Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 13 Settembre 2017, N. 41766 (Ud. 13 Giugno 2017

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
In particolare, per affermare la falsità della deposizione
dell’X, che, come detto, aveva riferito nel processo "a quo"
di essere stato interessato all’acquisto di un abbeverato-
io in pietra e non di un’arma, il Tribunale ha evidenziato
come S., nel corso del suo interrogatorio, non avesse fatto
nessun riferimento all’interesse dell’ X per l’abberevatoio.
Secondo il difensore, le dichiarazioni richiamate in
sentenza non avrebbero potuto essere utilizzate in assenza
dell’acquisizione del verbale di interrogatorio in questione
nel processo avente ad oggetto la falsa testimonianza, non
potendo nella specie trovare applicazione l’art. 238 c.p.p..
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce si eccepisce il vizio
di motivazione della sentenza in ordine alle ragioni per cui
la testimonianza dell’imputato sarebbe stata falsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi di ri-
corso.
2. Con riferimento al primo motivo, la questione attiene
al come debba essere intesa la previsione normativa di cui
all’art. 238 comma 2 bis, c.p.p., secondo cui i verbali di pro-
va assunte in dibattimento in altro procedimento penale
possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il
suo difensore abbia partecipato all’assunzione della prova.
Come detto, secondo la Corte di appello di (omissis) -
Sezione distaccata di (omissis) - la utilizzazione probatoria
contro l’imputato della prova formata in altro procedimento
sarebbe possibile anche nei casi in cui il difensore di questi
abbia in qualunque modo partecipato alla formazione della
prova, cioè anche nel caso in cui occasionalmente egli abbia
preso parte in qualità di difensore di un imputato del pro-
cesso "a quo" diverso da quello nei cui riguardi si intenda
utilizzare la prova nel processo "ad quem".
3. Si tratta di una affermazione di principio non condi-
visibile sotto molteplici prof‌ili perché, da una parte, appli-
ca erroneamente l’art. 238 comma 2 bis, c.p.p., e, dall’altra,
sovrappone questioni giuridiche distinte: quella della uti-
lizzabilità di un verbale di prova di dichiarazioni acquisite
in un diverso procedimento e quella delle condizioni di
utilizzabilità probatoria in un diverso procedimento dei
risultati delle conversazioni intercettate.
4. Quanto alla utilizzabilità del verbale delle dichiara-
zioni rese dal perito nel processo "a quo", la L. 1 marzo
2001, n. 63, al f‌ine di dare attuazione ai principi di cui
all’art. 111 Cost., ha apportato modif‌iche al regime della
utilizzabilità delle prove formate in altri procedimenti.
Prescindendo dalla circolazione di atti fra procedimenti
diversi che sono nella fase delle indagini preliminari per
la quale assumono rilievo l’art. 117 (relativo alla richiesta
di atti ed informazione da parte del pubblico ministero
all’autorità giudiziaria competente), art. 371 (che regola il
collegamento delle indagini ed il coordinamento, lo scam-
bio e la comunicazione di atti tra diversi uff‌ici del pubblico
ministero in relazione all’attività investigativa compiuta o
da compiere) e art. 270 c.p.p. (relativo alla utilizzabilità
delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in
cui sono state disposte), la tematica attiene alla circolazio-
ne probatoria fra autonomi processi nei quali, tuttavia, può
risultare utile acquisire ciò che è stato assunto aliunde.
In tal caso, oltre che all’art 234 c.p.p., relativo alla pro-
duzione documentale, assume rilievo l’art. 238 c.p.p..
La disposizione in parola prevedeva, nel testo vigente
prima della entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 e della
modif‌ica dell’art. 111 Cost., la possibilità di acquisire i ver-
bali di prove di altro processo penale, se assunte nell’in-
cidente probatorio o in dibattimento, nonché i verbali di
prove formate in un processo civile, def‌inito con sentenza
passata in giudicato.
Solo per i soggetti di cui all’art. 210 c.p.p. era previsto,
al comma 2 bis, un limite alla generalizzata possibilità di
utilizzazione delle prove assunte in altro processo, atteso
che le dichiarazioni dei soggetti in questione potevano es-
sere utilizzate esclusivamente nei confronti degli imputati
i cui difensori avessero partecipato all’assunzione dell’atto.
L’acquisizione diretta delle prove assunte in altro pro-
cesso era poi, peraltro, bilanciata dal diritto delle parti di
chiedere ed ottenere nuovamente l’esame dei dichiaranti
già escussi nel processo a quo.
Le parti, cioè, potevano chiedere al giudice di sentire
nuovamente la stessa persona già escussa nell’altro pro-
cesso ed il giudice, dopo aver disposto, ai sensi dell’art.
495 c.p.p., l’acquisizione dei verbali delle prove già assun-
te, era libero di valutare la manifesta superf‌luità o meno
della richiesta del nuovo esame della stessa fonte da cui
quelle dichiarazioni provenivano.
Il sistema subiva una eccezione nei processi di crimina-
lità organizzata, cui erano assimilati i processi a carico di
imputati di reati sessuali, per i quali l’art. 190 bis c.p.p. impo-
neva al giudice una valutazione più rigorosa ai f‌ini della am-
missione dell’esame della persona già escussa nel processo a
quo: in tal caso, infatti, il nuovo esame avrebbe potuto essere
ammesso solo se ritenuto assolutamente necessario.
Il comma 3 dell’articolo in questione prevedeva, a sua
volta, la possibilità di acquisire direttamente, mediante il
sistema delle letture, gli atti la cui ripetizione fosse stata
impossibile: in particolare l’acquisizione era consentita
per gli atti intrinsecamente irripetibili, formati nel proce-
dimento di provenienza (perquisizioni e sequestri), e per
quelli che erano diventati tali per fatti sopravvenuti.
Il comma 4 della norma, inf‌ine, prevedeva che, al di
fuori dei casi disciplinati dai commi precedenti, i verbali
di dichiarazioni formati in altro procedimento potessero
essere utilizzati solo con il consenso dell’imputato ovvero
ai sensi dell’art. 500 - 503 c.p.p..
5. Tale impianto normativo appariva, sotto molteplici
prof‌ili, solo parzialmente compatibile con i principi previ-
sti dal "nuovo" art. 111 Cost..
Quanto all’art. 238 comma 2, c.p.p., introdotto dalla L. 7
agosto 1997, n. 267, esso era, da una parte, simmetrico, li-
mitatamente ai soggetti ivi contemplati, anche con l’attua-
le art. 111 Cost. (che impone la formazione della prova con
il metodo dialettico ma non anche che il contraddittorio
debba necessariamente realizzarsi davanti al giudice del
merito) e, dall’altra, tuttavia, in contrasto con il dettato co-
stituzionale nella parte in cui non prevedeva alcunchè per
interessi, sicché la prescrizione della integrale restituzio-
ne di quanto dovuto alla Agenzia alle Entrate, oltre che
priva del necessario consenso della imputata, in quanto
difforme rispetto al programma di trattamento elaborato
d’intesa con l’uff‌icio esecuzione penale esterna, risulta
anche inesatta, alla luce della facoltà della imputata di ri-
durre il debito tributario e, con esso, anche quanto dovuto
a titolo di risarcimento del danno da reato.
4. L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere
annullata, con rinvio al Tribunale di Isernia per nuovo esa-
me della richiesta della imputata, da compiere tenendo
conto dei rilievi che precedono riguardo alla necessità del
consenso della imputata per modif‌icare o integrare il pro-
gramma di trattamento già elaborato, e della verif‌ica della
effettiva entità del danno da reato e della possibilità del
suo risarcimento. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 13 SETTEMBRE 2017, N. 41766
(UD. 13 GIUGNO 2017)
PRES. PAOLONI – EST. SILVESTRI – P.M. BIRRITTERI (DIFF.) – RIC. X
Prova penale y Documenti e scritture y Sentenze
irrevocabili acquisite ex art. 238 bis c.p.p. y Regime
di utilizzabilità.
Prova penale y Documenti e scritture y Verbali di
prove di altri procedimenti y Dichiarazioni rese dal
perito in altro procedimento y Fattispecie in tema
di annullamento con rinvio della sentenza impu-
gnata che aveva ritenuta assolta la previsione di
cui all’art. 238, comma 2 bis c.p.p. da parte del di-
fensore dell’imputato.
. Le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi
dell’art. 238-bis c.p.p., costituiscono prova dei fatti con-
siderati come eventi storici, mentre le dichiarazioni
in esse riportate restano sottoposte al regime di uti-
lizzabilità nel diverso procedimento previsto dall’art.
238, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto
utilizzabili le dichiarazioni rese in sede di interrogato-
rio di garanzia dall’imputato nel procedimento "a quo"
e riportate nella sentenza irrevocabile emessa a suo
carico, pur trattandosi di dichiarazioni non rese in di-
battimento o in incidente probatorio e, quindi, escluse
dalla disciplina prevista dall’art. 238, commi 1 e 2-bis,
c.p.p.). (c.p.p., art. 238; c.p.p., art. 238 bis)
. Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dal perito in
altro dibattimento, unitamente alla relazione ivi acqui-
sita, se il difensore dell’imputato nel procedimento
"ad quem" non ha partecipato alla loro assunzione.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza impugnata che aveva ritenuto assolta la previ-
sione di cui all’art. 238, comma 2-bis, c.p.p. in quanto il
difensore dell’imputato aveva partecipato nel processo
"a quo" all’esame del perito incaricato di trascrivere le
intercettazioni telefoniche - non acquisite nel proce-
dimento "ad quem" - sia pur nella veste di difensore
di altro imputato ed in relazione ad un altro fatto di
reato). (c.p.p., art. 238)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di (omissis) - Sezione distaccata
di (omissis) -, con sentenza del 4 aprile 2016 ha conferma-
to la decisione di primo grado con cui X è stato ritenuto
responsabile del reato previsto dall’art. 372 c.p..
La falsa testimonianza sarebbe stata commessa nell’am-
bito di un processo penale in cui si procedeva per il reato
di detenzione illegale di armi; X, in qualità di testimone,
avrebbe falsamente dichiarato nel corso del giudizio che
l’imputato, tale S.C., si era recato, unitamente ad altra
persona, presso la sua abitazione per mostragli la foto di
un abbeveratorio, laddove invece, secondo la ricostruzione
processuale, l’incontro ebbe ad oggetto la vendita di un’ar-
ma che lo stesso ricorrente aveva interesse ad acquistare.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato articolando tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si deduce la erronea applicazione
della legge penale e l’inosservanza delle norme processua-
li stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità in relazione
all’art. 191 c.p.p. e art. 238 comma 2-bis, c.p.p.; si contesta
la ritualità dell’acquisizione dal procedimento penale ori-
ginale, nel cui ambito la falsa testimonianza fu resa, del
verbale dell’esame dibattimentale del perito e della re-
lazione di perizia di trascrizione di alcune conversazioni
telefoniche, poi utilizzate nella sentenza di condanna del
ricorrente al f‌ine di provare la falsità della testimonianza.
Assume il difensore che l’acquisizione e la utilizzazione
ai f‌ini della colpevolezza dell’X di quel verbale di prova sa-
rebbe stata compiuta in violazione del divieto probatorio
previsto dall’art. 238 comma 2 bis, c.p.p., perché il difen-
sore del ricorrente non aveva partecipato all’assunzione
della prova nel processo avente ad oggetto la detenzione
illegale dell’arma.
Si sostiene, in particolare, che la utilizzabilità di quel
verbale di prova non potrebbe farsi discendere dal fatto
che nel processo "a quo", al quale X era estraneo, il difen-
sore di questi partecipò in qualità di difensore di alcuni
imputati.
La Corte di appello di (Omissis) ha invece ritenuto suf-
f‌iciente, ai f‌ini dell’acquisizione e dalla utilizzazione pro-
batoria del verbale di prova dell’esame del perito e della
connessa relazione, la circostanza che nel processo in cui
la falsa testimonianza fu resa, il difensore dell’X abbia "in
qualche modo" partecipato, anche se non nella veste di
difensore del soggetto nei cui confronti la prova sia stata
poi utilizzata a carico nel processo "ad quem".
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di
norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità, per
avere la Corte di appello, al f‌ine di provare la colpevolezza
dell’X, utilizzato le dichiarazioni rese in sede di interroga-
torio di garanzia da S.C. nel procedimento avente ad ogget-
to il delitto di detenzione illegale di armi e richiamate in
motivazione dalla sentenza emessa all’esito di quel giudizio
e successivamente acquisita nel processo a carico dell’X.

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