Corte Di Cassazione Penale Sez. Iii, 7 Febbraio 2018, N. 5784 (C.C. 26 Ottobre 2017)

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giur giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2018
LEGITTIMITÀ
3/2018 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
processo a carico dell’imputato minorenne, si veda Cass. pen., sez. V,
17 febbraio 2014, n. 7429, in questa Rivista 2016, 319.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017 il Tribunale di
(omissis), in accoglimento della istanza presentata da A.
T., ha sospeso il procedimento penale nei suoi confronti, in
relazione al reato di cui all’art. 10 ter D.L.vo 74/2000 (per
avere, quale amministratore della S.p.a. G., omesso di ver-
sare l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichia-
razione annuale per l’anno 2009, pari a euro 278.497,00)
con messa alla prova per nove mesi, onde consentire l’ese-
cuzione del programma di trattamento predisposto dall’Uf-
f‌icio Esecuzione Penale Esterna di (omissis), prevedendo
la restituzione da parte della imputata del debito tributario
di euro 278.497,00 oltre interessi entro il termine massimo
di sospensione del procedimento, pari a due anni.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassa-
zione l’imputata, aff‌idato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione e
falsa applicazione dell’art. 464 quater, comma 4, c.p.p., per
la modif‌ica del programma di trattamento (attraverso la
previsione della restituzione pagamento della somma di
euro 278.497,00), in assenza del consenso della imputata
e nonostante la società di cui l’imputata era stata ammini-
stratrice fosse ancora in termini per chiedere, ai sensi del
D.L. n. 193 del 2016, la c.d. rottamazione della cartella di
riscossione emessa nei suoi confronti.
2.2. Con un secondo motivo ha prospettato l’errata ap-
plicazione dell’art. 168 bis c.p. da parte del Tribunale, evi-
denziando l’improprietà della subordinazione della messa
alla prova all’integrale risarcimento del danno, richiaman-
do l’orientamento interpretativo di legittimità secondo cui
l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis, comma 2, c.p., ha
carattere prescrittivo ma non assoluto, con la conseguen-
za che la mancanza dell’integrale risarcimento del danno
non sarebbe ostativo all’accesso a tale istituto.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requi-
sitoria scritta per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, sottolineando l’assenza di consenso alla modi-
f‌ica del programma di trattamento, mediante l’imposizio-
ne dell’obbligo di provvedere all’integrale pagamento della
somma di euro 278.497,00 a favore della Agenzia delle En-
trate durante lo svolgimento della prova, entro il termine
di durata della stessa e senza alcuna rateizzazione (ben-
ché la Tortora potesse ancora benef‌iciare della possibili-
tà di riduzione del debito verso la S.p.a. Equitalia e del
pagamento rateale dello stesso), nonostante il potere del
giudice di integrare o modif‌icare il programma di tratta-
mento sia, ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p., subordinato
al consenso dell’imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha già affermato che è illegittima la
modif‌ica del programma di trattamento, elaborato ai sensi
dell’art. 464 bis, comma 2, c.p.p., che venga disposta dal
giudice senza la consultazione delle parti e in assenza
del consenso dell’imputato (cfr. sez. V, n. 7429 del 27 set-
tembre 2013, G., Rv. 259993, in tema di sospensione del
processo a carico di imputato minorenne, ma si tratta di
principio estensibile alla messa alla prova per adulti di cui
all’art. 168 bis c.p., stante l’analogia delle forme previste
per la modif‌ica al programma di intervento; nonché sez.
V, n. 4610 del 3 febbraio 2016, Abazi, non massimata), in
quanto l’art 464 quater, comma 4, c.p.p., prevede la possi-
bilità per il giudice di integrare o modif‌icare il program-
ma di trattamento ma con il consenso dell’imputato; tale
consenso deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’ine-
quivoco tenore della disposizione, sia in considerazione
della struttura dell’istituto, che è rimesso alla iniziativa
dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trat-
tamento deve essere elaborato d’intesa con l’uff‌icio esecu-
zione penale esterna, cosicché deve ritenersi che in caso
di mancanza di consenso alle modif‌iche o integrazioni il
programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richie-
dente e l’uff‌icio esecuzione penale esterna, non possa es-
sere modif‌icato, sicché il giudice dovrà decidere su di esso
nella sua originaria formulazione.
Nel caso in esame tale consenso alla modif‌ica apportata
dal giudice (che ha prescritto di procedere all’integrale
pagamento della somma di euro 278.497,00 a favore della
Agenzia delle Entrate entro il periodo di svolgimento della
prova) è mancato, con la conseguente sussistenza della
violazione di legge denunciata dalla ricorrente, essendo
stata disposta la sospensione del procedimento con mes-
sa alla prova della imputata sulla base di un programma
di trattamento di contenuto differente rispetto a quello
elaborato d’intesa con l’uff‌icio esecuzione penale esterna
(che non contemplava la suddetta prescrizione di paga-
mento), alla cui modif‌ica l’imputata non ha consentito.
Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
3. L’annullamento dell’ordinanza in accoglimento del
primo motivo di ricorso è assorbente rispetto al secondo
motivo di doglianza.
Va comunque osservato che l’indicazione contenuta
nell’art. 168 bis, comma 2, c.p., ha natura prescrittiva ma
non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzio-
ne “ove possibile”, sicché risulta ingiustif‌icato ritenere che
la sospensione del procedimento con messa alla prova sia
necessariamente subordinata all’integrale risarcimento
del danno: deve, infatti, in concreto verif‌icarsi se il risar-
cimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale
impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera
di dominio dell’imputato, o se essa discenda dall’imputato,
e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e ricondu-
cibile o meno a condotte volontarie dell’imputato medesi-
mo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustif‌icata, e quin-
di potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla
prova, solo in tale ultima ipotesi.
Nel caso in esame, inoltre, la ricorrente al momento
della proposizione della richiesta di messa alla prova era
ancora in termini per giovarsi della cosiddetta “rottama-
zione” del debito tributario, che le avrebbe consentito di
restituire ratealmente il solo capitale dovuto al netto degli
f‌lagranza andrebbe fatta valere nella fase della convalida o
dell’impugnazione della predetta ordinanza non determi-
nando alcuna nullità assoluta denunciabile in ogni stato
e grado del procedimento. La comunicazione scritta pre-
vista dal citato art. 386 in lingua comprensibile allo stra-
niero alloglotta tratto in arresto in f‌lagranza è quindi atto
del procedimento di f‌lagranza e la sua mancanza non può
riverberarsi sui successivi atti del processo.
Peraltro, va anche notato al proposito che nel caso di
specie vige il generale divieto dettato dall’art. 606 comma
3 c.p.p. e secondo cui non possono essere dedotte con ri-
corso per cassazione violazioni di legge non dedotte con i
motivi di appello; posto, infatti, che la doglianza avanzata
dal predetto G. non risulta essere stata previamente de-
dotta come motivo di appello come si evince dallo stesso
atto di appello, la predetta questione non può per la prima
volta essere avanzata nella presente fase di legittimità.
Al proposito vale ricordare che il predetto articolo 606
comma terzo cit. non opera alcuna selezione all’interno
della gamma delle questioni di legittimità e pertanto per
pacif‌ica interpretazione giurisprudenziale la preclusione
in parola opera sia con riguardo a questioni di diritto so-
stanziale che di diritto processuale con l’unico limite dello
ius superveniens o dell’abolitio criminis.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetu-
tamente affermato che non possono essere dedotte con il
ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunciare, per-
chè non devolute alla sua cognizione (sez. III, n. 16610 del
24 gennaio 2017, Rv. 269632); e si è al proposito precisato
che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.
606, comma terzo, e 609, comma secondo, c.p.p. - secondo
cui non possono essere dedotte in cassazione questioni
non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti
di questioni rilevabili di uff‌icio in ogni stato e grado del
giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedur-
re in grado d’appello trova la sua “ratio” nella necessità di
evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di mo-
tivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad
un punto del ricorso, non investito dal controllo della Cor-
te di appello, perchè non segnalato con i motivi di gravame
(sez. IV, n. 10611 del 4 dicembre 2012, Rv. 256631). L’ap-
plicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta
affermare che non può essere dedotta per la prima volta
con il ricorso per cassazione la violazione di legge consi-
stente nella omessa consegna della comunicazione scritta
ex art. 386 comma primo c.p.p. tradotta nella lingua madre
dell’arrestato in f‌lagranza di cittadinanza straniera.
2.3 In relazione al secondo aspetto della doglianza,
relativo alla dedotta violazione dell’art. 143 c.p.p. e dei
principi stabiliti dalla Convenzione europea pure citata,
deve pervenirsi ad analoghe conclusioni; posto infatti
che dall’esame dell’atto di appello non risulta formulata
alcuna eccezione di invalidità del procedimento di primo
grado per mancata traduzione degli atti né richiesta di no-
mina dell’interprete deve ritenersi che la questione non
possa essere dedotta per la prima volta nella presente fase
di legittimità per le stesse ragioni riconducibili alla parti-
colare disciplina dettata dall’art. 606 comma terzo citato.
La giurisprudenza di questa Corte in tema di traduzione
degli atti ha ripetutamente affermato che anche in seguito
alla riformulazione dell’art. 143, c.p.p., ad opera dell’art.
1, comma primo, lett. b, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32,
l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’im-
putato della lingua italiana spetta al giudice di merito,
costituendo un’indagine di mero fatto non censurabile in
sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esau-
stivi (sez. fer., n. 44016 del 4 settembre 2014, Rv. 260997;
sez. II, n. 46139 del 28 ottobre 2015, Rv. 265213). Posto
quindi che trattasi di accertamento di mero fatto, deve
conseguentemente essere escluso che la questione della
mancata traduzione possa per la prima volta essere fat-
ta valere dinanzi al giudice di legittimità perchè a questi
è precluso ogni accertamento in fatto; inoltre va ribadito
che la doglianza risulta inammissibile per essere mancan-
te la precedente valutazione di merito sul punto che si im-
pone ancora una volta per l’inderogabile disciplina dettata
dall’art. 606 comma terzo c.p.p..
E ciò vale ancor di più nei casi in cui l’imputato, come
nel caso di specie, abbia regolarmente partecipato al proce-
dimento; difatti dall’analisi delle pronunce emesse in primo
e secondo grado risulta che il G. ha presenziato ad entram-
be le fasi del processo senza mai denunciare il difetto di
conoscenza della lingua italiana. Inoltre, a confutazione
completa della fondatezza della doglianza fatta valere con
il presente ricorso, lo stesso difensore ha addotto a soste-
gno della domanda di riduzione pena il pieno inserimento
del predetto imputato nella comunità italiana provato dal
rapporto di lavoro regolare dallo stesso svolto. Trattasi con
evidenza di circostanze che contraddicono l’affermazione di
mancata conoscenza degli atti per omessa traduzione svolta
per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 7 FEBBRAIO 2018, N. 5784
(C.C. 26 OTTOBRE 2017)
PRES. SAVANI – EST. LIBERATI – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. T.
Reato y Estinzione (cause di) y Sospensione del
processo e messa alla prova y Provvedimento del
giudice di modif‌ica del programma di trattamento
di messa alla prova y Senza consenso dell’imputa-
to y In difetto di previa consultazione delle parti y
Illegittimità.
. In tema di sospensione del procedimento con messa
alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giu-
dice modif‌ichi il programma di trattamento elaborato
ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p. in difetto della
previa consultazione delle parti e del consenso dell’im-
putato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 464
bis; d.p.r. 22 settembre 1998, n. 448, art. 28; d.l.vo 28
luglio 1989, n. 272, art. 27) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 22 dicembre 2017, n.
57506, in www.latribunaplus.it. In senso conforme, in relazione al

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