Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 1 Giugno 2018, N. 24782 (Ud. 22 Marzo 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 1 GIUGNO 2018, N. 24782
(UD. 22 MARZO 2018)
PRES. CARCANO – EST. ANDREAZZA – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. M.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Impo-
sta sui redditi y Omesso versamento di ritenute
certif‌icate y Prova del rilascio ai sostituiti delle
certif‌icazioni attestanti le ritenute effettivamente
operate y Dichiarazione contenuta nel modello 770
y Idoneità probatoria y Conf‌igurabilità y Suff‌icienza
y Esclusione.
. Con riferimento all’art. 10-bis D.L.vo n. 74 del 2000,
nella formulazione anteriore alle modif‌iche apportate
dal D.L.vo n. 158 del 2015, la dichiarazione modello 770
proveniente dal sostituto di imposta non può essere ri-
tenuta di per sé sola suff‌iciente ad integrare la prova
dell’avvenuta consegna al sostituito della certif‌icazio-
ne f‌iscale. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74,
art. 10 bis) (1)
(1) Le SS.UU. intervengono sull’annosa questione dell’idoneità pro-
batoria del modello 770; in senso favorevole all’ammissibilità si era-
no espresse Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2014, n. 19454, in www.
latribunaplus.it; Cass. pen., sez. III, 31 luglio 2013, n. 33187, ibidem.
Diversamente, preannunciavano l’orientamento della massima in
commento Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2016, n. 48591, in questa
Rivista 2018, 181 e Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2015, n. 11335, in
www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte d’appello
di Ancona ha confermato la sentenza del 27 gennaio 2015
del Tribunale di Fermo di condanna di E.M. alla pena di
otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10-bis del
D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74 per avere omesso, quale legale
rappresentante della M. S.r.l., di versare, nei termini pre-
visti per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto d’imposta, le ritenute relative agli emolumenti
erogati nell’anno di imposta 2010 per un ammontare com-
plessivo di euro 222.602,89.
2. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso M.E.
2.1. Con un primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b),
c.p.p., denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art.
10-bis del D.L.vo n. 74 del 2000, nonché dell’art. 4, comma
1 e comma 6-ter del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, per avere
il giudice d’appello ritenuto, in contrasto con il richiamato
orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l’elemen-
to costitutivo del reato rappresentato dal rilascio ai sostituiti
d’imposta delle certif‌icazioni da parte dell’imputato sia stato
adeguatamente dimostrato sulla base della sola dichiarazio-
ne modello 770/2011, di per sé sola inidonea a tal f‌ine.
2.2. Con un secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p., lamenta violazione ed erronea applicazione de-
gli artt. 27 Cost., 6 Convenzione Edu e 533 c.p.p., per avere
la Corte territoriale, affermando che l’imputato non avreb-
be mai allegato espressamente di non avere rilasciato i
certif‌icati, violato la regola per cui la prova della respon-
sabilità penale deve essere fornita dall’accusa.
2.3. Con un terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
e), c.p.p., denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art.
125, comma 3, c.p.p. per motivazione apparente quanto
alla individuazione dell’imputato come autore del presun-
to reato sulla base del modello 770 dallo stesso sottoscritto
e tuttavia, per quanto già detto, non valorizzabile quanto
al rilascio delle certif‌icazioni; né la sentenza avrebbe indi-
cato le prove di un concorso materiale o morale nonostan-
te al riguardo fosse stato proposto motivo d’appello.
2.4. Con un quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma
1, lett. b), c.p.p., violazione ed erronea applicazione degli
artt. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, 322-ter
c.p., 1, comma 75, lett. o), della L. n. 190 del 2012 e 25,
comma 2, Cost. lamentando che il giudice d’appello non
avrebbe considerato che l’imputato è stato punito con
una pena non prevista all’epoca di commissione del re-
ato: la pena della conf‌isca per equivalente per un valore
corrispondente al prof‌itto del reato sarebbe stata infatti
introdotta solo con l’art. 1, comma 75, lettera o), della L.
n. 190 del 2012, laddove il reato risulta commesso invece
nel 2011. Sarebbe stato quindi violato l’art. 25 Cost.; inoltre
non sussisterebbero i presupposti per la conf‌isca stante la
mancanza di prova di effettiva evasione da parte della so-
cietà e di incasso da parte del ricorrente della somma non
versata, né sussisterebbe prova di concorso ex art. 110 c.p..
2.5. Con un quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma
1, lett. b), c.p.p., violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 Con-
venzione Edu e degli artt. 42 e 117 Cost. “da parte” dell’art.
322·ter c.p. Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello
ha respinto come manifestamente infondate le questioni
di illegittimità costituzionale dell’art. 322-ter cit. laddove
lo stesso consentirebbe di far luogo alla conf‌isca di beni
anche immobili che non hanno alcun vincolo pertinenziale
con il reato commesso e la cui conf‌iscabilità risiederebbe
unicamente nell’appartenenza dei medesimi al ricorrente,
in tal modo violando il necessario equilibrio, imposto dal
criterio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 1
del Protocollo cit. integrante l’articolo 42 Cost., tra le esi-
genze di interesse generale della comunità e gli imperativi
della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.

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