Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 30 Maggio 2018, N. 24451 (Ud. 22 Marzo 2018)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
LEGITTIMITÀ
quella precedente e quella successiva, che ne esplica il
signif‌icato e che rimangono entrambe in vigore» (Corte
cost. n. 455 del 1992) e, in altra decisione, ha chiarito es-
sere necessario che «la scelta ermeneutica imposta dalla
legge interpretativa rientri fra una delle possibili varianti
di senso del testo interpretato, cioè stabilisca un signif‌ica-
to che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge
anteriore» (Corte cost. n. 480 del 1992).
Ora, come appena evidenziato sopra, la diversità strut-
turale e funzionale dei due documenti impedisce che,
nel testo anteriore della norma, potesse rinvenirsi il si-
gnif‌icato oggetto del “chiarimento” attuato con la nuova
formulazione.
Né può trascurarsi che uno dei limiti all’adozione di
norme interpretative è da ravvisarsi proprio nella materia
penale (Corte cost. n. 525 del 2000, n. 311 del 1995 e n.
397 del 1994).
6.2. Ne deriva il dato della portata innovativa della
modif‌ica legislativa, allo stesso tempo di indiretta “confer-
ma” dell’indirizzo maggioritario della Corte, che esclude
qualunque possibilità di sua applicazione retroattiva in
ossequio agli artt. 2 c.p. e 25 Cost., con la conseguenza che
il contrasto devoluto a queste Sezioni Unite, riguardante
un’omissione realizzata nell’anno 2011, deve essere sciolto
unicamente sulla base del dato previgente.
Allo stesso tempo, e per le stesse ragioni, diviene irrile-
vante, nella specie, ogni possibile questione di legittimità
costituzionale o di violazione del divieto di bis in idem,
pur prospettate da attenta dottrina a seguito dell’analisi
del nuovo testo.
Va solo ricordato che, quanto al primo punto, si è dubi-
tato della conformità dell’art. 7 del D.L.vo n. 158 del 2015,
cit. (modif‌icativo appunto dell’art. 10-bis cit.) ai criteri
direttivi della legge delega con conseguente possibile at-
trito rispetto all’art. 76 Cost. posto che l’art. 8 della L. 11
marzo 2014, n. 23 (di delega di riforma del sistema tri-
butario), con riferimento alle fattispecie meno gravi (cui
viene ricondotta l’omissione in questione), prevedeva solo
ed esclusivamente di ridurre le sanzioni o di applicare
sanzioni amministrative e non autorizzava il Governo in
alcun modo ad estendere la portata dell’incriminazione
attraverso la previsione di una condotta in precedenza pe-
nalmente irrilevante.
Quanto poi al secondo punto, a fronte della precisazio-
ne già operata dalle sez. un. n. 37425/2013, Favellato, cit.
con riguardo all’elemento di differenziazione tra illecito
amministrativo e reato tributario rappresentato dal rila-
scio al sostituito della certif‌icazione delle ritenute, previ-
sto solo in quest’ultimo, si è posto in rilievo come, venendo
ora sanzionato penalmente l’omesso versamento di ritenu-
te anche solo risultanti dalla dichiarazione, la distinzione
in oggetto rischi di venire quanto meno offuscata se non
vanif‌icata con conseguente sovrapposizione tra loro delle
fattispecie penale ed amministrativa.
E tutto ciò a prescindere dai non trascurabili aspetti cri-
tici che la novazione legislativa appare avere comportato,
primo fra tutti il fatto che le ritenute risultanti dalla certi-
f‌icazione potrebbero anche, nella variegata realtà dei casi,
non coincidere con quelle riportate in dichiarazione (il le-
gislatore parrebbe invece muovere dal presupposto in senso
contrario), sì che l’interprete, a fronte della equipollenza,
oggi posta dalla norma, dell’una e dell’altra documentazio-
ne, resterebbe libero di propendere per la prima ovvero per
la seconda pur in presenza della possibile differenza di im-
porti tanto più rilevante attesa la previsione della soglia di
punibilità contemplata dalla disposizione in esame.
7. In def‌initiva, dunque, va affermato il seguente prin-
cipio: «con riferimento all’art. 10-bis nella formulazione
anteriore alle modif‌iche apportate dal D.L.vo n. 158 del
2015, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sosti-
tuto di imposta non può essere ritenuta di per sé sola suf-
f‌iciente ad integrare la prova della avvenuta consegna al
sostituito della certif‌icazione f‌iscale».
8. Tenuto dunque conto di tale principio, la sentenza
impugnata deve essere annullata.
Premesso che il terzo motivo, in realtà avente caratte-
re logicamente pregiudiziale, è manifestamente infondato
assumendosi, pur a fronte dell’incontestata omissione del
versamento e della altrettanto incontestata provenienza
dall’imputato, rappresentante legale della “M. S.r.l.”, della
dichiarazione modello 770, che la sentenza non avrebbe in-
dicato gli elementi di responsabilità, sono invece fondati i
primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi.
La Corte dorica, infatti, ha desunto dalla dichiarazione
suddetta il solo elemento sulla cui base ritenere dimostra-
to il rilascio delle certif‌icazioni a fronte del silenzio serba-
to sul punto dall’imputato, in tal modo ponendosi in con-
trasto con il principio sopra enunciato e non considerando
che è onere del pubblico ministero provare il rilascio delle
predette certif‌icazioni.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza con
rinvio alla Corte d’Appello di Perugia che procederà a nuo-
vo giudizio nell’osservanza dei criteri di valutazione pro-
batoria posti da questa Corte. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 30 MAGGIO 2018, N. 24451
(UD. 22 MARZO 2018)
PRES. IASILLO – EST. RECCHIONE – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. C. ED ALTRO
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Divieto di intercettazione di con-
versazioni o comunicazioni di difensori y Condizio-
ni.
. Il divieto di intercettazioni di conversazioni tra im-
putato e avvocato non riguarda indiscriminatamente
tutte le conversazioni di chi riveste tale qualif‌ica, ma
solo le conversazioni che attengono alla funzione eser-
citata, accompagnata da un’oggettiva procura alle liti,
in quanto la ratio dell’art. 103 c.p.p. va ritenuta nella
tutela del diritto alla difesa. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
103; c.p.p., art. 200; c.p.p., art. 271) (1)
(1) Recente pronuncia della Cassazione sul tema delle intercettazio-
ni di conversazioni tra imputato e avvocato in assenza di un mandato

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