp. att. c.p.p.
Il ricorrente eccepisce l’omessa valutazione della nul-
lità della sentenza di primo grado per violazione dell’art.
178 lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 420 ter e dell’art. 146
bis disp. att. c.p.p. Ciò in quanto, nonostante, il T. fosse
stato rinviato a giudizio per un delitto diverso da quelli
indicati nell’art. 51 comma 3 bis e nell’art. 407 comma 2
lett. a) n. 4 c.p.p. ne veniva disposta la partecipazione a
distanza mediante video-conferenza, ai sensi dell’art. 146
bis disp. att. c.p.p. sull’erroneo presupposto che la discipli-
na in questione fosse applicabile, ancorchè lo stesso non si
trovasse più in regime di applicazione delle misure previ-
ste dall’art. 41 bis O.P. ma lo fosse stato in passato.
La Corte territoriale, secondo la ricostruzione del ri-
corrente, effettuando un giudizio “ora per allora”, avrebbe
dichiarato la parte “decaduta dal diritto di formulare la
dedotta eccezione” sull’erroneo presupposto della sua in-
tempestività.

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